Scadenzario imprese

Scadenzario nuovi obblighi amministrativi per le imprese ex DPCM 8 novembre 2013

 

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Data di efficacia Amministrazione competente Denominazione Descrizione Link al sito
- Ministero della Giustizia

Obbligo di comunicazione di dati al Ministero della giustizia Obbligo di monitoraggio statistico a carico del Ministero della giustizia.

(Decreto 26 febbraio 2015)

La norma introduce, in capo al gestore della vendita telematica l’obbligo di comunicare annualmente al responsabile del registro una serie di dati aggregati: a) sul numero degli incarichi di vendita telematica ricevuti, precisando il numero d'ordine progressivo per anno; b) sull’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la procedura rispetto alla quale è stato incaricato; c) relativi al tipo di procedura relativamente al quale ha ricevuto l’incarico, in particolare se riguarda una procedura di espropriazione forzata mobiliare o immobiliare; d) sulle modalità della vendita da effettuare per via telematica, se si tratta di vendita senza incanto, con incanto o tramite commissionario; e) relative alle specifiche modalità telematica con cui si svolgono le operazioni di vendita, in particolare se si procede alla vendita con modalità sincrona, asincrona o mista; f) sul numero dei lotti posti in vendita; g) relativi, per ciascun lotto: al prezzo al quale i beni sono stati per la prima volta posti in vendita, al numero degli esperimenti di vendita, al prezzo di vendita; h) sulle spese e i compensi, per ciascuna procedura, liquidati dall’autorità competente. Le stesse norme introducono altresì, in capo ai medesimi gestori, l’obbligo di comunicare al Ministero della giustizia, entro 5 giorni da ciascun esperimento di vendita, i dati relativi: - ai beni immobili che costituiscono oggetto degli esperimenti di vendita svolti con modalità telematiche; - a coloro che hanno presentato offerte per la partecipazione ai medesimi esperimenti.

Scadenzario del Ministero della Giustizia

entro il 31 dicembre 2015 Agenzia delle entrate

Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell'isola di Lampedusa

(Dl 4/2015, comma 1 dell'art. 1-bis)

Modalità e termini di ripresa degli adempimenti

 

1 giugno 2015 Agenzia delle entrate

Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento

(art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

A partire dal 1° giugno 2015, gli atti di aggiornamento del Catasto potranno essere presentati esclusivamente attraverso il canale telematico

 

16/01/2016 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni relative alle frodi subite

(DM 19-5-2014 n. 95, Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità )

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle frodi subite (articolo 6). -
28/05/2015 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Obblighi, da parte dei fondi pensione, di comunicazione alla COVIP

(DM 02-09-2014 n. 166Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse)

Art. 3, commi 5 e 6: obbligo, da parte dei fondi pensione, di comunicazione alla COVIP del documento sulla politica di investimento. Tale onere informativo è stato già previsto dall'art. 6, comma 5-quater del decreto legislativo 252/2005 e disciplinato dalla deliberazione della COVIP del 16 marzo 2012.

Art. 7, commi 4 e 5 e art. 8,comma 4: obbligo, a carico del fondo pensione, di comunicare alla COVIP, in sede di prima formulazione e per le successive modifiche, il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi.

*Data di efficacia degli oneri previsti:

Per i fondi pensione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la data di efficacia dei nuovi oneri scatta decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto 166/2014: 28 maggio 2015.

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01/01/2015 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze

1)Presentazione della domanda per gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione;

2) Prestazione della cauzione;

3) Comunicazione relativa alla commercializzazione dei prodotti;

4) Comunicazione relativa all'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti;

5) Comunicazione relativa alle cessioni, ai consumatori finali, dei prodotti;

6) Registrazione giornaliera dei prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti;

7) Registrazione di ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione;

8) Tenuta di appositi registri contabili dei prodotti stoccati presso il proprio deposito;

9) Trasmissione del prospetto riepilogativo dei prodotti immessi in consumo;

10) Comunicazione della nomina di un rappresentante fiscale;

11) Obbligo di conservazione delle contabilità e delle altre documentazioni previste

(DM 29-12-2014 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina)

