prima pagina > le regioni e gli enti locali LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI
La riforma costituzionale del 2001
La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Questi enti territoriali affiancano lo Stato nello svolgimento delle funzioni pubbliche.
La riforma costituzionale del 2001 ha riscritto l’intero Titolo della Costituzione dedicato ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, conferendo competenze maggiori rispetto al passato sia alle Regioni che agli enti locali.
Si è dunque avviato un processo indirizzato ad un sempre maggiore decentramento, in opposizione al centralismo che aveva caratterizzato la storia d’Italia.
Le Regioni
Tra gli enti territoriali, la posizione di maggior rilievo è conferita alle Regioni.
Le Regioni italiane sono venti. Cinque godono di un’autonomia speciale in ragione delle loro particolarità di carattere territoriale, linguistico o economico.
Ogni Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, detta le norme di organizzazione della Regione. Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale, ma su di esso possono pronunciarsi i cittadini mediante Referendum.
Le cinque Regioni ad autonomia speciale hanno uno Statuto speciale, che contiene, oltre alle norme sulla organizzazione della Regione, anche le maggiori condizione di autonomia.
Organi delle Regioni
Gli organi delle Regioni sono il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta:
- il Consiglio regionale è l’organo legislativo della Regione. E’ eletto per cinque anni dai cittadini residenti nella Regione.
- la Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. E’ composta dagli Assessori e dal Presidente della Giunta regionale.
- il Presidente della Giunta regionale presiede la Giunta e rappresenta la Regione. A partire dal 1999 il Presidente della Giunta regionale è eletto direttamente da parte del corpo elettorale regionale. Il Presidente della Giunta deve godere della fiducia del Consiglio che con un voto di sfiducia ne determina le dimissioni.
La funzione legislativa regionale
La più significativa delle funzioni svolte dalle Regioni è la funzione legislativa.
Le leggi regionali sono applicabili solo nel territorio della Regione, ma non sono subordinate alle leggi dello Stato. Leggi statali e leggi regionali coesistono infatti tra di loro grazie ad una separazione di competenze.
In particolare, la Costituzione contiene lunghi e complessi elenchi di materie, alcune delle quali di competenza dello Stato, altre di competenza delle Regioni.
La riforma costituzionale del 2001 ha esteso notevolmente gli ambiti di competenza a favore delle leggi regionali, eliminando anche una serie di vincoli che incombevano sui legislatori regionali.
La Corte costituzionale è competente a controllare le leggi, tanto statali quanto regionali, per evitare reciproche invasioni delle competenze.
La funzione amministrativa
Mentre la funzione legislativa spetta o allo Stato o alle Regioni, a seconda della materia di cui si tratta, la funzione amministrativa può essere svolta da tutti gli enti che compongono la Repubblica, dal Comune allo Stato.
La Costituzione prefigura un modello di svolgimento della funzione amministrativa incentrato sulla preferenza per il Comune. Per meglio soddisfare i bisogni dei cittadini, infatti, è preferito l’ente più circoscritto territorialmente e dunque in grado di rispondere meglio alle reali esigenze della società.
La legge può, volta per volta, derogare all’assegnazione ai Comuni delle funzioni amministrative, ma solo per assicurare esigenze di carattere unitario e di efficienza dell’azione amministrativa: in questi casi può attribuire l’esercizio di determinate funzioni amministrative agli altri enti territoriali, così come allo Stato.
Comuni e Province
L’organizzazione dei Comuni e delle Province non è prevista direttamente dalla Costituzione, ma da una legge dello Stato.
Nell’ambito dei principi posti dalla legge statale, Comuni e Province possono darsi uno Statuto.
Gli organi del Comune sono:
- il Sindaco, rappresentante del Comune e capo dell’amministrazione comunale;
- la Giunta, composta dagli Assessori e presieduta dal Sindaco;
- il Consiglio comunale, assemblea elettiva con funzioni di indirizzo e controllo.
L’autonomia finanziaria
Per far fronte alle accresciute competenze attribuite loro, la Costituzione riconosce agli enti pubblici territoriali una autonomia finanziaria.
Gli enti pubblici territoriali dispongono dunque di risorse autonome, che possono spendere autonomamente.
Ovviamente, esiste un rigido sistema di controlli sul rispetto delle leggi nella gestione delle risorse pubbliche da parte di qualsiasi ente dotato di potere di spesa: questo controllo spetta alla Corte dei Conti.
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