On line il DM 12 luglio 2017 relativo alle assunzioni di personale del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato

D.M. 12 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n.90 del 2014, recante misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico  del Consiglio di Stato , della Corte dei Conti, e dell’Avvocatura dello Stato..

Registrato alla Corte dei Conti in data 20 ottobre 2017  Reg.ne-Prev.n.2082
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 16 novembre 2017 n.268.

Versione testuale del documento

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTO l’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha previsto che per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, precisando che il predetto limite si applica anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente e che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018;

VISTO l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni del comma 1. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente;

VISTO l’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente e che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali, mentre resta escluso dalle disposizioni introdotte dal sopra richiamato articolo 1, comma 227, il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012, registro n. 3, foglio n. 98, recante disposizioni in materia di limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, applicabile, tra l’altro, anche al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ha previsto che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e che a decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo, prevedendo che sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo;

VISTE le istanze e successive integrazioni con cui il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e l’Avvocatura generale dello Stato hanno formulato richiesta di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali o ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente refendari T.A.R., referendari Corte dei conti e avvocati e procuratori dello Stato per gli anni 2014 e 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2015, Reg.ne Prev. n. 3159, con il quale l’Avvocatura Generale dello Stato è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo dei risparmi da cessazione dell’anno 2013 (budget 2014) e dei risparmi da cessazione dell’anno 2014 (budget 2015), n. 10 avvocati dello Stato e n. 14 procuratori dello Stato, a fronte di cessazioni pari a n. 6 unità nell’anno 2013 e a n. 20 unità nell’anno 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 4 marzo 2016, Reg.ne Prev. n. 583, con il quale la Corte dei conti è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato n. 2 referendari e a bandire procedure concorsuali per n. 8 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2013 (budget 2014), nonché ad assumere a tempo indeterminato n. 25 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2014 (budget 2015), a fronte di cessazioni dal servizio pari a n. 12 unità nell’anno 2013 e a n. 23 unità nell’anno 2014;

VISTO il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2016 sopra citato, con il quale il Consiglio di Stato è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 7 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2013 (budget 2014) e n. 22 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2014 (budget 2015), a fronte di cessazioni dal servizio pari a n. 15 unità nell’anno 2013 e a n. 22 unità nell’anno 2014;

PRESO ATTO che il sistema di sviluppo di carriera dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei procuratori ed avvocati dello Stato, basato anche su classi e scatti stipendiali in rapporto all’anzianità di servizio, comporta, in termini analoghi per le carriere in considerazione, un progressivo incremento del trattamento stipendiale, tale da condurre ad una trattamento finale all’atto del collocamento in quiescenza, sulla base della massima anzianità di servizio maturata, anche tenendo conto dei tetti retributivi introdotti dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, pari a oltre 2,5 volte il trattamento di ingresso;

CONSIDERATO che i risparmi da cessazioni, riconducibili prevalentemente a collocamenti in quiescenza che si verificano nel segmento temporale finale della carriera, quando più elevato è il trattamento stipendiale, comportano, di anno in anno, ove per le assunzioni si consideri il costo di ingresso, la maturazione di facoltà ad assumere significativamente superiori rispetto al precedente regime, tenuto conto che il limite capitario è stato superato per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014;

CONSIDERATO, in particolare, che nell’anno 2015, son state autorizzate assunzioni, in termini numerici assoluti, pari pressapoco alle cessazioni verificatesi nell’anno 2014, nonostante una percentuale di turn over applicabile all’anno 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, pari al 40% rispetto ai risparmi da cessazione dell’anno precedente;

CONSIDERATO, altresì, che, in mancanza di interventi correttivi, il numero delle assunzioni autorizzabili negli anni successivi è destinato ad aumentare superando di gran lunga il numero delle cessazioni che di anno in anno si verificheranno, tenuto conto, in particolare, che, ai sensi  del richiamato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, la facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018 e che l’articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015 ha lasciato invariato tale regime per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che a seguito del monitoraggio avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 90 del 2014, sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali conseguente all’applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, si è riscontrato e valutato che il progressivo incremento delle assunzioni in favore del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, secondo il meccanismo sopra illustrato, comporta incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica;

RITENUTO, pertanto, che, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, occorre adottate misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente;

RITENUTO di dover introdurre, ai fini del calcolo delle unità da assumere, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, una specifica misura correttiva intesa a considerare, con decorrenza dall’anno 2016 e fino al 2018, quale onere a regime anziché quello relativo al livello iniziale di accesso alla carriera di referendario TAR, referendario Corte dei conti, procuratore dello Stato e avvocato dello Stato, l’onere medio a regime relativo ai primi 12 anni di ciascuna delle predette carriere;

RITENUTO che la descritta misura correttiva consente di ridurre, nel triennio indicato, l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

  1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle economie da cessazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e all’Avvocatura generale dello stato, in relazione al reclutamento dei profili iniziali delle carriere di referendario TAR, referendario della Corte dei conti, procuratore dello Stato e avvocato dello Stato, si considera, ai fini del calcolo delle unità da assumere ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014, quale onere a regime, anziché l’importo corrispondente al livello iniziale di accesso, quello relativo al trattamento economico medio a regime riferito ai primi 12 anni di ciascuna delle predette carriere.
     

