Rapporto di lavoro pubblico
Il rapporto di lavoro pubblico è regolato dalla Costituzione, dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali.
In particolare, la disciplina del pubblico impiego è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale decreto reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Per amministrazioni pubbliche si intendono
- le amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni;
- le città metropolitane e gli altri enti di area vasta;
- i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie.
La disciplina del rapporto di lavoro comprende le norme relative
- al trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici;
- alla disciplina delle incompatibilità e del cumulo di incarichi;
- alla regolamentazione dei doveri, delle responsabilità e delle sanzioni disciplinari.
La stessa disciplina comprende anche le norme inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
A norma dell’articolo 27 della legge n. 93 del 1983, che istituisce il Dipartimento della funzione pubblica all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esso compete l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e, pertanto, di rapporto di lavoro pubblico.
Servizio competente: Servizio per la gestione del personale pubblico
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2015