Doveri, responsabilità e sanzioni disciplinari

Il dipendente pubblico nell’ambito dell’attività lavorativa deve attenersi ad obblighi che derivano dai principi costituzionali, quali principi di fedeltà alla nazione, imparzialità e buon andamento nonché contenuti nel codice civile, nelle norme nazionali sul pubblico impiego e nei contratti collettivi dei vari comparti.

Tra le disposizioni normative che dettano in modo più puntuale tali obblighi spicca il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero il regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ciascuna amministrazione provvederà ad integrare adottando un proprio codice in base alle proprie specificità ai sensi del comma 5 del predetto art. 54.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha innovato la materia delle infrazioni, sanzioni disciplinari, del procedimento disciplinare e dei rapporti con il procedimento penale ora prevista dagli  articoli da 55 a 55octies del d.lgs. n. 165 del 2001.

La relativa disciplina riguarda tutto il personale contrattualizzato dipendente dalle pubbliche amministrazioni rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 e reca norme imperative che non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

Nei contratti collettivi, poi, sono regolati aspetti non riservati alla legge stessa quali le infrazioni e sanzioni, le procedure di conciliazione non obbligatoria e altri aspetti relativi al rapporto di lavoro inerenti alla materia.

Sulla disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, sono state fornite indicazioni applicative con circolare n. 14 del 2010.

Con la circolare n. 9 del 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione erano stati forniti indirizzi sull’applicazione della normativa nel periodo transitorio.


Servizio competente: Servizio per la gestione del personale pubblico

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2015