Riorganizzazione del Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione
tecnologica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 2011, n. 224.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni e integrazioni, recante disciplina sull'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997,
n. 520: «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei
dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (4)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2007, recante
«Riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie» e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7
maggio 2008, con il quale il Prof. On.le Renato Brunetta è
stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza
portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, Prof. Renato Brunetta», così come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 luglio 2008;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria» così come modificato dalla
legge di conversione del 6 agosto 2008, n. 133 (3), ed in
particolare l'art. 74 (riduzione degli assetti organizzativi);
Visto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica» convertito in legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto il decreto 1° marzo 2011 del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 14,
comma 4, nel quale si articola la struttura del Dipartimento per la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione
tecnologica in non più di quattro uffici e in non più di otto
servizi;
Ritenuto di dover procedere alla riorganizzazione del
Dipartimento in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
marzo 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Decreta
NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non
corretto: «legge di conversione del 6 agosto 2007, n.
133».
NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non
corretto: «legge 15 marzo 1999, n. 59».
Art. 1 Attribuzioni del
Dipartimento
1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica è la struttura di cui
si avvale il Presidente per il coordinamento e l'attuazione delle
politiche di promozione dello sviluppo della Società
dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le
pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.
2. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo
2011, Dipartimento in particolare, opera al fine di:
a) fornire al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una
strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il
coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale ai sensi dell'articolo 117 secondo comma,
lettera r) della Costituzione;
b) concorrere alla definizione degli indirizzi strategici
del Governo per la diffusione e l'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nel Paese, all'attuazione
di iniziative, programmi e progetti per i cittadini e le imprese e
allo sviluppo delle infrastrutture digitali, alla definizione di
specifiche norme e regolamenti finalizzati all'utilizzo e alla
diffusione delle tecnologie digitali nonché dello sviluppo della
competitività del sistema economico nazionale;
c) trasformare la Pubblica Amministrazione attraverso la
promozione e la realizzazione di iniziative di digitalizzazione
delle attività degli uffici aventi ricadute sulla organizzazione e
sulle procedure interne in ragione dell'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il coordinamento delle
iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi e a facilitare i
rapporti con i cittadini e le imprese mediante l'uso delle medesime
tecnologie e la realizzazione di iniziative di grande innovazione
in aree prioritarie quali: sanità, istruzione, giustizia, d'intesa
con le pubbliche amministrazioni competenti centrali e locali;
d) ridurre il digital-divide, attraverso iniziative per
promuovere le competenze necessarie a un adeguato uso delle
tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca,
della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa,
del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei
cittadini;
e) supportare la cooperazione internazionale e
l'esportazione delle «migliori pratiche» attraverso i progetti di
«e-Government per lo sviluppo» e sostenere l'azione del Governo
Italiano nei rapporti bilaterali e multilaterali; seguire le
indicazioni della Commissione europea nell'elaborazione delle nuove
politiche in tema di Società dell'Informazione.
