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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione


Commissione per il livellamento retributivo Italia-Europa (COMLIV)

Comunicato relativo alla diffusione del rapporto finale della Commissione

La Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa (COMLIV) ha trasmesso al Governo, nei termini previsti dalla normativa, il proprio Rapporto finale riferito all'anno 2011. Il Rapporto è stato diffuso in data odierna - Versione testuale - sulla pagina Internet della Commissione, accessibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it.

Le attività di raccolta e analisi dei dati sono subito apparse molto più complesse e difficili di quanto si fosse, pur cautelativamente, ipotizzato. Il 31/12/2011 è stato reso pubblico un primo Rapporto, al quale si rinvia per l'illustrazione dei risultati raggiunti a quella data e dei problemi interpretativi già allora incontrati. Alla fine di gennaio 2012 il quadro che veniva emergendo dalla raccolta e dall'analisi dei primi dati, molto frammentari e difficilmente confrontabili con la situazione italiana, ha confermato la difficoltà del compito assegnato alla Commissione.

Nonostante l'intenso lavoro svolto nei mesi scorsi, i vincoli posti dalla legge, l'eterogeneità delle situazioni riscontrate negli altri paesi e le difficoltà incontrate nella raccolta dei dati non hanno consentito alla Commissione di produrre i risultati attesi. In particolare, va notato che la norma istitutiva della Commissione pare poggiare sulle ipotesi di:

  • una perfetta corrispondenza tra la struttura istituzionale e la struttura retributiva vigenti in Italia e quelle vigenti negli altri paesi;
  • la piena disponibilità delle autorità dei sei paesi a fornire i dati richiesti per ciascuna posizione con la disaggregazione necessaria a calcolare una "retribuzione omnicomprensiva" comparabile con quella italiana;
  • l'assenza di normative nazionali a tutela della privacy dei titolari delle diverse posizioni che possano impedire la trasmissione - o comunque la pubblicazione - dei dati richiesti dalla Commissione.

Tali ipotesi sono risultate, alla prova dei fatti, non confermate. Inoltre, tenuto conto dell'effetto giuridico "automatico" attribuito alle medie retributive calcolate dalla Commissione, l'interpretazione normativa fornita nel mese di marzo 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato l'impossibilità di procedere all'imputazione dei dati mancanti attraverso appropriate tecniche statistiche: infatti, la normativa richiede la disponibilità non di "trattamenti astrattamente computabili applicando le norme in vigore nei sei Paesi, ma esattamente di quelli 'percepiti', vale a dire effettivamente corrisposti".

Purtroppo, come ampiamente documentato dalla Relazione:

  • solo in nove casi su 30 è possibile stabilire una buona corrispondenza tra le istituzioni e gli enti italiani e quelle di tutti e sei i paesi considerati. Per 15 si riscontra la presenza di enti "omologhi" soltanto in alcuni paesi, per altri sei si riscontra l'assenza di enti "omologhi" in tutti i paesi. Per nessuno dei nove enti in cui si è trovata una corrispondenza è stato possibile acquisire, per tutti e sei i paesi i dati necessari, né dati con la precisione richiesta, né comunque dati ragionevolmente affidabili sotto il profilo statistico;
  • anche per ciò che concerne i livelli apicali della dirigenza dei Ministeri e le posizioni presenti negli enti locali è stata rilevata una notevole variabilità , a causa della diversità della struttura retributiva, come appare evidente dai dati presentati, a titolo esemplificativo, nel Rapporto;
  • nonostante l'impegno profuso anche dalle Amministrazioni degli altri paesi, i dati trasmessi alla Commissione non sempre corrispondono a quanto previsto dalla normativa italiana per il livellamento retributivo. Infatti, per alcuni paesi i dati ricevuti non si riferiscono alle effettive erogazioni di competenza dell'anno 2010, ma a valori "teorici" calcolati sulla base della specifica normativa nazionale: di conseguenza, essi non considerano elementi retributivi (come l'anzianità di servizio, dove rilevante) o altre componenti (indennità di posizione) che possono incidere significativamente sugli importi "effettivamente percepiti";
  • non tutti i dati richiesti sono stati trasmessi dalle autorità nazionali in quanto tutelati dalle normative nazionali sulla privacy. In alcuni i casi i dati sono stati trasmessi solo ai fini dell'eventuale calcolo delle medie retributive, ma è stato sottolineato che essi non possono essere pubblicati come dati individuali.

In conclusione, a causa dei motivi sopra descritti, nessun provvedimento può essere assunto dalla Commissione per i fini previsti dalla legge.

Si noti che il calcolo previsto dalla legge italiana ai fini della fissazione dei tetti retributivi dipende dalla disponibilità di un'autorità estera a fornire i dati richiesti, disponibilità che, come si è visto, è risultata diversificata a seconda dei paesi e degli incarichi. Ciò comporta che gli effetti giuridici derivanti dal calcolo delle medie retributive dipendono dalla volontà di istituzioni ed enti dei sei paesi considerati, o dalla loro possibilità (anche alla luce delle normative cui essi sono sottoposti) di trasmettere i dati richiesti per le singole posizioni identificate: ciò rende incerta la possibilità di calcolare le medie retributive, e quindi i "tetti", lasciando, a priori, indeterminato il risultato finale della normativa italiana.

Per le motivazioni descritte in questo Rapporto la Commissione segnala al Governo l'opportunità di riconsiderare la normativa vigente, la quale appare obbiettivamente di difficile (se non impossibile) applicazione. A tale proposito, si segnala che la normativa prevede, entro il 30 giugno 2012, la pubblicazione dei dati riferiti all'anno in corso, operazione che richiederebbe l'avvio immediato di una nuova raccolta di dati presso le autorità nazionali dei sei paesi considerati.

Alla luce dell'esperienza maturata e delle evidenti difficoltà incontrate nello svolgimento dei propri lavori, anche a causa della formulazione della normativa vigente, la Commissione ritiene doveroso rimettere il mandato ricevuto. Il Presidente della Commissione, indicato dalla legge nel Presidente dell'Istat, rimane necessariamente in carica. Qualora il Governo ritenesse che la Commissione debba proseguire nei suoi lavori, lo si invita ad esprimere tempestivamente il proprio orientamento, anche procedendo ad una nuova nomina dei suoi membri.

04 aprile 2012

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