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IL PARLAMENTO
Le Camere

Il Parlamento è l’organo legislativo dello Stato.
E’ eletto direttamente dal popolo ed i suoi membri rappresentano la Nazione.
Esso si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che si riuniscono separatamente e sono dotate dei medesimi poteri.
Le Camere eleggono i propri Presidenti e si danno un proprio Regolamento interno.
Le sedute delle Camere sono pubbliche.

L’elezione dei deputati e dei senatori

I membri della Camera si chiamano deputati e sono 630.
I senatori sono la metà, 315.

Il sistema elettorale vigente oggi in Italia è di tipo proporzionale: in base ad esso gli elettori votano per una lista di candidati, di norma corrispondente ad un partito politico: i seggi alla Camera ed al Senato sono attribuiti ai candidati secondo la frazione di voti ottenuti dalla rispettiva lista.
Il sistema elettorale proporzionale – che era stato adottato dal 1946 al 1993, è stato reintrodotto nel 2005. Dal 1993 al 2004 è stato invece in vigore il sistema elettorale di tipo maggioritario.

I gruppi parlamentari

Subito dopo l’elezione, i membri delle Camere si raggruppano in ragione delle affinità di partito e costituiscono i gruppi parlamentari.
I gruppi, assieme al Presidente dell’Assemblea, sono i veri motori delle attività delle Camere, e ne determinano il programma dei lavori.

Il procedimento legislativo

Le Camere esercitano la funzione legislativa nelle materie che la Costituzione riserva alla potestà legislativa dello Stato.
Il procedimento di approvazione delle leggi è bicamerale.

  • Esso inizia con la presentazione di un progetto di legge ad una delle due Camere.
  • La Camera esamina il progetto di legge nell’ambito della Commissione parlamentare competente per materia.
  • Terminato il lavoro di studio del progetto di legge, il progetto viene trasmesso all’aula dell’Assemblea, dove viene discusso e sottoposto al voto: se il progetto raggiunge la maggioranza dei voti, esso si considera approvato dall’Assemblea.
  • Dopo l’approvazione da parte di uno dei due rami del Parlamento, la legge è ancora allo stadio di progetto: per divenire definitivo, il progetto viene trasmesso all’altra Camera, che deve approvarlo nel medesimo testo.
Promulgazione e pubblicazione delle leggi

Una volta approvata dalle due Camere, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica.
Spetta poi al Ministro della Giustizia provvedere alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La complessità del procedimento descritto è giustificata dall’importanza che le norme di legge rivestono nell’ordinamento.

Le norme di legge

Le norme di legge devono essere sempre in sintonia con la Costituzione, cui sono subordinate. Ma esse sono obbligatorie rispetto a tutti gli altri atti dello Stato e dei pubblici poteri, nei confronti della pubblica amministrazione, dei giudici, nonché nei confronti dei cittadini.
Le leggi rimangono in vigore fino a che non siano modificate, eliminate o sostituite da altre norme di legge: questo fenomeno prende il nome di abrogazione.

Il Referendum abrogativo

Le leggi dello Stato, così come quelle delle Regioni, possono essere abrogate anche in un’altra maniera, oltre che attraverso leggi successive. I cittadini possono infatti promuovere, raccogliendo 500.000 firme, un Referendum popolare per l’abrogazione delle leggi: in questo caso, si dà luogo ad una votazione in cui tutti i cittadini possono esprimersi per il mantenimento o l’abrogazione della legge oggetto del referendum.

Le leggi di revisione costituzionale

La Costituzione italiana appartiene al genere delle Costituzioni rigide, che possono essere modificate soltanto attraverso un procedimento particolarmente complesso, detto procedimento aggravato.
Questo procedimento si svolge come il procedimento legislativo ordinario per quanto riguarda le fasi dell’iniziativa e dell’istruttoria in Commissione, ma è diverso nelle fasi successive.
E’ previsto infatti che la legge di revisione costituzionale sia sottoposta ad un doppio voto da ciascuna Camera.
Inoltre, non è sufficiente una maggioranza semplice per la deliberazione delle leggi di revisione costituzionale, come nel caso delle leggi ordinarie: è richiesta invece una maggioranza qualificata , che può essere assoluta o dei due terzi dei membri di ciascuna Camera.

  • Se la maggioranza favorevole alla revisione costituzionale raggiunge i due terzi in ciascuna Camera, allora il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge, cui segue la pubblicazione e l’entrata in vigore;
  • Se invece la maggioranza favorevole alla revisione costituzionale ha raggiunto solo la soglia della maggioranza assoluta, allora – entro tre mesi – si può promuovere un Referendum costituzionale in cui i cittadini si possano pronunciare direttamente, approvando o respingendo la proposta di legge di revisione costituzionale.
Le altre funzioni delle Camere

La funzione legislativa assorbe gran parte del programma di lavoro delle Camere.
Esse svolgono però anche altri importanti compiti: in particolare esercitano il controllo dell’operato del Governo e di ispezione su tutta l’attività dello Stato.
Inoltre possono disporre la creazione di commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse, al fine di accertare responsabilità pubbliche o private, o di predisporre interventi legislativi.
Le Camere effettuano anche audizioni di personalità, associazioni, enti pubblici o privati da cui acquiscono informazioni per migliorare il proprio operato. I cittadini, da parte loro, possono presentare petizioni alle Camere, avanzando richieste e sollecitando la loro attenzione su temi particolari.
Per l’importanza delle funzioni che svolge e per la qualità di rappresentante del corpo elettorale, il Parlamento è collocato al centro della struttura che la Costituzione ha previsto per lo Stato. E’ dal Parlamento, infatti, che derivano la propria legittimazione politica tanto il Presidente della Repubblica quanto il Governo. Il Governo, in particolare, deve sempre godere della fiducia delle Camere.
Per questa ragione, la forma di governo italiana è di tipo parlamentare.

 

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