3. Nell'ambito delle politiche indicate, il Dipartimento
provvede in particolare a:
a) definire e aggiornare gli strumenti di programmazione
nazionale, strategica e operativa, nell'ottica del raccordo tra
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare
riferimento alla definizione e all'aggiornamento di un programma
pluriennale delle politiche nazionali in materia di Società
dell'informazione e al monitoraggio dell'impatto e dei
risultati;
b) partecipare all'attuazione di programmi europei e
nazionali anche al fine di attrarre, individuare, reperire, gestire
e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo
della Società dell'informazione, coordinando allo scopo tutte le
strutture di cui si avvale il Ministro;
c) assicurare le funzioni di segreteria del Comitato dei
Ministri per la Società dell'Informazione, nonché dei comitati
istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) dare attuazione alle direttive del Ministro volte ad
assicurare il coordinamento del processo di digitalizzazione, il
monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei progetti e dei
piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali
per lo sviluppo dei sistemi informativi;
e) sviluppare le strategie relative al cambiamento della
pubblica amministrazione per una maggiore efficienza operativa, una
maggiore qualità dei servizi e garantire la massima trasparenza dei
processi amministrativi;
f) promuovere specifiche iniziative in settori prioritari
del Paese quali: sanità, scuola, giustizia, anche mediante progetti
e azioni di integrazione e coordinamento delle amministrazioni
centrali e locali competenti per materia, nonché realizzare
progetti di carattere intersettoriale avente contenuto innovativo,
di grande rilevanza strategica e di preminente interesse
nazionale;
g) progettare e coordinare iniziative per la più efficace
erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese;
h) predisporre le norme tecniche ai sensi dell'articolo
71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni, nonché per la loro interconnessione, qualità e
sicurezza;
i) concorrere, insieme alle amministrazioni competenti,
alla definizione di misure e azioni per il rilancio della
competitività internazionale del Paese, con particolare riguardo
alla partecipazione a programmi di ricerca e di innovazione europei
e nazionali, alle misure atte a sostenere l'innovazione tecnologica
e digitale nel sistema imprenditoriale, ivi compresi programmi
relativi alla definizione e allo sviluppo delle migliori competenze
nel settore ICT;
j) valorizzare ulteriormente il ruolo internazionale del
Dipartimento, contribuendo a determinare e sostenere la posizione
nazionale nei rapporti bilaterali e multilaterali relativamente
alla Società dell'Informazione con particolare attenzione alle
politiche comunitarie e al Piano di azione e-Europe, e supportando
la cooperazione internazionale e l'esportazione di «migliori
esperienze» italiane attraverso i progetti e-Government per lo
sviluppo, implementati dalla struttura di missione specificamente
creata nell'ambito del Dipartimento;
k) coordinare le strategie e le attività di comunicazione
delle iniziative e dei risultati conseguiti dall'attuazione delle
politiche avviate dal Ministro nel campo della Società
dell'Informazione in collaborazione con le altre strutture di cui
si avvale il Ministro e con le strutture della Presidenza del
Consiglio;
l) coordinare le politiche sulla sicurezza informatica di
intesa con le altre strutture di cui si avvale il Ministro nonché
attraverso la partecipazione a diversi gruppi di lavoro all'uopo
costituiti;
m) esercitare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo
1, comma 368, lettera d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2 Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
1. Il Ministro è l'organo di governo del Dipartimento ed
esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di
propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
2. Il Ministro designa, per quanto di competenza, i
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi
operanti presso altre Amministrazioni ed istituzioni.
Art. 3 Capo del
Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli artt.
18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura
l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde
della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli
obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di
livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione
ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed
efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta
collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da
parte del capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del
Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.
2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria
per il disbrigo degli affari di propria competenza. Presso la
segreteria opera il protocollo informatico.
3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il
Segretario generale e con i capi dei Dipartimenti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di
consultazione e di coordinamento.
4. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, può
conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011. In
assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è
temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che,
sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad
altro dirigente.
Art. 4 Organizzazione interna del
Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro Uffici, cui sono
preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello
dirigenziale generale e in otto Servizi, cui sono preposti
coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
Ufficio I - Gestione economico-finanziaria, bilancio e
personale;
Ufficio II - Politiche e linee di programma per
l'innovazione;
Ufficio III - Progetti strategici per l'innovazione
digitale;
Ufficio IV - Coordinamento degli interventi per
l'innovazione.
Art. 5 Ufficio I - Gestione
economico-finanziaria, bilancio e personale
L'Ufficio per la «Gestione economico-finanziaria, bilancio e
personale»; coordina la gestione degli affari finanziari del
bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del
Dipartimento nonché l'attività contrattuale concernente le risorse
finanziarie attribuite con Direttiva del Ministro; provvede, in
raccordo con i competenti uffici del Segretariato Generale e del
Dipartimento della Funzione Pubblica, alla gestione delle risorse
umane e strumentali nonché all'acquisizione e alla gestione di beni
e servizi del Dipartimento; coordina la gestione degli Affari
Generali; su indicazione del capo del Dipartimento determina il
fabbisogno di personale per il Dipartimento; sovrintende
all'archivio generale e alla biblioteca; coordina le attività
relative all'utilizzo del protocollo informatico; coordina la
gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento,
cura la gestione giuridica, ed economica della struttura di
missione «Unità per l'e-Government e l'innovazione per lo sviluppo»
e le attività connesse al conferimento degli incarichi di
consulenza.
