D.Lgs. Autorità portuali

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SCHEMA DECRETO-LEGISLATIVO RECANTE “RIORGANIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE AUTORITA’ PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84.”

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO il regolamento n. 2013/1315/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, che stabilisce gli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che rappresenta l’atto conclusivo del percorso di revisione della politica in materia Reti Trans-Europee di Trasporto;

VISTA la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. COM/2013/296, di istituzione di un quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti;

VISTA la direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera  f) che, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, con riferimento agli enti pubblici non economici nazionali che svolgono attività  omogenee, “riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità  portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità  di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti”;

VISTO il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che stabilisce la procedura per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ---------;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, espresso in data -----------;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del ----;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti

E m a n a

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modifica all’articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1.    All’articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito, in fine, il seguente periodo: “La presente legge disciplina, altresì, i compiti e le funzioni delle autorità di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell’autorità marittima”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

  1. All’articolo  2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
  1. la rubrica è cosi sostituita: “Organizzazioni portuali, autorità di sistema  portuale, uffici territoriali portuali  e autorità marittime”;
  2. al comma 2, le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale”;
  3. dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture  di cui all’articolo 6-bis.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).

 

1.      All’articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1-bis le parole: “autorità portuale” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale”;

b)      al comma 2 le parole “i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici” sono sostituite dalle seguenti: ”il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti”;

c)        al comma 3, alla lettera a) dopo la  parola: “commerciale ” inserire le parole: “e logistica” e alla lettera c) dopo la parola: “passeggeri” inserire le parole: “e crocieristi”;

d)      al comma 4  le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale” e le parole:  “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti : “delle infrastrutture e dei trasporti”;

e)       al comma 5 le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti : “delle infrastrutture e dei trasporti”;

f)       al comma 6 le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale” e le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti : “delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art.4

(Modifiche all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1.      All’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore);

b) il comma 1, è sostituto dai seguenti: “1. Nei porti di cui all’articolo 6, comma 1, l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale di sistema, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

1-bis. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le previsioni dei piani di cui ai commi 1 e 1-bis devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti.”;

d)il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità di sistema portuale, il piano regolatore di sistema portuale è adottato dal comitato di gestione di cui all’articolo 9, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano, esaurita la procedura di cui al presente comma, è approvato dalla regione interessata, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non si raggiunga l’intesa si applica la procedura di cui all’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-bis. Nei porti di cui al comma 1-bis, nei quali non è istituita l'autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Tale piano è, quindi, inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano è quindi approvato dalla regione competente.  

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I piani di cui a commi 1 e 1-bis sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VIA / VAS. ”

f)al comma 5, dopo le parole: “dei porti” sono inserite le seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis” ed è, infine, aggiunto il seguente periodo: “Le varianti al Piano regolatore di Sistema Portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l’adozione del Piano Regolatore di Sistema Portuale. Le modifiche che costituiscono adeguamenti tecnico-funzionale del Piano Regolatore di Sistema Portuale, che non alterano in modo sostanziale la struttura del Piano Regolatore in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale, sono adottate dal Comitato di gestione dell’AdSP, previo acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. Sulla proposta è, altresì, acquisito il parere dei Comitati tecnico – amministrativi dei competenti Provveditorati alle Opere Pubbliche o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.”;

g) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “ 5-bis. L’esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connessi, l’esecuzione di opere nei porti da parte di privati è autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dalla autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dalla autorità marittima, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti”.

h)al comma 8 le parole “autorità portuale” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale” e le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale”;

i)al comma 10 le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “ delle infrastrutture e dei trasporti” e le parole: “autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale”;

l)al comma 11 le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “ delle infrastrutture e dei trasporti”.

2.      I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino all’adozione del piano regolatore di sistema portuale di cui all’articolo 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto. Gli eventuali adeguamenti tecnico funzionali di strutture già esistenti sono adottati dal Comitato di gestione dell’AdSP, previo acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. Sulla proposta è, altresì, acquisito il parere dei Comitati tecnico – amministrativi dei competenti Provveditorati alle Opere Pubbliche o del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

1. L’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

“Art. 6.

(Autorità di sistema portuali)

1.      Sono istituite quindici Autorità di Sistema Portuale:

a) del Mare Ligure occidentale;

b) del Mare Ligure orientale;

c) del Mar Tirreno settentrionale;

d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;

e) del Mar Tirreno centrale;

f) della Mar Tirreno meridionale;

g) del Mare di Sardegna;

h) del Mare di Sicilia occidentale;

i) del Mare di Sicilia orientale;

l) del Mare Adriatico meridionale;

m) del Mare Ionio;

n) del Mare Adriatico centrale

o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;

p) del Mare Adriatico settentrionale;

q) del Mare Adriatico orientale.

2.      I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1 sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. E’ fatta salva la facoltà delle Regioni di richiedere l’inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all’interno del sistema portuale di sistema.

3.      Sede della AdSP è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall’AdSP, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla AdSP,  la sede della stessa.

4.      L’AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1  svolge i seguenti compiti:

 a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo - anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività concessorie  di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All’autorità di sistema portuale sono altresì conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.

