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I DIRITTI FONDAMENTALI - Per saperne di più
Due Camere

La sede della Camera dei deputati è palazzo Montecitorio, posto di fianco a palazzo Chigi, sede del Governo. Il Senato ha sede a Palazzo Madama. Questi palazzi sono visitabili in giorni prestabiliti. Ognuno dei due rami del Parlamento ha un proprio sito web: www.camera.it e www.senato.it. In alcuni casi, previsti dalla Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune. In questo caso è il Presidente della Camera a presiedere l’Assemblea.

Presidenti

E’ tradizione che il Presidente dell’Assemblea non partecipi alle votazioni: la sua funzione è di garantire i diritti di tutti i gruppi presenti in Parlamento, nella massima imparzialità.

Pubbliche

Tutti possono assistere ai lavori delle Assemblee tramite apposite tribune collocate sopra i seggi dei parlamentari. Ma durante i lavori dell’Aula gli spettatori devono osservare un assoluto silenzio e non possono né applaudire né biasimare gli intereventi dei deputati. Un’apposita tribuna è riservata al Presidente della Repubblica. Per garantire la conoscibilità dei lavori delle Camere è prevista la pubblicazione dei resoconti delle sedute dell’Aula e delle varie Commissioni, cui tutti possono accedere.

Senatori

Oltre ai 315 senatori elettivi, fanno parte del Senato anche dei senatori a vita: si tratta degli ex Presidenti della Repubblica e di cinque personalità – nominate dal Presidente della Repubblica – che abbiano dato lustro alla Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario.

Lista

Non tutte le liste di partito però ottengono seggi in Parlamento: quelle che non superano una soglia minima di voti non partecipano alla ripartizione dei seggi. Questo affinché le Camere non siano frazionate in gruppi dalla consistenza troppo esigua. Allo scopo di consentire la formazione di maggioranze parlamentari stabili, inoltre, il sistema elettorale ha previsto un premio in termini di seggi aggiuntivi a favore delle liste coalizzate tra di loro che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Si tratta di sistemi che tendono a conformare il sistema politico secondo uno schema bipolare, ovvero basato sull’alternativa di due coalizioni.

Maggioritario

Il sistema maggioritario consiste nella divisione del territorio nazionale in tanti collegi quanti sono i seggi da attribuire, ovvero il numero dei deputati e dei senatori. In ogni collegio si presentano dei candidati, sostenuti da partiti e coalizioni di partito. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel singolo collegio, risulta eletto ed ottiene il seggio.

Gruppi parlamentari

I parlamentari che non fanno riferimento a nessun partito politico, o che sono in numero troppo esiguo per costituire un gruppo parlamentare, confluiscono nel gruppo misto. E’ tradizione che i parlamentari si dispongano nell’emiciclo dell’Assemblea, prendendo posto a destra o a sinistra del banco del Presidente, a seconda dello schieramento politico di appartenenza. I nomi di destra e sinistra per designare ideologie politiche nasce appunto da questa dislocazione nelle prime assemblee parlamentari durante la Rivoluzione francese. Al di sotto del banco del Presidente dell'assemblea vi sono i seggi dei membri del governo.

Procedimento

Il disegno raffigura uno schema del procedimento legislativo: i titolari dell'iniziativa legislativa presentano una proposta di legge ad una delle due Camere. Queste la esaminano in Commissione e la approvano in Aula. Dopo l'approvazione della seconda Camera, il Presidente della Repubblica promulga la legge, che e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Progetto di legge

Il potere di iniziativa legislativa spetta ad ogni parlamentare, ai Consigli regionali, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Ma è il Governo l’organo i cui progetti di legge hanno la maggiore probabilità di essere trasformati in legge. Anche i cittadini possono presentare proposte di legge alle Camere, affinché queste le approvino sono necessarie 50.000 firme.

Commissione parlamentare

Le commissioni parlamentari sono 14 alla Camera e 14 al Senato. Le loro competenze coincidono tendenzialmente con le competenze di uno dei Ministeri.

Medesimo testo

Se la Camera investita per seconda del progetto di legge decide di apportare delle modifiche, il testo deve tornare alla Camera da cui il procedimento era iniziato. E così finché le due Camere non approvano un identico testo. Questa procedura – detta “navette” – mira a garantire una approfondita riflessione delle Camere sulle proposte di legge.

Promulgata

Se ravvisa nella legge dei motivi di incostituzionalità o di grave inopportunità, il Presidente può rinviarla alle Camere, chiedendo loro un’ulteriore riflessione. Ma qualora le Camere decidessero di dare seguito alla legge, il Presidente non potrebbe che adeguarsi alla loro decisione.

Pubblicazione

Dopo 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore ed acquisisce il carattere di obbligatorietà. Con la pubblicazione essa viene portata a conoscenza di tutti e non è possibile essere giustificati della sua inosservanza invocandone l’ignoranza.

Referendum popolare

Numerosi sono i referendum che si sono svolti in Italia fino ad oggi: i più importanti sono stati quelli con cui i cittadini hanno negato l’abrogazione della legge istitutiva del divorzio (1974), si sono pronunciati per il mantenimento della legge sull’aborto (1980), si sono opposti alla produzione di energia nucleare in Italia (1987), hanno optato per il sistema elettorale di tipo maggioritario (1993) ed hanno deciso di conservare la legge sulla procreazione assistita (2005).

Doppio voto

Lo scopo della doppia votazione, a distanza di almeno tre mesi l’una dall’altra, è quello di sottoporre il progetto di legge di revisione costituzionale ad una riflessione ponderata da parte dei parlamentari.

Maggioranza qualificata

La maggioranza semplice, richiesta per l’approvazione delle leggi, è la metà più uno dei voti espressi dai parlamentari presenti; la maggioranza assoluta, richiesta nel caso del procedimento di revisione costituzionale ed in altri casi dalla Costituzione, è la metà più uno dei membri dell’Assemblea.

Referendum costituzionale

Il Referendum costituzionale rappresenta dunque un’ulteriore ipotesi in cui è previsto l’istituto del Referendum, oltre al caso del Referendum abrogativo delle leggi.

Controllo

Nell’ambito dell’attività di controllo, i parlamentari rivolgono ai Ministri delle interrogazioni su fatti di loro conoscenza o sulle linee della politica del Governo.

Parlamentare

In altri Paesi, invece, il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente dai cittadini, ed il Governo è di fiducia del Presidente stesso. Questa tipologia di forma di governo è definita presidenziale.

Procedimento aggravato

Il disegno raffigura uno schema del procedimento di approvazione delle leggi costituzionali. La proposta e' approvata dalle Camere con due delibere a distanza di tre mesi l'una dall'altra. Se nella seconda votazione viene raggiunta la maggioranza dei due terzi dei membri, il Presidente della Repubblica promulga la legge costituzionale. Se invece e' raggiunta la maggioranza assoluta, e' possibile richiedere lo svolgimento di un Referendum costituzionale, per confermare o respingere il voto parlamentare. In caso di esito positivo del Referendum, il Presidente della Repubblica promulga la legge costituzionale.

 

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