"1) Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione dovrà presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora in avanti l'Agenzia) una istanza recante tra l'altro la denominazione della società, della sede legale, del numero di partita I.V.A., del codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante, l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo dovuta nei primi due periodi di imposta unitamente ad una dichiarazione inerente alla sussistenza dei carichi penali del soggetto istante e di quelli eventualmente delegati alla gestione del deposito (art. 2, commi 1 e 2); 2) Il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione del deposito dovrà prestare all'Agenzia una cauzione fatta eccezione per i soggetti autorizzati all'istituzione e gestione di deposito che effettuino esclusivamente estrazioni di prodotti liquidi da inalazione non destinati all'immissione in consumo (art. 3, commi 1 e 4); 3) Il soggetto autorizzato dovrà comunicare preventivamente all'Agenzia gli elementi inerenti alla commercializzazione dei prodotti in questione (art. 4, comma 1); 4) Il soggetto autorizzato dovrà comunicare mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente (art. 5, comma 1); 5) Il soggetto autorizzato dovrà comunicare mensilmente all'Agenzia taluni elementi relativi alle cessioni, ai consumatori finali, dei prodotti in questione (art. 5, comma 2); 6) Il soggetto autorizzato dovrà prendere in carico giornalmente i prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti previa emissione di bolletta di carico (art. 6, comma 2); 7) Il soggetto autorizzato dovrà emettere una bolletta di scarico, per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, con prestabilite modalità (art. 6, comma 3); 8) Il soggetto autorizzato dovrà tenere appositi registri contabili dei prodotti stoccati presso il proprio deposito (art. 6, comma 4); 9) Il soggetto autorizzato dovrà trasmettere, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina di ogni mese, all'Agenzia il prospetto riepilogativo dal quale risultino le caratteristiche, per ciascuna marca, per ciascuna marca, dei prodotti immessi in consumo(art. 6, comma 7); 10) Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti liquidi da inalazione fuori dal territorio nazionale e li fornisce nel medesimo territorio dovrà nominare un rappresentante fiscale, comunicandone le generalità all'Agenzia (art. 8); 11) Le contabilità e le altre documentazioni previste dovranno essere conservate per i 10 anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario." (art. 9, comma 5). -
15/12/2014 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia

(DM 17-10-2014 n.176 - Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Il decreto - pubblicato nella GU del 1° dicembre 2014, n. 279 - prevede i seguenti oneri informativi: - Art. 8, comma 4 - obbligo per l'operatore di microcredito di comunicazione alla Banca d'Italia della decadenza dalla carica. - Art. 10, comma 2 - obbligo per l'operatore di microcredito di comunicazione alla Banca d'Italia delle situazioni impeditive. -
14/10/2014, secondo le tempistiche procedurali indicate nel medesimo decreto Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Oneri informativi ai fini dell'ammissione e dell'attivazione della garanzia per l'accesso al Fondo di garanzia "prima casa"

(DM 31-07-2014 - Disciplina del Fondo di garanzia "prima casa" di cui all'art.1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n.147)

Gli oneri informativi ai fini dell'ammissione e dell'attivazione della garanzia per l'accesso al suddetto Fondo di garanzia sono indicati agli artt. 6 e 7 del decreto.

Art. 6, 1° comma: lettera a) - Il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità previsti dal presente decreto. c)il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del Fondo; d) nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.

Art. 6, 4° comma:

I soggetti finanziatori comunicano, a pena di decadenza della garanzia, entro il termine di 40 giorni, al Gestore l'avvenuta estinzione anticipata del mutuo, anche a seguito di portabilità del mutuo tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in caso di accollo.

Art. 7, commi 1, 2 e 3. Intervento della garanzia.

Comma 1. Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l'ammontare dell'esposizione in linea capitale.

Commi 2 e 3. Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto finanziatore invia al mutuatario, e per conoscenza al Gestore per via telematica, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, con la diffida al pagamento della somma dovuta.

Art. 7, commi 6 e 7. Qualora, nell'ipotesi prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 7, la garanzia decada, nel caso in cui il mutuatario riprenda il pagamento delle rate, resta salva la facoltà del soggetto finanziatore, di fronte a un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia.

Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:

a) una dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

1) l'avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario;

2) la data di erogazione del mutuo a favore del mutuatario;

3) l'ultima rata rimasta insoluta e l'indicazione del capitale residuo;

4) l'inadempienza del mutuatario accertata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;

b) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata di intimazione di cui al comma 2, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) copia del contratto del mutuo;

d) copia del piano di ammortamento consegnato al mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi.

