ragazza e Torretta del Quirinale il Presidente della Repubblica Dipartimento della Funzione Pubblica
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’elezione

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
E’ eletto dal Parlamento in seduta comune, con una maggioranza particolarmente alta, voluta per favorire la maggiore intesa possibile tra i gruppi politici sulla personalità da eleggere.
Una volta eletto, il Presidente giura fedeltà alla Costituzione e rimane in carica per sette anni.
La sede del Presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale, in Roma.

I poteri del Presidente della Repubblica

I poteri che la Costituzione attribuisce al Presidente sono di varia natura e si intersecano con tutte le funzioni pubbliche dello Stato.
Con riferimento alla funzione legislativa ed al Parlamento,

  • indice le elezioni delle Camere al termine della legislatura o a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere; ne fissa la prima seduta dopo le elezioni; ne decreta lo scioglimento quando non vi sia altro modo per risolvere una crisi di governo;
  • nomina i senatori a vita;
  • promulga le leggi, apponendovi la propria firma, e le rinvia alle Camere se le ritiene contrastanti con la Costituzione o gravemente inopportune;
  • invia messaggi alle Camere per sollecitarne la sensibilità su temi di grande spessore politico;
  • indice i referendum previsti dalla Costituzione e ne proclama il risultato.

Con riferimento alla funzione esecutiva ed al Governo,

  • nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri e ne riceve le dimissioni;
  • nomina i funzionari di Stato di rango più elevato;
  • emana i decreti del Governo aventi forza di legge ed i regolamenti;
  • comanda le Forze Armate e presiede il Consiglio supremo di difesa;
  • ratifica i Trattati internazionali e riceve gli ambasciatori degli Stati stranieri.

Con riferimento alla funzione giudiziaria ed alla Magistratura,

  • presiede il Consiglio superiore della Magistratura;
  • concede la grazia ai condannati.
La controfirma ministeriale

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono volte alla tutela della legalità costituzionale e rappresentano una garanzia di equilibrio tra gli organi posti al vertice dell’apparato statale.
Il ruolo di garanzia attribuito al Capo dello Stato ne comporta l’esclusione dalla formazione dell’indirizzo politico dello Stato, a cui concorrono Parlamento e Governo mediante la legislazione e l’esecuzione delle leggi.
Per impedire che il Presidente possa assumere iniziative politiche proprie o essere trascinato in contese politiche, la Costituzione dispone che ogni atto del Presidente sia controfirmato da un Ministro, che se ne assume la responsabilità.
La controfirma ministeriale accompagna tutti gli atti del Presidente della Repubblica e ne determina l’irresponsabilità giuridica.

Responsabilità del Capo dello Stato

L’irresponsabilità del Presidente della Repubblica non è però assoluta: il Presidente può essere accusato di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
Il giudizio sul Capo dello Stato, accusato di aver commesso i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione, è di carattere speciale:

  • il Parlamento in seduta comune deve deliberare sulla messa in stato di accusa del Presidente, circostanziando le accuse rivoltegli;
  • il giudizio è poi svolto dalla Corte costituzionale.

Se giudicato colpevole, il presidente decade dalla carica e può essere condannato alla detenzione.

 

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