L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Affari generali e personale.
Gestisce gli affari generali e sovrintende ai servizi ausiliari
di carattere generale; provvede alla gestione delle risorse umane
in servizio presso il Dipartimento, compreso il personale in
servizio presso la Struttura di missione «Unità per l'e-government
e l'innovazione per lo sviluppo»; cura gli adempimenti in materia
di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; in collaborazione
con gli altri Uffici ne individua i fabbisogni formativi anche
attraverso la valutazione di proposte per la progettazione di corsi
di formazione; sovrintende alla raccolta dei dati relativi alla
valutazione dei dirigenti; sovrintende alla raccolta dei dati per
la formazione della Direttiva Annuale per l'azione amministrativa;
cura le attività relative alla gestione del protocollo informatico
e degli archivi documentali; in raccordo con i competenti uffici
del Controllo Interno cura le attività connesse al controllo di
gestione; cura l'attività di gestione del contenzioso
giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del
Dipartimento e di consulenza legale agli uffici del Dipartimento in
tema di gestione del contenzioso.
b) Servizio II - Contabilità e bilancio.
Cura la gestione degli affari finanziari e del bilancio
provvedendo agli adempimenti contabili e liquidatori relativi a
contratti e impegni giuridici assunti dal Dipartimento e dalle
strutture collegate; cura la raccolta dei dati forniti dagli Uffici
del Dipartimento in relazione alla programmazione, al monitoraggio
e ai finanziamenti dei programmi di innovazione, verificando la
compatibilità economica e finanziaria rispetto agli interventi
posti in essere, fornisce consulenza finanziaria agli Uffici del
Dipartimento per i progetti di innovazione, nazionali ed
internazionali comunque finanziati; fornisce supporto giuridico e
finanziario agli uffici del Dipartimento anche attraverso la
redazione di atti amministrativi, accordi-quadro, contratti
d'appalto e convenzioni necessari per l'attuazione dei progetti,
nonché nella predisposizione degli atti e delle attività
finalizzati alla partecipazione alle manifestazioni di tipo
congressuale ed espositivo operando a tal fine di concerto con le
altre strutture, competenti sulla materia, di cui si avvale il
Ministro; cura la gestione giuridica ed economica della struttura
di missione «Unità per l'e-Government e l'innovazione per lo
sviluppo» e le attività connesse al conferimento degli incarichi di
consulenza.
Art. 6 Ufficio II - Politiche e
linee di programma per l'innovazione
L'Ufficio per le politiche e linee di programma per
l'innovazione svolge attività di analisi, studio e valutazione di
politiche e programmi inerenti l'innovazione e l'e-Government;
assicura il coordinamento dei rapporti nazionali ed internazionali
nel campo dell'e-government e dell'innovazione della pubblica
amministrazione, promuove la definizione di programmi e linee di
intervento, anche di tipo intersettoriale, dedicati alla maggiore
diffusione e utilizzo di tecnologie digitali da parte delle
pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese; d'intesa
con le amministrazioni e gli enti interessati, coordina l'attività
di sviluppo della Digital Agenda Europea e, nello specifico, le
azioni di diffusione di contenuti e servizi digitali; cura i
rapporti con la Commissione europea nelle materie di competenza;
supporta l'Ufficio legislativo del Ministro nell'iter parlamentare
per la predisposizione di norme in materia di innovazione e di
e-government; sovraintende all'aggiornamento del sito Internet in
collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni esterne del
Ministro; propone interventi di regolazione normativa mirati allo
sviluppo dell'innovazione e dell'e-Government.
L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Iniziative internazionali per lo sviluppo
dell'e-Government.
