La Commissione governativa per il livellamento retributivo
Italia-Europa (COMLIV) ha trasmesso al Governo, nei termini
previsti dalla normativa, il proprio Rapporto finale riferito
all'anno 2011. Il Rapporto è stato diffuso in data
odierna -
Versione testuale - sulla pagina Internet della Commissione,
accessibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it.
Le attività di raccolta e analisi dei dati sono subito apparse
molto più complesse e difficili di quanto si fosse, pur
cautelativamente, ipotizzato. Il 31/12/2011 è stato reso pubblico
un primo Rapporto, al quale si rinvia per l'illustrazione dei
risultati raggiunti a quella data e dei problemi interpretativi già
allora incontrati. Alla fine di gennaio 2012 il quadro che veniva
emergendo dalla raccolta e dall'analisi dei primi dati, molto
frammentari e difficilmente confrontabili con la situazione
italiana, ha confermato la difficoltà del compito assegnato alla
Commissione.
Nonostante l'intenso lavoro svolto nei mesi scorsi, i
vincoli posti dalla legge, l'eterogeneità delle situazioni
riscontrate negli altri paesi e le difficoltà incontrate nella
raccolta dei dati non hanno consentito alla Commissione di produrre
i risultati attesi. In particolare, va notato che la norma
istitutiva della Commissione pare poggiare sulle ipotesi di:
una perfetta corrispondenza tra la struttura istituzionale e la
struttura retributiva vigenti in Italia e quelle vigenti negli
altri paesi;
la piena disponibilità delle autorità dei sei paesi a fornire i
dati richiesti per ciascuna posizione con la disaggregazione
necessaria a calcolare una "retribuzione omnicomprensiva"
comparabile con quella italiana;
l'assenza di normative nazionali a tutela della privacy dei
titolari delle diverse posizioni che possano impedire la
trasmissione - o comunque la pubblicazione - dei dati richiesti
dalla Commissione.
Tali ipotesi sono risultate, alla prova dei fatti, non
confermate. Inoltre, tenuto conto dell'effetto giuridico
"automatico" attribuito alle medie retributive calcolate dalla
Commissione, l'interpretazione normativa fornita nel mese di marzo
2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato
l'impossibilità di procedere all'imputazione dei dati
mancanti attraverso appropriate tecniche statistiche:
infatti, la normativa richiede la disponibilità non di
"trattamenti astrattamente computabili applicando le norme in
vigore nei sei Paesi, ma esattamente di quelli 'percepiti', vale a
dire effettivamente corrisposti".
Purtroppo, come ampiamente documentato dalla Relazione:
solo in nove casi su 30 è possibile stabilire una buona
corrispondenza tra le istituzioni e gli enti italiani e quelle di
tutti e sei i paesi considerati. Per 15 si riscontra la
presenza di enti "omologhi" soltanto in alcuni paesi, per altri sei
si riscontra l'assenza di enti "omologhi" in tutti i paesi.
Per nessuno dei nove enti in cui si è trovata una
corrispondenza è stato possibile acquisire, per tutti e sei i paesi
i dati necessari, né dati con la precisione richiesta, né comunque
dati ragionevolmente affidabili sotto il profilo
statistico;
anche per ciò che concerne i livelli apicali della
dirigenza dei Ministeri e le posizioni presenti negli enti locali è
stata rilevata una notevole variabilità , a causa della
diversità della struttura retributiva, come appare evidente dai
dati presentati, a titolo esemplificativo, nel Rapporto;
nonostante l'impegno profuso anche dalle Amministrazioni degli
altri paesi, i dati trasmessi alla Commissione non sempre
corrispondono a quanto previsto dalla normativa italiana per il
livellamento retributivo. Infatti, per alcuni paesi i dati
ricevuti non si riferiscono alle effettive erogazioni di competenza
dell'anno 2010, ma a valori "teorici" calcolati sulla base della
specifica normativa nazionale: di conseguenza, essi non considerano
elementi retributivi (come l'anzianità di servizio, dove rilevante)
o altre componenti (indennità di posizione) che possono incidere
significativamente sugli importi "effettivamente percepiti";
non tutti i dati richiesti sono stati trasmessi dalle
autorità nazionali in quanto tutelati dalle normative nazionali
sulla privacy. In alcuni i casi i dati sono stati
trasmessi solo ai fini dell'eventuale calcolo delle medie
retributive, ma è stato sottolineato che essi non possono essere
pubblicati come dati individuali.
In conclusione, a causa dei motivi sopra descritti,
nessun provvedimento può essere assunto dalla Commissione per i
fini previsti dalla legge.
Si noti che il calcolo previsto dalla legge italiana ai fini
della fissazione dei tetti retributivi dipende dalla disponibilità
di un'autorità estera a fornire i dati richiesti, disponibilità
che, come si è visto, è risultata diversificata a seconda dei paesi
e degli incarichi. Ciò comporta che gli effetti giuridici derivanti
dal calcolo delle medie retributive dipendono dalla volontà di
istituzioni ed enti dei sei paesi considerati, o dalla loro
possibilità (anche alla luce delle normative cui essi sono
sottoposti) di trasmettere i dati richiesti per le singole
posizioni identificate: ciò rende incerta la possibilità di
calcolare le medie retributive, e quindi i "tetti", lasciando, a
priori, indeterminato il risultato finale della normativa
italiana.
Per le motivazioni descritte in questo Rapporto la
Commissionesegnala al Governo l'opportunità di
riconsiderare la normativa vigente, la quale appare obbiettivamente
di difficile (se non impossibile) applicazione. A tale
proposito, si segnala che la normativa prevede, entro il 30 giugno
2012, la pubblicazione dei dati riferiti all'anno in corso,
operazione che richiederebbe l'avvio immediato di una nuova
raccolta di dati presso le autorità nazionali dei sei paesi
considerati.
Alla luce dell'esperienza maturata e delle evidenti
difficoltà incontrate nello svolgimento dei propri lavori, anche a
causa della formulazione della normativa vigente, la Commissione
ritiene doveroso rimettere il mandato ricevuto. Il
Presidente della Commissione, indicato dalla legge nel Presidente
dell'Istat, rimane necessariamente in carica. Qualora il Governo
ritenesse che la Commissione debba proseguire nei suoi lavori, lo
si invita ad esprimere tempestivamente il proprio orientamento,
anche procedendo ad una nuova nomina dei suoi membri.