Cosa fare se l'attestato di malattia telematico non
contiene tutte le informazioni necessarie
all'amministrazione?
Ad esempio:
1) Non contiene le informazioni indispensabili a verificare le
condizioni che esentano dall'obbligo di rispettare le fasce orarie
di reperibilità nei casi indicati dal decreto 18 dicembre 2009,
n.206 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di
servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità riconosciuta.
2) Non contiene le informazioni richieste dalla normativa
vigente e dalla circolare interpretativa del Dipartimento della
funzione pubblica per escludere la decurtazione del trattamento
economico fondamentale nei primi 10 giorni di malattia (infortunio
sul lavoro; malattia connessa a causa di servizio; patologie gravi
che richiedono terapie salvavita; ricovero ospedaliero e day
hospital; eventualmente, se previsto nel CCNL del comparto di
appartenenza del dipendente, giorni di prognosi indicati
nel certificato di dimissione rilasciato dalla struttura
ospedaliera successivamente al ricovero)
Premesso che all'amministrazione viene reso immediatamente
disponibile dall'INPS l'attestato di malattia per via telematica,
il lavoratore:
- segnala tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di
reperibilità all'amministrazione
- trasmette all'amministrazione secondo le tradizionali modalità
(PEC, fax, raccomandata A/R o consegna manuale) la copia cartacea
del certificato telematico rilasciato dal medico e l'altra
eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto
dichiarato
Si possono ancora accettare certificazioni di malattia
in forma cartacea rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o
da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale?
E' ancora possibile che al dipendente venga rilasciata
certificazione di malattia in forma cartacea, ad esempio per
impossibilità temporanea del medico di utilizzare il sistema
telematico. In questo caso, il lavoratore deve presentare la
documentazione alla propria amministrazione secondo le modalità
tradizionali. A fini di monitoraggio, l'amministrazione segnala via
PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico
di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di trasmissione
telematica.
Si possono ancora accettare verbali di pronto soccorso,
certificati di ricovero e di dimissione ospedaliera?
E' ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale
certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione
telematica del certificato di malattia. In questo caso, il
lavoratore deve presentare la documentazione alla propria
amministrazione secondo le modalità tradizionali.
Cosa succede se l'attestato di malattia di un dipendente
non viene reso disponibile dall'INPS all'amministrazione secondo le
modalità e i tempi previsti?
L'amministrazione può richiedere al dipendente di produrre copia
cartacea dell'attestato di malattia rilasciato dal medico oppure
scaricabile tramite i servizi WEB resi disponibili dall'INPS.
L'amministrazione deve contestualmente inviare all'INPS
segnalazione del problema riscontrato via PEC.
Si possono ancora accettare certificazioni di malattia
in forma cartacea rilasciate da medici privati?
Premesso che nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo
evento di malattia nell'anno solare, l'assenza per malattia viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, è ancora
possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di
malattia in forma cartacea da parte di un medico privato in quanto
il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al
sistema telematico a tali medici è ancora in corso.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accettare il
certificato di malattia telematico trasmesso
dall'INPS?
SI, con qualche eccezione. Come chiarito dalla Circolare 2/DFP-DDI
del 28 settembre 2010, la trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia non riguarda direttamente le categorie
di personale a ordinamento pubblicistico, non soggette al regime
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (magistrati, avvocati dello
Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze
armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del
fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le
altre categorie che, ai sensi del menzionato decreto, sono
disciplinate dai propri ordinamenti), per le quali rimane vigente
la tradizionale modalità cartacea.
Può accadere che un lavoratore del settore pubblico
chieda al proprio medico curante il rilascio di un certificato di
malattia cartaceo?
SI, potrebbe accadere. La Circolare 2/DFP-DDI del 28 settembre
2010 ha chiarito che la trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia non si applica alle categorie di
personale non soggette al regime del decreto legislativo n. 165 del
2001 (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari,
personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia,
corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere
diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del
menzionato decreto, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per
le quali rimane vigente la tradizionale modalità cartacea.