Articolo 2

  1. Al fine di garantire la sostenibilità degli oneri retributivi delle unità di personale assunte in applicazione del presente decreto, nel più ampio quadro della compatibilità finanziaria della spesa complessiva riguardante i magistrati e gli avvocati e procuratori appartenenti a ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, entro 6 mesi dal termine del triennio 2016-2018, si procede al monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014.
  2. Nel caso in cui, in relazione alle effettive assunzioni disposte in applicazione del criterio definito dall’articolo 1, si rilevino incrementi della spesa complessiva non coperti integralmente dalle economie da cessazioni verificatesi nel triennio 2016-2018, con successivo decreto interministeriale sono adottate le misure correttive necessarie a ristabilire la compatibilità finanziaria.
  3. Nel caso in cui il monitoraggio di cui al comma 1 non evidenzi incrementi di spesa, sono confermate le misure previste dal presente decreto salva l’applicazione del comma 2 ove, in esito al successivo monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, da operare ogni triennio, si riscontrino effetti sulla spesa non compatibili finanziariamente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2017                       

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Decreto Ministeriale recante ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, l’adozione di misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato presso il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e l’Avvocatura, nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente e che la predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018.

Nel contesto delle facoltà di assunzione delle amministrazioni interessate, nel limite delle percentuali previste dalla citata normativa, si determina l’effetto che le cessazioni dell’anno precedente sono da considerare solo al fine del calcolo dei risparmi utili e non anche al fine di definire il limite capitario dei soggetti assumibili.

L’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente e che per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali, mentre resta escluso dalle disposizioni introdotte dal sopra richiamato articolo 1, comma 227, il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell’ambito del personale in regime di diretto pubblico, il sistema di sviluppo di carriera dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e dei procuratori ed avvocati dello Stato, basato anche su classi e scatti stipendiali in rapporto all’anzianità di servizio, comporta, in termini analoghi per le carriere in considerazione, un progressivo incremento del trattamento stipendiale, tale da condurre ad una trattamento finale, all’atto del collocamento in quiescenza, sulla base della massima anzianità di servizio maturata, anche tenendo conto dei tetti retributivi introdotti dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, pari a oltre 2,5 volte il trattamento di ingresso.

Ne deriva che i risparmi da cessazioni, riconducibili prevalentemente a collocamenti in quiescenza che si verificano nel segmento temporale finale della carriera, quando più elevato è il trattamento stipendiale, comportano, di anno in anno, ove per le assunzioni si consideri il costo di ingresso, la maturazione di facoltà ad assumere significativamente superiori rispetto al precedente regime, tenuto conto, come detto, che il limite capitario è stato superato per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014.

L’effetto sopra descritto è stato paventato dal legislatore. Pertanto, l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, ha previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni del comma 1. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

Le amministrazioni sopra citate, in esito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2015, hanno potuto constatare le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle predette carriere nei termini sotto descritti:

  • Avvocatura Generale dello Stato: sul cumulo dei risparmi da cessazione dell’anno 2013 (budget 2014) e dei risparmi da cessazione dell’anno 2014 (budget 2015), 10 avvocati dello Stato e n. 14 procuratori dello Stato, a fronte di cessazioni pari a n. 6 unità nell’anno 2013 e a n. 20 unità nell’anno 2014;
  • Corte dei conti: n. 2 referendari, da aggiungere a n. 8 referendari con connessa autorizzazione a bandire procedure concorsuali, sui risparmi da cessazione dell’anno 2013 (budget 2014); n. 25 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2014 (budget 2015), a fronte di cessazioni dal servizio pari a n. 12 unità nell’anno 2013 e a n. 23 unità nell’anno 2014;
  • Consiglio di Stato: n. 7 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2013 (budget 2014) e n. 22 referendari sui risparmi da cessazione dell’anno 2014 (budget 2015), a fronte di cessazioni dal servizio pari a n. 15 unità nell’anno 2013 e a n. 22 unità nell’anno 2014.

Dai dati sopra riportati emerge che, nell’anno 2015, sono state autorizzate assunzioni, in termini numerici assoluti, pari pressappoco alle cessazioni verificatesi nell’anno 2014, nonostante una percentuale di turn over applicabile all’anno 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, pari al 40% rispetto ai risparmi da cessazione dell’anno precedente;

In mancanza di interventi correttivi, il numero delle assunzioni autorizzabili negli anni successivi è destinato ad aumentare superando di gran lunga il numero delle cessazioni che di anno in anno si verificheranno, tenuto conto, in particolare, che, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, la facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018.

A seguito del monitoraggio effettuato e valutato che il progressivo incremento delle assunzioni in favore del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, secondo il meccanismo sopra illustrato, comporta incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il presente decreto ministeriale reca, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

Tutto ciò premesso, l’articolo 1 dispone che, per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle economie da cessazione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e all’Avvocatura generale dello stato, in relazione al reclutamento dei profili iniziali delle carriere di referendario TAR, referendario della Corte dei conti, procuratore dello Stato e avvocato dello Stato, si considera, ai fini del calcolo delle unità da assumere ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 90 del 2014, quale onere a regime, anziché l’importo corrispondente al livello iniziale di accesso, quello relativo al trattamento economico medio a regime riferito ai primi 12 anni di ciascuna delle predette carriere.

L’articolo 2 precisa che, nel caso in cui, in relazione alle effettive assunzioni disposte in applicazione del criterio appena suesposto, si rilevino incrementi della spesa complessiva non coperti integralmente dalle economie da cessazioni verificatesi nel triennio 2016-2018, con successivo decreto interministeriale sono adottate ulteriori misure correttive necessarie a ristabilire la compatibilità finanziaria. Al contrario, nel caso in cui il citato monitoraggio o monitoraggi successivi da svolgere ogni tre anni non evidenzino incrementi di spesa, sono confermate le misure previste dal presente decreto.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Maria Barilà