Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su apposita delega del
Presidente del Consiglio dei Ministri, si interessa, attualmente,
per quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni, degli scioperi indetti a
livello nazionale e interregionale, riguardanti il pubblico
impiego e, più in particolare, i dipendenti inclusi nei comparti di
contrattazione collettiva e nelle relative aree autonome di
contrattazione collettiva della dirigenza, nonché il personale
della Banca d'Italia, dell'Avvocatura dello Stato, delle Autorità
di vigilanza, delle carriere prefettizia e diplomatica, della
dirigenza penitenziaria e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
L'attività del Dipartimento riguarda anche la rilevazione delle
adesioni di tale personale alle astensioni dal lavoro. L'obbligo
delle rilevazioni delle stesse è sancito dall'articolo 5 della
riferita legge n. 146/1990, il quale prevede che "le
amministrazioni sono tenute a rendere pubblico "tempestivamente" il
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la
durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la
relativa partecipazione.
A tale proposito, si evidenzia che la Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero ha avuto modi affermare
che "la tempestiva diffusione dei dati inerenti alla astensione dal
lavoro (art. 5 L. 146/1990)…costituisce in'indispensabile
integrazione della comunicazione agli utenti ed un importante
momento di controllo indiretto dell'utenza sull'operato delle
Amministrazioni".