Provvede alla raccolta ed all'analisi di atti, documenti e altri
materiali relativamente ai rapporti internazionali tenuti dagli
uffici del Dipartimento in relazione alle esperienze di altre
amministrazioni o di altri Paesi nel campo dell'e-government e
dell'innovazione della pubblica amministrazione; collabora per la
verifica della compatibilità delle attività del Dipartimento con le
attività ed i lavori della Commissione europea e del Consiglio
dell'Unione europea, nonché con le iniziative delle organizzazioni
internazionali dedicate ad argomenti di competenza del
Dipartimento, elaborando eventuali proposte, partecipando ai gruppi
di lavoro, riscontrando la coerenza delle politiche e delle
iniziative nazionali nei confronti degli orientamenti e delle
politiche europee; collabora all'attuazione delle decisioni degli
organismi internazionali; in raccordo con la Struttura di missione
«Unità per l'e-Government e l'innovazione per lo sviluppo collabora
per favorire la cooperazione internazionale con i Paesi in via di
sviluppo»; fornisce supporto al Comitato dei ministri per la
società dell'informazione per quanto attiene gli aspetti europei ed
internazionali.
b) Servizio II - Servizio affari legali e monitoraggio
normativo.
In raccordo con l'Ufficio legislativo collabora alla definizione
della normativa in materia di innovazione e di e-government anche
supportando lo stesso ufficio nella definizione delle procedure
parlamentari; svolge le funzioni di segreteria della Conferenza
permanente per l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni
dello Stato; in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro e
con DigitPA partecipa alla definizione della normativa tecnica in
materia di e-government, in particolare per quel che attiene
l'attuazione del Codice per l'Amministrazione Digitale; fornisce i
dati relativi all'analisi dell'impatto degli atti normativi e dei
regolamenti, sull'attività delle amministrazioni e sull'impatto nei
rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;
predispone le relazioni annuali previste dalla normativa; collabora
alla predisposizione di circolari e direttive e fornisce pareri
nelle materie di propria competenza; cura l'aggiornamento del sito
Internet in collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni esterne
del Ministro fornendo periodiche informative in merito alle
attività del Dipartimento, curando la predisposizione delle
pubblicazioni e del materiale informativo; in raccordo con il
Dipartimento della funzione pubblica partecipa alla definizione
delle iniziative in materia di semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
Art. 7 Ufficio III - Progetti
strategici per l'innovazione digitale
L'Ufficio «Progetti strategici per l'innovazione digitale» cura,
in raccordo con le amministrazioni competenti, la definizione, il
coordinamento, lo sviluppo e la piena attuazione
tecnico-amministrativa, di programmi di innovazione digitale nei
settori prioritari della pubblica amministrazione, con particolare
attenzione ai settori della scuola e della salute, nonché di
specifiche misure e iniziative progettuali, anche di natura
prototipale, rivolte alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e
alle imprese, volte a favorire la diffusione di servizi innovativi
e a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo.
Promuove, coordina e svolge analisi sull'evoluzione delle
tecnologie digitali, individuando modelli innovativi di
applicazione nel settore pubblico e produttivo.
L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Iniziative di sistema per il settore
pubblico.
Promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti
amministrazioni a livello centrale e locale, programmi di
innovazione digitale nei settori prioritari della pubblica
amministrazione, con particolare attenzione ai settori della scuola
e della salute, anche curando l'attuazione di specifiche iniziative
progettuali, nonché promuovendo e partecipando a gruppi di lavoro;
fornisce assistenza alle singole amministrazioni per dare impulso,
indirizzare e realizzare progetti di digitalizzazione di processi e
di servizi particolarmente importanti ai fini della diffusione
dell'e-government, assicurando il necessario coordinamento tra
tutti gli attori coinvolti; collabora con le amministrazioni
centrali e locali e con le associazioni di categoria al fine di
promuovere e realizzare interventi innovativi per semplificare,
favorire e incrementare l'accesso di cittadini e imprese ai servizi
on-line della pubblica amministrazione, con particolare attenzione
ai settori della scuola e della salute; partecipa a comitati e
commissioni, a livello nazionale ed europeo, nelle aree di
competenza per lo sviluppo dell'innovazione digitale nel settore
pubblico, con particolare attenzione ai settori della scuola e
della salute; propone iniziative volte a promuovere la sicurezza
informatica, anche partecipando a specifici gruppi di lavoro e
all'attività degli altri organismi interessati; collabora con le
altre strutture del Dipartimento alla predisposizione delle
proposte di partecipazione a Programmi nazionali e europei.
