Rapporto di lavoro pubblico

Il rapporto di lavoro pubblico è regolato dalla Costituzione, dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali. 

In particolare, la disciplina del pubblico impiego è regolata dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale decreto reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Per amministrazioni pubbliche si intendono

  • le amministrazioni statali, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni;
  • le città metropolitane e gli altri enti di area vasta;
  • i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie.

La disciplina del rapporto di lavoro comprende le norme relative

  • al trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici;
  • alla disciplina delle incompatibilità e del cumulo di incarichi;
  • alla regolamentazione dei doveri, delle responsabilità e delle sanzioni disciplinari.

La stessa disciplina comprende anche le norme inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

A norma dell’articolo 27 della legge n. 93 del 1983, che istituisce il Dipartimento della funzione pubblica all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esso compete l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego e, pertanto, di rapporto di lavoro pubblico.


Data di pubblicazione: 28 dicembre 2015