Mobilità internazionale

La mobilità internazionale ed europea temporanea dei funzionari pubblici italiani si può realizzare secondo tre modalità:

  1. il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e successive modificazioni;
     
  2. il distacco di funzionari italiani in qualità di Esperti Nazionali Distaccati - END presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell’Unione Europea (art. 32 d.lgs. n.165/2001);
     
  3. lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi (art. 32 d.lgs. n.165/2001).

     

  1. La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri)  prevede che  il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche può essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.
    Il collocamento fuori ruolo è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero degli affari esteri.  Il Ministero dell'economia e delle finanze è informato.
    Il contingente di personale collocato fuori ruolo non può superare complessivamente le 500 unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza.
     
  2. Il distacco di funzionari italiani presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell’Unione Europea consente ai funzionari  della pubblica amministrazione di realizzare un’esperienza lavorativa e professionale presso l’UE attraverso un periodo di distacco in qualità di Esperto Nazionale Distaccato (END).
    Ciascuna istituzione, organo e organismo dell’UE ha una propria disciplina riguardo gli END ma generalmente la durata del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni con possibilità di proroga fino a quattro anni ed in casi eccezionali di ulteriori due anni addizionali al termine dei 4 anni.  Per il distacco è necessario il nulla osta   dell’amministrazione di appartenenza con l’assenso al distacco del funzionario. Il contingente massimo di END è fissato in 300 unità e ciascuna amministrazione può distaccare i propri dipendenti entro un  massimo del 3% del  personale  in  servizio.
    L'esperienza maturata  con  il  distacco  all'estero  è  titolo preferenziale  valutabile,  a  parità  di  altre   condizioni,   per l'accesso  a  posizioni  economiche  superiori   o   a   progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno  dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore  a  un  anno  continuativo,  senza demerito. L'amministrazione deve inoltre tener   conto   dell'esperienza   maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo  di distacco.
    Il Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione di questo tipo (DPCM 30 ottobre 2014, n. 184), stabilisce le modalità di realizzazione dei distacchi.
    Il Dipartimento della  funzione  pubblica ha sottoscritto con la Cancelleria federale austriaca un Memorandum per facilitare lo scambio di funzionari tra i due Paesi.
    Opportunità per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane di fare esperienze di lavoro all’estero sono offerte  anche dai  progetti di “Gemellaggi Amministrativi - Twinnings”. Il periodo di distacco all’estero è di almeno un anno. Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale esiste il Punto di Contatto Nazionale (PCN) per i Gemellaggi Amministrativi a cui è opportuno rivolgersi per maggiori informazioni.

Data di pubblicazione: 7 gennaio 2016