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16/07/2014 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze del formulario di adesione al sistema di prevenzione nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati

(DM 19-5-2014 n. 95 - Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati (articolo 4, commi 1 e 2): per tutte le categorie di aderenti diretti di cui all'art. 30-ter comma 5 del D. Lgs. 64/2011, tranne che per le imprese di assicurazione, l'onere decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso DM 95/2014 (16.07.2014). Per quest' ultime imprese gli oneri si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (16 luglio 2015). -
16/07/2014 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Stipula di una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione

(DM 19-5-2014 n. 95 - Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione (articolo 4, comma 2): per tutte le categorie di aderenti diretti di cui all'art. 30-ter comma 5 del D. Lgs. 64/2011, tranne che per le imprese di assicurazione, l'onere decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso DM 95/2014 (16.07.2014); per quest' ultime imprese gli oneri si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (16 luglio 2015) -
16/07/2014 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

Stipula di una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione.

(DM 19-5-2014 n. 95Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti indiretti", di stipulare una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione (articolo 4, comma 3): l'onere decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso DM 95/2014 (16.07.2014) -
27/06/2014 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze

1) Conservazione informatica dei documenti elettronici ai fini tributari (artt. 2-4); 2) Obbligo per il contribuente di comunicare che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento (art. 5)

(DM 17-06-2014 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - art. 21, comma 5 del D.Lgs. 82/2005 recante il "Codice dell'amministrazione digitale")

"1) Art. 2. Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.

2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

Art. 3. Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

Art. 4. Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.

2) Art. 5. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento

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19/02/2014 Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze

Comunicazione in merito alla volontà di istituire e gestire un deposito di prodotti succedanei di tabacco (art. 2)

(DM 12-02-2014 - Modifica al decreto 16 novembre 2013 recante la disciplina del regime di commercializzazione dei prodotti succedanei del fumo: competenza preminente Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1) Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una domanda recante la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante, e delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito, le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto, l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono fabbricare o ricevere nell'impianto, l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 2) Dalla data di presentazione della domanda, il soggetto è autorizzato ad istituire e gestire il deposito di prodotti succedanei del tabacco. 3) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli assegna a ciascun deposito un codice di imposta, comunicandolo al soggetto autorizzato. 4) Costituiscono causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella predetta dichiarazione nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento del luogo adibito a deposito. -
- Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze

Conservazione delle certificazioni e del piano di investimento forniti dalla start-up innovativa (art. 5, comma 1)

(DM 30-01-2014Modalità di attuazione dell'articolo 29 del dl 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative)

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1 o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 8, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento; b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti; c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

La documentazione va richiesta e certificata entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato e da tale data conservata.

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Entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo (1° aprile 2014) Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

1) Conservazione agli atti della documentazione relativa ai controlli interni effettuati (art.4, comma 4);

2) Acquisizione e conservazione della documentazione probatoria dei requisiti posseduti dai propri dipendenti e collaboratori (art. 5, comma 1); 3) predisposizione di una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni dello stesso regolamento (art. 6, 1° comma)

(DM 22-01-2014, n. 31Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi)

Ai sensi dell'art. 8 del DM 31/2014, "le società di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal presente decreto entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, comma 3", operata con circolare dell'OAM n. 17/14 del 5 giugno 2014, rinvenibile sul sito istituzionale dell'Organismo ovvero dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

 

Link al documento (PDF)
1) 27/11/ 2014 (data di entrata in vigore del DM 3/10/2014 integrativo del DM 23/12/2013).

2) per l'anno 2014, dal 14 aprile al 30 giugno e dall' 1 al 29 dicembre (provv. Direttore Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014 e del 28 novembre 2014) , e per l'anno 2015, dal 2 febbraio al 30 aprile.

3) L'onere coincide con i termini annuali di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze

1) Denuncia all'autorità comunale del danno subito, per la verifica del requisito soggettivo e trasmissione di copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito (art. 2, comma 1);

2) Istanza, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta (art. 4, comma 1);

3) Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio (art. 5, comma 1);

(DM 23-12-2013 - Modalità di attuazione dell'articolo 67-octies del dl 22 giugno 2012, n. 83, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012)

1) "Possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito: a) la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito, ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile; b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero trasmesso successivamente alla denuncia all'autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito."

