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Circolare 19 luglio 2010 sulle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici

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Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha firmato, il 19 luglio 2010, una circolare indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni per richiamare innanzitutto le indicazioni già fornite in passato (circolari n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009) circa l'applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008, facendo presente che la lettura di tali circolari deve tener conto della normativa successivamente intervenuta e, in particolare, del d.m. 18 dicembre 2009, n. 206, recante "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia". L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro superata la circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di reperibilità per i malati oncologici, salve le indicazioni sull'utilizzo di modalità flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita.

La circolare, che è stata inviata alla Corte dei conti per la registrazione, fornisce, inoltre, chiarimenti nell'ambito di pareri resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet del Dipartimento, sezione pareri e note circolari e, considerate le segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti interessati, richiama l'attenzione su alcuni aspetti applicativi delicati della disciplina.

Una raccomandazione alle amministrazioni sull'osservanza dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari n. 7 e 8 del 2008.

Nella circolare si ricorda che per talune ipotesi è stato previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008 stabilisce che "Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.". Nel sottolineare la volontà del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate, si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di riferimento.

Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della normativa in materia di assenza per malattia già illustrato nelle precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.

 

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