F.A.Q. sulla decertificazione

Si pubblicano di seguito le prime risposte alle domande più frequenti pervenute in relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per altri quesiti pervenuti sono in corso approfondimenti con le amministrazioni coinvolte in modo da assicurare una interpretazione univoca alle richieste di chiarimenti sollevati.

  1. Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive
  2. Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati stranieri
  3. Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi
  4. Applicazione delle disposizioni ai gestori di pubblici servizi
  5. Procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.)
  6. Il procedimento relativo alla cittadinanza
  7. Il "certificato" di idoneità abitativa
  8. Certificati da presentare all'autorità giudiziaria
  9. Il certificato di destinazione urbanistica
  10. La procedura per l'attribuzione dell'Assegno per il nucleo familiare
  11. Estratti catastali da allegare alla dichiarazione di successione - Acquisizione d'ufficio

 

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1) Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» ?

Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

 

2) Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati stranieri

Quale è la dicitura che le Pubbliche amministrazioni devono apporre alle certificazioni da produrre all' estero ad enti pubblici o privati stranieri?

Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».
(Si veda la circolare circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

 

3) Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi

Ai diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o ai titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione deve essere apposta la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445?

No. I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell'art. 42, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati. Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la quale va invece apposta sulla relativa certificazione.

 

4) Applicazione delle disposizioni ai gestori di pubblici servizi

I gestori di  pubblici servizi in qualità di stazioni appaltanti sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni di cui all' all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modificano il dPR. 28 dicembre 2000, n. 445 ?

Le nuove disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che modificano il dPR. 28 dicembre 2000, n. 445, non mutano in alcun modo l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa che, ai sensi dell'art.2, disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.
Di conseguenza, i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui all'art. 40 del cit. dPR n. 445 del 2000 solo nei rapporti con l'utenza e nei rapporti tra loro.Al di fuori di questi casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i certificati con la dicitura di cui all'art. 40 in quanto operano a tutti gli effetti quali soggetti privati. Si rammenta, infatti, che i soggetti privati possono consentire alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ma non sono tenuti ad accettarle.
In particolare tali soggetti, in qualità di stazioni appaltanti, possono accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti sulla base della certificazione recante la dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» prodotta dal diretto interessato.

 

5) Procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.)

La nuova disciplina di cui all'art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai certificati richiesti per le procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.)?

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 (come modificato dalla legge di conversione) ha soppresso nell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero», consentendo l'applicazione della nuova disciplina sull'autocertificazione anche alle procedure connesse alle leggi sull'immigrazione.

Il termine di efficacia di tali disposizioni, però, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 con normativa successiva (da ultimo con l’art. 2, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198). Di conseguenza, fino al 30 dicembre 2023, le Amministrazioni possono richiedere ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico sull'immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno). I certificati da produrre per questi procedimenti dovranno essere rilasciati con la dicitura: "Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione". Dal 31 dicembre 2023 le amministrazioni dovranno acquisire d'ufficio la prescritta documentazione in materia di immigrazione.

A partire dal 31 dicembre 2023 i cittadini extracomunitari potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Le dichiarazioni sostitutive  potranno, comunque, essere utilizzate limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

 

6) Il procedimento relativo alla cittadinanza

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica al procedimento relativo alla cittadinanza?

Come evidenziato dalla circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'Interno, al procedimento relativo alla cittadinanza si applica la nuova disciplina. Di conseguenza l'amministrazione non può richiedere nell'ambito di tale procedimento certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.
Se il dato richiesto è relativo ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si deve acquisire la certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge poiché possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del 2000 solo in relazione a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in Italia.

 

7) Il "certificato" di idoneità abitativa

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica al certificato di idoneità abitativa?

Il certificato di idoneità abitativa (più correttamente definito attestato di idoneità abitativa) non ha natura di certificato in quanto consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, pertanto non può essere sostituito da un'autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa, quindi, non deve essere apposta la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.

 

8) Certificati da presentare all'autorità giudiziaria

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai certificati da presentare all'autorità giudiziaria?

La novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza) tra i quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.
Pertanto, le amministrazioni dovranno rilasciare, su domanda degli interessati, i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali apponendo la dicitura prescritta.
(Si veda la circolare circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

 

9) Il certificato di destinazione urbanistica

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai certificati di destinazione urbanistica?

Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione, redatti da un pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti (come già affermato da: Cons. St., Sez. V, Sent. 25-09-1998, n. 1328; TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6863 del 6 ottobre 2010; T.A.R. Toscana, I, 28 gennaio 2008, n. 55; TAR Napoli  - 15 dicembre 2010 n. 27352; T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 06-03-2012, n. 2241).
Infatti, la situazione giuridica attestata nel certificato di destinazione urbanistica è determinata da provvedimenti precedenti.
Di conseguenza, il certificato di destinazione urbanistica rientra nel campo d'applicazione dell'art. 15 della legge n. 183/2011 e pertanto può essere oggetto di autocertificazione e va rilasciato con la prescritta dicitura ("Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi").

 

10) La procedura per l'attribuzione dell'Assegno per il nucleo familiare

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica alle certificazioni relative allo stato di famiglia presentate dal lavoratore al datore di lavoro privato, ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il nucleo familiare?

Ai datori di lavoro che, per conto dell'Istituto, sono tenuti ad anticipare agli aventi diritto prestazioni economiche, tra cui l'Assegno per il nucleo familiare, ponendo successivamente tali importi in detrazione dai versamenti contributivi, possono essere presentate, quale documentazione valida, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio. Resta ferma per l'Inps la facoltà di effettuare controlli volti ad accertare la veridicità delle circostanze oggetto delle suddette dichiarazioni.

 

11) Estratti catastali da allegare alla dichiarazione di successione - Acquisizione d'ufficio

La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica agli Estratti catastali (certificati catastali) da allegare alla dichiarazione di successione?

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013, che "i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali".
Questo in virtù dell'obbligo, previsto dal comma 1 dell'art 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute all'acquisizione d'ufficio di tutti i dati e i documenti che siano in proprio possesso o in possesso di un'altra pubblica amministrazione.
Per saperne di più> il testo completo della Risoluzione