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LA REPUBBLICA
La Repubblica
La seconda parte della Costituzione è dedicata all’ordinamento della Repubblica.
La Repubblica è costituita da:
Questi enti pubblici territoriali si integrano l’uno nell’altro, dal più piccolo al più vasto, e tutti sono compresi nel territorio dello Stato.
La ripartizione delle funzioni pubbliche
Comuni, Province, Regioni e Stato sono gli enti che svolgono le funzioni pubbliche, cioè quelle che riguardano i fini della collettività.
La molteplicità di enti che svolgono pubbliche funzioni rende indispensabile che siano distinte le specifiche competenze di ciascuno di questi enti, per evitare conflitti e malfunzionamenti: è la Costituzione a definire le competenze di ciascun ente, attribuendo, materia per materia, le diverse funzioni all’uno o all’altro.
La separazione dei poteri
Le funzioni pubbliche venivano tradizionalmente distinte in legislativa, esecutiva e giudiziaria.
- la funzione legislativa consiste nella approvazione delle leggi, che contengono le norme giuridiche che regolano la vita associata;
- la funzione esecutiva consiste nell’esecuzione materiale delle leggi e nella amministrazione delle attività pubbliche;
- la funzione giudiziaria comporta l’applicazione delle leggi nella risoluzione di liti e processi.
Principio tipico dello Stato liberale era la separazione dei poteri, secondo cui ad ogni organo doveva corrispondere solo una delle tre funzioni. Questo al fine di impedire l’affermazione di un potere arbitrario, che concentrasse in sé tutti i poteri. Secondo questo principio, la funzione legislativa spetta al Parlamento, la funzione esecutiva al Governo e la funzione giudiziaria alla Magistratura.
Oggi che i poteri pubblici sono elettivi e rappresentativi, nonché territorialmente articolati in tanti enti pubblici, il principio della separazione dei poteri si è trasformato e – eccezion fatta per la funzione giudiziaria che è esercitata esclusivamente dalla Magistratura – le altre funzioni sono esercitate in forme complesse, talvolta condivise da più organi, che si controllano reciprocamente.
L’esercizio delle funzioni pubbliche
- La funzione legislativa spetta allo Stato ed alle Regioni, ciascuna nelle materie di propria competenza. Per lo Stato, essa è esercitata dal Parlamento; per le Regioni, dal Consiglio regionale.
- La funzione esecutiva spetta di preferenza ai Comuni. Per meglio soddisfare i bisogni dei cittadini, infatti, è preferito l’ente più circoscritto territorialmente e dunque in grado di rispondere meglio alle reali esigenze della società. E’ però previsto che tutti gli altri enti, dalle Province allo Stato, possano svolgere funzioni amministrative nei casi in cui i Comuni risultino inadeguati.
L’esecuzione delle leggi è svolta dalla Pubblica amministrazione, cioè l’apparato che organizza e gestisce le funzioni pubbliche.
L’indirizzo dell’amministrazione è dato da organi politici: il Sindaco per il Comune; il Presidente della Provincia per le funzioni svolte a livello provinciale; la Giunta regionale ed il suo Presidente, nel caso in cui l’esercizio della funzione amministrativa sia di competenza della Regione. Al vertice della amministrazione statale sono posti i vari Ministeri.
- La funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura, un potere dotato di garanzie che lo sottopongono soltanto alla Costituzioni ed alle leggi e che lo rendono indipendente da tutti gli altri centri di potere.
Il bilancio pubblico
Senza la disponibilità di risorse finanziarie non sarebbe possibile né l’esercizio delle funzioni pubbliche, né il funzionamento degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
A questo scopo, le Camere approvano ogni anno una legge di bilancio, il cui contenuto è predisposto dal Governo.
Il bilancio prevede tutte le entrate finanziarie – la maggior parte delle quali deriva dal prelievo fiscale – e sulla base di queste, quantifica le risorse a disposizione, ripartendole tra gli enti locali e lo Stato; queste ultime vengono poi ripartite tra i vari Ministeri.
Assieme alla legge di bilancio le Camere approvano anche la legge finanziaria annuale, che rende operativo e concretizza il bilancio.
L’organizzazione dello Stato
Lo Stato è il principale degli enti pubblici che costituiscono la Repubblica, in considerazione dell’importanza delle competenze attribuitegli, della generalità della sua azione e dell’ampiezza dei poteri che può esercitare.
Per svolgere le funzioni che la Costituzione gli attribuisce, lo Stato è dotato di un apparato organizzativo, anch’esso predisposto dalla Costituzione.
Gli organi posti al vertice di questo apparato sono:
- il Parlamento
- il Governo
- il Presidente della Repubblica
Il principio che regola l’organizzazione dello Stato è il principio democratico.
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