Ispettorato per la funzione pubblica

D.ssa Paola Edda Finizio - Curriculum

Piazza Sant'Apollonia, 14 - 00153 Roma
Tel. 06 58324200 
Non si forniscono informazioni telefoniche sullo stato delle segnalazioni.
Eventuali richieste di aggiornamento sulla definizione delle segnalazioni potranno essere fatte pervenire tramite e-mail
e-mail: ispettorato@funzionepubblica.it
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

 

1. L’Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato “Ispettorato”, in relazione ai compiti attribuiti dall’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall’articolo  71  del  decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, vigila sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull’applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull’effettivo esercizio dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell’attività, l’Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell’aliquota prevista nel citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L’Ispettorato assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. A tal fine, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 del citato articolo 60-bis da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive.

3. Di ogni sopralluogo e visita è redatta una relazione, sottoscritta dal rappresentante dell’amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l’indicazione delle eventuali misure correttive. L’amministrazione, nei 15 giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

4. Con cadenza annuale, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite al Ministro per la pubblica amministrazione. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere.

(Art. 13 del D.M. 24 luglio 2020)

 

Data di pubblicazione: 16 settembre 2020