2) "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'articolo 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'articolo 3 sostenuti nell'anno precedente, nonché l'importo di quelli non indicati nelle eventuali istanze presentate in precedenza."

3) "L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato."

Link allo Scadenzario del MEF
- Ministero della Giustizia Decreto 10 aprile 2014 n. 122 - Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese
(DM 10/04/2014 n. 122)

Il decreto riporta, in allegato, il modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese, prevedendone l'invio mediante procedura telematica con l'utilizzo della firma digitale. Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e dall'articolo 36, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», a norma del quale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è tipizzato il modello standard per la trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del registro delle imprese. Operando nell'ambito dell'attuazione delle previsioni sulla tenuta e la gestione del registro delle imprese secondo tecniche informatiche (articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580), l'intervento regolamentare non introduce nuovi oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (che già prescrive, appunto, l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese).

Scadenzario del Ministero della Giustizia

- Ministero della Giustizia Decreto 24 luglio 2014 n. 148 - Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti
(DM 10/04/2014 n. 122)

Il decreto stabilisce che le imprese che intendono fruire del credito di imposta riconosciuto per l'assunzione di detenuti, internati anche ammessi al lavoro all'esterno, lavoratori semiliberi provenienti dalla determinazione o internati semiliberi, devono • stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti (art.3) • presentare un'istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione (art.6) Il regolamento dà attuazione alla normativa primaria (art. 3 e 4 della legge n. 193 del 2000) limitandosi a prevedere modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali. L'onere deriva pertanto dalla norma primaria, che li prevede per la valutazione della idoneità delle imprese pubbliche o private ad ottenere i benefici previsti.

Scadenzario del Ministero della Giustizia

12/02/2015 Agenzia delle Entrate Dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA
(art 1, c. 1, lett. c), decreto-legge 29/12/1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/1984, n. 17 e art. 20, decreto legislativo 21/11/2014, n. 175)

Per le operazioni da effettuare dal 12 febbraio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

 
01/01/2015 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei microbirrifici
(Art. 8 determinazione direttoriale n. 140839/R.U. del 4 dicembre 2013)

Decorrenza dell'obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

Determinazione n. 140839 del 4/12/2013

13/12/2014 Agenzia delle Entrate Inclusione nell'archivio Vies
(Dlgs 175/2014, articolo 22)

Modalità operative per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie

 
A partire dalle informazioni relative all'anno 2014 (scadenza 28 febbraio dell'anno successivo) Agenzia delle Entrate Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
(Dlgs 175/2014, articolo 3)

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo

Scheda informativa comunicazione interessi passivi
A partire dalle informazioni relative all'anno 2014 (scadenza 28 febbraio dell'anno successivo) Agenzia delle Entrate Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
(Dlgs 175/2014, articolo 3)

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali

Scheda informativa comunicazione contributi previdenziali
A partire dalle informazioni relative all'anno 2014 (scadenza 28 febbraio dell'anno successivo) Agenzia delle Entrate Comunicazione all'Anagrafe Tributaria
(Dlgs 175/2014, articolo 3)

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

 
31/10/2014 Agenzia delle Entrate Termine sospensione adempimenti tributari - Alluvione Emilia e Veneto
(Dl 4/2014, articolo 3, comma 3)

Modalità di ripresa degli adempimenti sospesi fino al 31 ottobre 2014, in seguito all'alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014

 
Trasferimenti all'estero della residenza fiscale effettuati successivamente all'8 luglio 2014 nonché a quelli effettuati in vigenza del Dm 2 agosto 2013, ove compatibili Agenzia delle Entrate Opzione sospensione "Exit tax"
(Dm 2 luglio 2014)

Modalità di esercizio dell'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'Exit tax, la prestazione delle garanzie e il rilascio delle stesse, nonché l'obbligo di monitoraggio annuale

 

01/07/2014 Agenzia delle Entrate Monitoraggio fiscale
(Dl 167/1990, articolo 4, comma 2)

Ritenuta alla fonte del 20% a titolo d'acconto sui bonifici di provenienza estera, da parte degli operatori finanziari, nei confronti dei contribuenti soggetti agli obblighi di monitoraggio. Comunicazione delle posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte

