A partire dal 1 gennaio di quest'anno le pubblicazioni
effettuate su carta non hanno più valore legale. E' infatti entrato
in vigore l'art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni
finalizzate all'eliminazione degli sprechi. Grazie a questa
rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da
decenni con le 'puntine' su migliaia di Albi pretori. Le
amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul
proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini
o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che
necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di
costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco
dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire
esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi
dell'art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere
celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non
sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell'ufficiale
di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa
che va da 41 a 206 euro.
Per quanto riguarda i bandi di gara ("procedure a evidenza
pubblica") e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece
stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online
di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità
operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto
del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e di concerto con
il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nelle materie di
propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di
pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante
la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la
tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Nei giorni scorsi il Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione ha effettuato, in collaborazione con il CNR,
un'indagine approfondita sullo stato di applicazione della legge
nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Da questa è
risultato che finora solo 5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale)
hanno predisposto una sezione online dell'Albo pretorio, così
suddivisi su base regionale: 51 Comuni in Basilicata (40,5%), 50 in
Molise (41,0%), 123 in Abruzzo (47,3%), 174 nel Lazio (52,7%), 119
in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in Trentino Alto Adige
(56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 nel Veneto (59,1%), 152 in
Puglia (60,8%), 239 in Sicilia (61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47
in Valle d'Aosta (65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in
Lombardia (68,8%), 243 in Emilia-Romagna (70,0%), 382 in Campania
(71,4%), 291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in
Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana.
Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece
che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato
nell'homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la
sezione dedicata all'albo pretorio ma molte vi hanno già inserito
anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un quadro così
positivo, va però notato come non tutte le città abbiano utilizzato
questa occasione come front-office di una corretta e integrata
gestione documentale: in alcuni casi si tratta infatti di mera
rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma
cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) hanno
utilizzato l'obbligo dell'Albo pretorio online per rivedere tutto
il processo documentale.
martedì 1 febbraio 2011
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