b) Servizio II - Politiche e iniziative pilota per la
diffusione dell'innovazione.
Promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti
amministrazioni a livello centrale e locale, specifiche misure e
iniziative progettuali, anche di natura prototipale, rivolte alle
pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese, finalizzate
alla realizzazione e diffusione di servizi caratterizzati da
elevato tasso di innovazione; promuove, in collaborazione con le
amministrazioni competenti, programmi di ricerca e di innovazione
ICT, nazionali ed europei, favorendo il raccordo pubblico privato e
l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese interessate, in
coerenza con le politiche ed azioni comunitarie; in collaborazione
con le amministrazioni competenti e in raccordo con le associazioni
di categoria, promuove e realizza interventi e misure rivolte alle
imprese, con particolare riferimento alle PMI, volte a favorire i
processi di innovazione di processo e di prodotto; partecipa a
comitati di monitoraggio e indirizzo di misure di incentivazione
per sostenere l'innovazione digitale del sistema produttivo e
favorire la diffusione di tecnologie digitali; collabora con le
altre strutture del Dipartimento alla predisposizione delle
proposte di partecipazione a Programmi nazionali e europei.
Art. 8 Ufficio IV - Coordinamento
degli interventi per l'innovazione
Assicura il coordinamento delle iniziative nazionali nel settore
dell'e-government e dell'innovazione con quelle delle regioni e
degli enti locali promuovendo, coordinando, monitorando, valutando
e assicurando coerenza amministrativa a programmi, piani e
specifiche iniziative operative, sviluppati in modo congiunto dal
Dipartimento e dalle amministrazioni interessate; in coordinamento
con le altre strutture del Dipartimento assicura la partecipazione
dello stesso a programmi in materia di innovazione e di
e-government di iniziativa nazionale e europee inerenti le
politiche regionali.
L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:
a) Servizio I - Programmazione e valutazione
tecnico-economica.
In raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, provvede alla
istruttoria dei programmi e dei progetti in materia di innovazione
e di e-government, promossi dalle amministrazioni regionali e
locali, a valere su specifiche linee di programmazione nazionale o
comunitarie, assicurando gli adempimenti connessi alla acquisizione
delle risorse; in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento,
assicura il coordinamento delle iniziative delle regioni e degli
enti locali con quelle nazionali in materia di innovazione e di
e-government, anche attraverso il ricorso agli strumenti della
programmazione negoziata. Assicura, ove richiesta, assistenza
tecnica alle strutture regionali preposte alla programmazione ed
attuazione degli interventi di innovazione e di e-government, per
il rafforzamento della loro azione.
b) Servizio II - Monitoraggio e rendicontazione.
Assicura il costante monitoraggio dello stato di avanzamento
tecnico e finanziario dei programmi e dei progetti in materia di
innovazione e e-government, promossi o finanziati sulla base
dell'attività di programmazione sviluppata da Dipartimento,
individuando prontamente eventuali criticità e proponendo eventuali
interventi correttivi. Provvede alla verifica delle rendicontazioni
di spesa, presentate dalle amministrazioni responsabili della
realizzazione degli interventi, relative all'attuazione delle linee
di programmazione sviluppate dal Dipartimento.
Art. 9 Efficacia
1. Il presente decreto ha effetto dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Dalla stessa data è abrogato il D.M. del 16 aprile 2007
e s.m.i.
Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del
Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2011
Il Ministro: BRUNETTA
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre
2011