Provvedimento - pdf

ANNO 2014
Dal 14 aprile al 30 giugno
ANNO 2015
Dal 2 Febbraio al 30 giugno
Agenzia delle Entrate Richiesta di attribuzione del credito d'imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
(Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 67-octies convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2013)
Approvazione del modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, riservato alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per i costi sostenuti per :
  • ricostruire, ripristinare e sostituire attrezzature o macchinari utilizzati nell'attività di impresa o di lavoro autonomo nonché gli edifici sede dell'azienda o dello studio professionale
  • realizzare il miglioramento sismico degli edifici.
Scheda Credito d'imposta sisma 2012
03/04/2014 Agenzia delle Entrate Destinazione due per mille ai partiti politici Approvazione della scheda e delle relative istruzioni per la scelta della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  
03/02/2014 Agenzia delle Entrate Richiesta di registrazione contratti di locazione e di affitto (Dpr 131/1986 - Dlgs 23/2011, articolo 3)

Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca

 

01/02/2014 Agenzia delle Entrate Pagamento imposte per registrazione contratti di locazione
(Dlgs 241/1997, articolo 17)

L'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, sono versate mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)

 

31/01/2014 Agenzia delle Entrate Compensazione debiti da accertamento con crediti verso PP. AA. certificati
(Dpr 602/1973, articolo 28-quinquies)

Approvazione del modello "F24 Crediti PP.AA." e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per l'esecuzione dei versamenti unitari relativi agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni

 

31/01/2014 Agenzia delle Entrate Spesometro Pos
(Dl 98/2011, articolo 23, comma 41)

Comunicazione (da parte degli operatori finanziari) dei dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, attraverso carte di credito, di debito o prepagate (a regime, le comunicazioni devono essere inviate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate)

 

18/01/2014 Agenzia delle Entrate Finanziamento per pagamento tributi sospesi in Sardegna
(Dl 151/2013, articolo 7)

Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna. Il modello è utilizzato a) dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituto d'imposta, che hanno subito danni e che alla data del 18/11/2013 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre e 20 dicembre 2013; b) dai soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, che hanno subito danni e che alla data del 18/11/2013 avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre e 20 dicembre 2013

 

01/01/2014 Agenzia delle Entrate Misuratori fiscali
(Dm 23 marzo 1983 - Dm 4 aprile 1990 - provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003)

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dell'utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale è soppressa

 

27/12/2013 Agenzia delle Entrate Modello FTT
(Legge 228/2012, articolo 1, commi da 491 a 500)

Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello va utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi all'imposta sulle transazioni finanziarie

Scheda Imposta transazioni finanziarie

12/12/2013 Agenzia delle Entrate Beni in godimento ai soci
(Dl 138/2011, articolo 2, comma 36-sexiesdecies)

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, nel 2012 (a regime, la comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento)

 

12/12/2013 Agenzia delle Entrate Finanziamenti da soci e familiari
(Dl 138/2011, articolo 2, comma 36-septiesdecies)

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che nel 2012 hanno effettuato finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa (a regime, la comunicazione va effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti)

 

04/12/2013 Agenzia delle Entrate Contratti e premi assicurativi
(Dl 98/2011, articolo 23, commi 24 e 25)

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati 2012 relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi (dalle comunicazioni relative all'anno 2013, il termine per l'invio è fissato al 30 aprile dell'anno successivo)

Scheda contratti e premi/p>

18/11/2013 Agenzia delle Entrate Rimborso tassa annuale unità di diporto (Dl 201/2011, articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter)

Approvazione del modello per l'istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto e definizione delle modalità di pagamento dei rimborsi. Il modello è utilizzato per la richiesta di rimborso della tassa annuale sulle unità da diporto versata in misura superiore all'importo dovuto

 

12/11/2013 Agenzia delle Entrate Contratti di leasing e noleggio
(Dpr 605/1973, articolo 7, comma 12)

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, nel 2012 (il termine ordinario per la trasmissione delle comunicazioni è il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti in essere nell'anno precedente)

 

31/10/2013 Agenzia delle Entrate Comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari
(Dpr 605/1973, articolo 7, comma 12)

Comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari, relativa all'anno 2011 (la comunicazione integrativa annuale deve essere effettuata annualmente e trasmessa entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni)

Scheda comunicazione integrativa

14/08/2013 Agenzia delle Entrate ZFU L'Aquila
(Dl 39/2009, articolo 10, comma 1-bis)

Le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila sono utilizzate in riduzione dei versamenti, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24

 

