La decertificazione

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.


Decertificazione e autocertificazione

Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (dPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011).
Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.

Cosa si può autocertificare o attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Con l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificato) il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.

Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato (ad esempio di essere erede).

Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.

 


La Direttiva del 22 dicembre 2011 e le novità introdotte

La  Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche si devono ora attenere. 

Le principali novità in vigore dal 1 gennaio 2012.

  1. Le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti  con gli organi della Pubblica Amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;
  2. I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
  3. Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dall'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;
  4. Le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
  5. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
  6. Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

 

Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni devono operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia digitale), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.
Fino alla sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

 

 


Le circolari esplicative

La circolare n. 3 del 17 aprile 2012, firmata dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'Interno, fornisce chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, in particolare con riferimento ai certificati necessari nell'ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sull'immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza. 

La circolare n. 5 del 23 maggio 2012, fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione del'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000. In particolare sull'applicabilità ai certificati rilasciati per l'estero e a quelli da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

La circolare n. 6 del 31 maggio 2012, fornisce ulteriori chiarimenti sull'ambito di applicazione del'art. 40, in particolare conferma che le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di regolarità contributiva (DURC), che però deve essere sempre acquisito d'ufficio dalla amministrazione interessata. 

La circolare n. 7 del 20 luglio 2012, chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 7, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 relativamente alla scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento.