E' in vigore il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione
Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010) che costituisce il
secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della
Pubblica Amministrazione, insieme al Decreto legislativo n.
150/2009 che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia,
premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. Il
nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione
digitale definito nel 2005 con il Decreto legislativo n. 82,
aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama
tecnologico in evoluzione.
Il Decreto legislativo n. 235/2010 è immediatamente efficace e
avvia un processo che consente di avere una PA finalmente moderna,
digitale e sburocratizzata. Con il nuovo CAD, l'amministrazione
digitale non è più soltanto una 'dichiarazione di principio'. Forti
delle esperienze maturate in questi anni, il nuovo Codice introduce
infatti un insieme di innovazioni normative che vanno a incidere
concretamente sui comportamenti e sulle prassi delle
amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi. La riforma rende
così effettivi i diritti per cittadini e imprese, cogenti gli
obblighi per la PA, dà sicurezza agli operatori circa la validità,
anche giuridica, dell'amministrazione digitale. In coerenza con il
Piano e-Gov, l'orizzonte temporale dell'intervento è il 2012.
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale si basa su due
principi:
- effettività della riforma: si introducono
misure premiali e sanzionatorie favorendo, da una parte, le
amministrazioni virtuose (anche con la possibilità di quantificare
e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali)
e sanzionando, dall'altra, le amministrazioni inadempienti;
- incentivi all'innovazione della PA: dalla
razionalizzazione della propria organizzazione e
dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche
amministrazioni ricaveranno dei risparmi che potranno utilizzare
per il finanziamento di progetti di innovazione e per
l'incentivazione del personale in essi coinvolto.
Nei prossimi mesi, famiglie e imprese potranno colloquiare
attraverso computer e Internet con tutte le amministrazioni locali
e centrali. In particolare:
- entro i prossimi 3 mesi le Pubbliche
Amministrazioni utilizzeranno la PEC o altre soluzioni tecnologiche
equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta
di ritorno ai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il
proprio indirizzo elettronico;
- entro i prossimi 4 mesi le amministrazioni
individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività
ICT;
- entro i prossimi 6 mesi le Pubbliche
Amministrazioni centrali pubblicheranno sui propri siti
istituzionali i bandi di concorso;
- entro i prossimi 12 mesi saranno emanate
regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie
cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti
informatici, dando così piena effettività al processo di de
materializzazione dei documenti della PA. Inoltre le Pubbliche
Amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari
che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il
cittadino fornirà poi una sola volta i propri dati alla Pubblica
Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei
dati) assicurare - tramite convenzioni - l'accessibilità delle
informazioni alle altre PA richiedenti;
- entro i prossimi 15 mesi le Pubbliche
Amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei
ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle
operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla
normale operatività.
Nel corso della conferenza stampa, tenutasi a Palazzo Chigi, il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha
illustrato nel dettaglio i principali cambiamenti introdotti dalla
riforma del CAD, che qui sintetizziamo:
Validità dei documenti indipendente dal
supporto (artt. 20-23 quater)
Il nuovo CAD introduce un sistema di contrassegno generato
elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio
computer per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli
digitali.
Validità dei documenti informatici (art. 22,
23, 23-bis, 23-ter.)
Il nuovo CAD fornisce indicazioni sulla validità delle copie
informatiche di documenti con riferimento preciso circa le diverse
possibilità (copia digitale del documento cartaceo, duplicazione
digitale, ecc.).
Conservazione digitale dei documenti (artt.
43-44 bis)
E' prevista la gestione della conservazione dei documenti e del
relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione
che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono
idonee garanzie. Ogni responsabile della conservazione dei
documenti negli uffici pubblici può certificare il processo di
digitalizzazione e di conservazione servendosi (se vuole) di
Conservatori accreditati. La norma introduce la figura dei
Conservatori accreditati, soggetti che ottengono da DigitPA il
riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza e
affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei
documenti informatici.
Posta elettronica certificata (artt. 6 e
65)
La PEC diventa il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare
con le PA. I cittadini possono utilizzare la PEC anche come
strumento di identificazione, evitando l'uso della firma digitale.
La stessa validità è estesa alla trasmissioni effettuate
tramite PEC che rispettano i requisiti tecnici. Vengono limitati i
casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e
sono previsti strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di
sicurezza e attendibilità. Le istanze possono essere trasmesse da
tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa
identificazione del titolare. Tramite PEC potranno essere
effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class
action.
Siti pubblici e trasparenza (art. 54)
Il nuovo CAD arricchisce il contenuto dei siti istituzionali delle
amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in
modo integrale, anche tutti i bandi di concorso. La norma obbliga
le Pubbliche Amministrazioni ad aggiornare i dati e le notizie che
per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Anche tale aspetto viene considerato ai fini della valutazione dei
dirigenti.
Customer satisfaction dei cittadini su Internet
(artt. 54 e 63)
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare strumenti
idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio
dei propri "clienti" sui servizi online.
Moduli on line (art. 57)
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare online
l'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e
formulari validi) e non possono richiedere l'uso di moduli o
formulari che non siano stati pubblicati sul web. La mancata
pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.
Trasmissione delle informazioni via web (art.
58)
Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere informazioni
di cui già dispongono. Per evitare che il cittadino debba fornire
più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche
dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare
l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte
delle altre amministrazioni.
Comunicazioni tra imprese e amministrazioni
(art. 5 bis)
La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti (anche a fini statistici) tra imprese e PA
(e viceversa) avviene solo utilizzando tecnologie ICT.
Accesso ai servizi in rete (artt. 64 e
65)
Per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche
Amministrazioni è possibile utilizzare strumenti diversi dalla
carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi,
previa individuazione del soggetto che ne richiede il servizio.
Firme (artt. 1, comma 1, lett. q-bis, e 28,
comma 3-bis)
Si introduce il concetto di firma elettronica avanzata, con cui è
possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità
legale. Si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo
che le informazioni relative al titolare e ai limiti d'uso siano
contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili
anche in rete.
Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei
servizi (art. 64)
Carte di identità elettronica e Carte nazionale dei servizi
valgono ai fini dell'identificazione elettronica.
Pagamenti elettronici (art. 5)
Il nuovo CAD introduce alcuni strumenti (carte di credito, di
debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico
disponibile) per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di
riscuotere i pagamenti. Inoltre, permette loro di avvalersi di
soggetti anche privati per la riscossione.
Protocollo informatico, fascicolo elettronico e
tracciabilità (artt. 40-bis e 41)
E' previsto che ogni comunicazione inviata tramite PEC tra le
Pubbliche Amministrazioni e tra queste e i cittadini o le imprese
sia protocollata in via informatica. L'amministrazione titolare del
procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un
apposito identificativo.
Basi dati di interesse nazionale (art.
60)
Il nuovo CAD indica le basi dati di interesse nazionale:
repertorio nazionale dei dati territoriali, indice nazionale delle
anagrafi, banca dati nazionale dei contratti pubblici, casellario
giudiziale, registro delle imprese, archivi automatizzati in
materia di immigrazione e di asilo.
Sicurezza digitale (art. 51)
Il nuovo CAD contiene disposizioni importanti sia sulla continuità
operativa, sia sul disaster recovery. Le Pubbliche
Amministrazioni dovranno predisporre appositi piani di emergenza
idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità
delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno
alla normale operatività.
Open data (artt. 52 e 68)
Il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle
Pubbliche Amministrazioni nell'aggiornare, divulgare e permettere
la valorizzazione dei dati pubblici secondo principi di open
government. I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per
la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati
anche attraverso finanza di progetto.
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