29/07/2013 Agenzia delle Entrate Opzione Iva su locazioni
(Dl 1/2012, articolo 57, comma 1, lettera a - Dl 83/2012, articolo 9)

Modello da utilizzare per comunicare l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità Iva dei contratti di locazione di fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino, in corso di esecuzione al 26 giugno 2012, e dei contratti di locazione destinati ad alloggi sociali, in corso di esecuzione al 24 gennaio 2012 (l'esercizio dell'opzione è vincolante per tutta la durata residua del contratto)

 

Altre date Agenzia delle Entrate Noleggio occasionale (Dlgs 171/2005, articolo 49-bis)

Dichiarazione in Unico dei proventi da noleggio occasionale

Scheda noleggio occasionale

Altre date Agenzia delle Entrate Spesometro
(Dl 78/2010, articolo 21)

Comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative al 2012: 12 novembre per soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile; 21 novembre per gli altri (partire dalle comunicazioni relative al 2013, chi effettua la liquidazione mensile Iva trasmette la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento)

Scheda Spesometro

Altre date Agenzia delle Entrate Finanziamento per pagamento tributi e contributi - Sisma maggio 2012
(Dl 43/2013, articolo 6-septies, comma 1, lettera c)

Il modello di comunicazione per l'accesso al finanziamento per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012, è utilizzato anche dai soggetti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 365, che possono dimostrare di aver subito un danno economico diretto secondo le previsioni dei commi da 365 a 373 dello stesso articolo 1 della legge n. 228 del 2012. I soggetti che hanno già presentato una comunicazione, possono presentarne una nuova indicando solo gli ulteriori pagamenti per i quali intendono chiedere il finanziamento

 

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Autoliquidazione
(D.l. 4/2014, art.2, co.3)

Scadenza 16/05/2014
Versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari
artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione
he per il pagamento delle prime due rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999

Dettaglio istruzione operativa - 3 febbraio 2014

Dettaglio istruzione operativa - 23 gennaio 2014

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Pagamento premi speciali 2014 (D.l.4/2014, art.2, co.3) Scadenza 16/05/2014
Pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori

Dettaglio istruzione operativa - 3 febbraio 2014

Dettaglio istruzione operativa - 23 gennaio 2014

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Dichiarazioni retribuzioni 2013
(D.l. 4/2014, art.2, co.3)
Scadenza 16/05/2014
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio telematico dichiarazione salari", per comunicare
la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997
e 144/1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014)
prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane

Dettaglio istruzione operativa - 3 febbraio 2014

Dettaglio istruzione operativa - 23 gennaio 2014

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Invio telematico elenchi polizze speciali (D.l.4/2014, art.2, co.3) Scadenza 16/05/2014
Invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori

Dettaglio istruzione operativa - 3 febbraio 2014

Dettaglio istruzione operativa - 23 gennaio 2014

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Autocertificazione per la riduzione del premio per il settore edile (D.l.4/2014, art.2, co.3) Scadenza 16/05/2014
Autocertificazione per la riduzione del premio dell'11,50% per il settore edile
(art. 29, c. 2, dl 244/1995, art. 36-bis, c. 8, legge 248/2006 e dm 26.8.2013).

Dettaglio istruzione operativa - 3 febbraio 2014

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Invio comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte (d.l.4/2014, art.2, co.3) Scadenza 16/05/2014
Termine per l'invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte, ai sensi dell'art. 28, comma 6, dpr 1124/1965

Dettaglio istruzione operativa - 3 febbraio 2014

Altre date INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Pagamento premi assicurativi in regioni colpite da calamità naturali
(L.147/2013, art.1, co.188)
Scadenza 16/01/2017
Sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata ed aventi sede nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, colpite da calamità naturali
Dettaglio istruzione operativa - 5 febbraio 2014

 

In questa tabella sono pubblicate integralmente le comunicazioni pervenute dalle amministrazioni statali, dalle agenzie e dagli enti pubblici nazionali, ai sensi del DPCM 8 novembre 2013. I documenti articolati sono resi disponibili con file pdf.

Per quanto riguarda le altre amministrazioni, le cui scadenze non ricadono negli obblighi di pubblicazione del Dipartimento della funzione pubblica, i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti sono resi accessibili attraverso il portale della Bussola della Trasparenza, operativo all'indirizzo web: www.magellanopa.it/bussola