Camere di commercio

25 novembre 2016

Riduzione dalle attuali 105 a un massimo di 60 Camere di commercio. Dimezzamento del diritto annuale a carico delle imprese; taglio del 30% del numero dei consiglieri; gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l'accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, limitazione del numero delle Unioni regionali e nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio, in coerenza con il nuovo Testo unico sulle società partecipate.
 

E' quanto previsto dal decreto sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attuativo dell'art. 10 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016  e in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016 dopo aver recepito i rilievi dei pareri parlamentari e aver tenuto conto delle indicazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Il Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016 ha poi approvato, in secondo esame preliminare, il decreto sulle camere di commercio in cui sono stati recepiti gran parte dei suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di stato e dalle commissioni parlamentari. Il decreto è stato nuovamente trasmesso alle camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente testo secondo quando previsto espressamente dalla legge delega di riforma della pubblica amministrazione. Nel decreto sono indicati cinque criteri per l'individuazione delle nuove Camere di commercio: le Camere di commercio con meno di 75mila imprese iscritte saranno accorpate ad altre presenti nella stessa regione e zone limitrofe; sarà salvaguardata la presenza di almeno una Camera di commercio in ciascuna regione indipendentemente dal numero delle imprese iscritte; ogni provincia autonoma o città metropolitana potrà mantenere una Camera di commercio; sarà possibile, ma non necessario, tener conto delle specificità geo-economiche dei territori delle province montane per l'istituzione delle Camere di commercio; si terrà conto degli accorpamenti già deliberati in precedenza. Per realizzare gli accorpamenti, in via di prima applicazione per ciascuna nuova Camera di commercio sarà nominato un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle Camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, che dovrà adottare lo Statuto per la composizione del nuovo consiglio e attuare tutte le azioni per la costituzione del nuovo ente. Sono individuati con chiarezza i compiti delle Camere con l'obiettivo di focalizzarne l'attività su compiti istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici. E' rafforzata la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le performance delle Camere di commercio. Il piano di riduzione avrà impatto sia sulle sedi che sul personale. Accanto a una complessiva razionalizzazione delle sedi si procederà a una riorganizzazione e redistribuzione del personale con processi di mobilità tra Camere e ricollocazione in altre amministrazioni pubbliche. L'eventuale personale in soprannumero sarà comunicato dalle Camere di commercio al Mise e al Dipartimento della Funzione pubblica, che procederà alla verifica dei posti disponibili e al collocamento presso altre amministrazioni. Previsto il blocco assunzionale per le Camere fino al completamento delle procedure di mobilità.