Accesso civico
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è disponibile il modulo online.
- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
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COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA) AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Per presentare una richiesta di accesso FOIA è disponibile nel menu di questa pagina un modulo (sia in formato PDF, sia in formato editabile) da compilare e firmare. Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta potrà essere sottoscritta:
- con firma digitale direttamente sul file;
- con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Invio telematico > La richiesta potrà essere spedita, anche tramite modulo disponibile in questa pagina, ad uno degli indirizzi di posta elettronica FOIA del Dipartimento: e-mail: foia.dfp@governo.it - pec: foia.dfp@pec.governo.it.
Invio con posta ordinaria > Il modulo potrà essere stampato, firmato e trasmesso all'indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA.
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale.
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza - uci@governo.it -, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).