Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione ha firmato, il 19 luglio 2010, una circolare
indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni per richiamare
innanzitutto le indicazioni già fornite in passato (circolari n. 7
e 8 del 2008 e 7 del 2009) circa l'applicazione della nuova
disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta
nell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008, facendo presente
che la lettura di tali circolari deve tener conto della normativa
successivamente intervenuta e, in particolare, del d.m. 18 dicembre
2009, n. 206, recante "Determinazione delle fasce orarie di
reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia". L'entrata in vigore di tale decreto rende peraltro
superata la circolare n. 1 del 2009, relativa alle fasce orarie di
reperibilità per i malati oncologici, salve le indicazioni
sull'utilizzo di modalità flessibili di lavoro da favorire nel caso
in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita.
La circolare, che è stata inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, fornisce, inoltre, chiarimenti nell'ambito di pareri
resi alle amministrazioni e pubblicati sul sito internet
del Dipartimento, sezione pareri e note circolari e, considerate le
segnalazioni pervenute dalle amministrazioni e dai dipendenti
interessati, richiama l'attenzione su alcuni aspetti applicativi
delicati della disciplina.
Una raccomandazione alle amministrazioni sull'osservanza
dell'obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di
assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette
circolari n. 7 e 8 del 2008.
Nella circolare si ricorda che per talune ipotesi è stato
previsto dalle norme un regime di maggior favore. Infatti, l'art.
71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008 stabilisce
che "Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro
o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day
hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che
richiedano terapie salvavita.". Nel sottolineare la volontà
del legislatore di salvaguardare situazioni particolari e delicate,
si segnala che il regime applicabile va ricavato da ciascun CCNL di
riferimento.
Infine, si richiama ancora una volta l'attenzione sul regime
sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservanza della
normativa in materia di assenza per malattia già illustrato nelle
precedenti circolari n. 7 del 2009 e 5 del 2010.
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