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IL GOVERNO
La formazione del Governo
Il Governo è l’organo posto al vertice dell’apparato amministrativo statale ed esercita la funzione esecutiva in tutti i casi in cui essa spetti allo Stato.
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono assieme il Consiglio dei Ministri.
La nomina del Governo spetta al Presidente della Repubblica, che vi provvede subito dopo le elezioni.
Nell’individuare la personalità cui conferire l’incarico di formare e presiedere il nuovo Governo, il Presidente deve tenere conto che il Governo dovrà godere della fiducia delle Camere per tutta la durata del suo mandato. Per questa ragione egli procede a delle consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari appena costituitisi, dai quali ottiene indicazioni sulla formazione del Governo.
Una volta individuata la personalità su cui convergono i favori della maggior parte delle forze politiche, il Presidente gli conferisce l’incarico di costituire il Governo, predisporre il programma e stilare la lista dei Ministri. Quindi, il Presidente della Repubblica procederà alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri.
La fiducia parlamentare
Entro dieci giorni dalla nomina il Governo si reca alle Camere per ottenere la fiducia.
Se, nel corso della legislatura, viene meno la fiducia delle Camere nei confronti del Governo – per la necessità di rivederne la composizione o di aggiornarne il programma, o per la rottura dell’accordo tra i gruppi di maggioranza – i parlamentari approvano la mozione di sfiducia, che obbliga il Governo alle dimissioni.
Si apre in questo modo una crisi di governo.
Nella soluzione delle crisi di governo è determinante il ruolo del Presidente della Repubblica. Egli decide se risolvere la crisi con la formazione di un nuovo Governo o con lo scioglimento anticipato delle Camere e l’indizione di nuove elezioni.
I Ministeri
I poteri conferiti al Governo sono numerosissimi e, per la loro importanza, determinano l’indirizzo politico dello Stato.
- Il Ministero dell’Interno coordina le forze di polizia e le prefetture, garantendo la sicurezza e la prevenzione dei crimini; ha competenze in materia di controllo dell’immigrazione; organizza le consultazioni elettorali.
- Il Ministero degli Esteri è il cuore delle relazioni internazionali dello Stato, cura i rapporti con gli altri Stati, anche grazie al personale diplomatico.
- Il Ministero della Difesa gestisce e coordina le Forze Armate ed assicura la difesa dello Stato.
- Il Ministero della Giustizia è competente dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; provvede alle carceri.
- Il Ministero dell’Economia coordina le politiche economiche dello Stato e della finanza pubblica, predispone il bilancio, raccoglie le entrate fiscali e distribuisce le risorse pubbliche tra i Ministeri e gli enti pubblici territoriali.
- Gli altri Ministeri sono quelli dell’Istruzione, della Sanità, delle Politiche agricole, delle Attività produttive, dell’Ambiente, del Lavoro, dei Trasporti, dei Beni culturali e delle Comunicazioni, che gestiscono i relativi settori, da cui prendono il nome.
Consiglio dei Ministri e Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri è l’organo di vertice del Governo. Vi siedono in condizioni di parità i Ministri ed il Presidente del Consiglio, che deliberano sulle decisioni più importanti concernenti l’attività del Governo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto indicato dalla Costituzione:
- dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile;
- assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo
Inoltre,
- presiede il Consiglio dei Ministri;
- promuove e controlla l’attuazione del programma di governo;
- tiene i rapporti del Governo…
- … con il Parlamento e gli altri organi dello Stato
- … con le Regioni e le autonomie territoriali,
- … con l’Unione europea,
- … con le confessioni religiose
Per lo svolgimento di tali compiti, il Presidente del Consiglio si avvale di una struttura articolata in Dipartimenti e Uffici, alle dipendenze di un Segretario Generale.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nasce storicamente come struttura di staff al servizio del Presidente del Consiglio, per assisterlo nello svolgimento delle proprie funzioni di vertice dell’Esecutivo, si è progressivamente modificata nel corso degli ultimi venti anni. Accanto ai tradizionali compiti di supporto, infatti, si sono aggiunte competenze specifiche per la gestione e la cura di particolari interessi pubblici in alcuni settori che stavano assumendo una maggiore importanza all’interno della società italiana. Per esempio:
Questi Dipartimenti e alcuni altri, sono utilizzati dai rispettivi Ministri, detti senza portafoglio, che hanno anche il compito di coordinare le politiche di tutta la pubblica amministrazione nei settori di propria competenza.
La funzione amministrativa del Governo
La principale funzione del Governo è quella esecutiva.
Il Governo è posto al vertice della Pubblica amministrazione dello Stato. La Pubblica amministrazione è composta da un vastissimo numero di organi ed uffici, con mansioni specifiche volte alla concreta attuazione dei fini pubblici. Ogni organo o ufficio facente parte della Pubblica amministrazione dello Stato dipende da un Ministero, che ne coordina le attività.
La Pubblica amministrazione svolge le funzioni relative alla cura degli interessi della collettività, in conformità agli indirizzi previsti dalla legge, ed organizza e gestisce i servizi pubblici.
Lo svolgimento dell’attività amministrativa deve attenersi al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.
Il nostro ordinamento giuridico ha accolto uno dei più antichi principi dello Stato di diritto, il principio di legalità, secondo cui tutte le funzioni pubbliche devono svolgersi sulla base delle norme di legge. Questo principio trova attuazione mediante la previsione di appositi Tribunali amministrativi, che possono annullare gli atti della Pubblica amministrazione quando contrastino con le leggi.
La funzione normativa del Governo
Il Governo ha un ruolo sempre più importante anche all’interno della funzione legislativa:
- Può presentare progetti di legge alle Camere.
- Può essere delegato dalle Camere ad adottare dei decreti legislativi. I decreti legislativi, che devono rispettare i limiti previsti dalle Camere, producono norme con la stessa forza delle leggi approvate dal Parlamento.
- Può emanare decreti-legge, ma soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza, per far fronte a crisi inattese ed evitare danni maggiori. Le Camere entro due mesi decidono se conservare i decreti-legge o eliminarli.
- Può adottare regolamenti, con cui produce delle norme di dettaglio, utili alla specificazione delle leggi o alla organizzazione degli uffici pubblici. Le norme contenute nei regolamenti sono secondarie rispetto a quelle legislative.
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