  1. L’AdSP è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Trovano applicazione le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con la disciplina recata dalla presente legge. Per il Presidente dell’AdSP e il segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articolo 6-bis, commi 5, 8 e 11. Per il periodo di durata dell’incarico di Presidente dell’AdSP, e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
  2. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP è assunto secondo procedure selettive in conformità all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. L’AdSP è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ai sensi dell’articolo 12. L’attività consultiva in materia legale e la rappresentanza e difesa della AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione sono attribuite, nel rispetto della disciplina dell’ordinamento della professione forense, agli avvocati dell’Ufficio legale interno della stessa Autorità. Le AdSP possono comunque valersi del patrocinio dell’Avvocatura di Stato.

8.      L’attività della AdSP è disciplinata dalla presente legge e dalle fonti in essa richiamate nonché dalle norme regolamentari emanate  nell’esercizio della propria autonomia.

9.      La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP è disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell’ AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui all’articolo 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano altresì le disposizioni attuative dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011. n. 91. Il conto consuntivo  delle autorità di sistema portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti per l’esercizio successivo a quello di riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10.    Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorità di sistema portuale è soggetto al controllo della Corte dei conti.

11.    L'esercizio delle attività di cui al comma 4, lettera b)  e c) è affidato in concessione dall'AdSP  mediante procedura di evidenza pubblica.

12.    Le AdSP non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l’AdSP può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche.

13.    È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, nonché quella vigente per i punti franchi esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l’AdSP territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti.

14.    All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP  amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo ( S.I.D.).”.

15.    Decorsi tre  anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento è altresì acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorità di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate.

16 .   Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti della circoscrizione territoriale territoriali di ciascuna delle istituite autorità di sistema portuale.”

2. I limiti territoriali delle AdSP individuati nell’allegato A che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n.84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali, sommati i limiti territoriali dei porti  di rilevanza economica nazionale di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 84 del 1994.

3.      Fino all’approvazione del regolamento di contabilità di cui all’articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l’autorità di sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa autorità portuale dove ha sede la stessa autorità di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorità portuali che costituiscono l’autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell’esercizio finanziario  in corso all’entrata in vigore del presente decreto.

4.      Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti in corso, ivi compresi quelli lavorativi.

Art. 6

(Introduzione dell’articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

1. Dopo l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis

(Uffici territoriali portuali)

  1. Presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, l’ AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui è preposto il Segretario generale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorità, con qualifica dirigenziale, con i  seguenti compiti:
  1.  istruttori, ai fini dell’adozione delle  deliberazioni di competenza dell’AdSP;
  2. di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza  appartiene all’AdSP;
  3. amministrativi propri e con potere deliberativo, con riferimento a materie di rilievo non strategico, al coordinamento delle operazioni in porto, al rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale ;
  4. vigilanza e controllo sotto la direzione dell’AdSP.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.)

1. L’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

“Art 7

(Organi dell’Autorità di sistema portuale)

  1. Sono organi dell’autorità di sistema portuale:
  1. Il Presidente;
  2. Il Comitato di gestione ( CG):
  3. Il Segretario generale;
  4. Il Collegio dei revisori dei conti.

2.      Gli emolumenti del Presidente, del Segretario generale e dei componenti del  Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti del Tavolo di partenariato della risorsa mare di cui all’articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito e non sono posti a carico del bilancio dell’AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione.

3.      Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora:

a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;

b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;

c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente.

4.      Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina altresì un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b),  il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. L’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Presidente dell’ autorità di sistema portuale)

1.      Il Presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Presidente o i Presidenti della regioni interessate. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all’articolo 14-quater  della legge 8 agosto, 1990, n. 241 del 1990. Il Presidente è scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione  professionale nei settori dell’economia  dei trasporti e portuale.

2.      Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  1. Il Presidente:
    1. nomina e presiede il Comitato di gestione;
    2. propone la nomina del  Segretario generale;
    3. sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
    4. sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
    5. sottopone al Comitato di gestione  gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;
    6. dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 11;
    7. provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente può altresì promuovere la stipula di protocolli d’intesa fra l’autorità e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;
    8. promuove  programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;

i)  partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;

l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale  e sottoscrive gli accordi di programma;

 m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza,  sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

 n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16 e 18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, nonché delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3.  

o)  promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

p) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5- bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.

q)  può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) sentito il Comitato di gestione;

r) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche,  sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

s)  esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri  organi dell'AdSP;

t) il presidente dell'autorità di sistema portuale inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.

4.     Il Presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

5.     I presidenti, nominati ai sensi del comma 1, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.”.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1.     L’articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Comitato di gestione)

  1. Il Comitato di gestione è composto da:
  1. il dal Presidente dell’AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale nel caso in cui

l’organo sia composto o si trovi a deliberare in un numero pari di componenti;

  1. da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione dalle regioni il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale ;
  2. da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente,  il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale
  3. da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede  di autorità portuale inclusi nell’AdSP, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane ;
  4. da un rappresentante dell’autorità marittima, con diritto  di voto  nelle materie di competenza.
  1. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui  all’articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell’AdSP.  

3.     In attesa della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al  comma 1, lettera c), è designato dal sindaco del comune capoluogo.

4.     Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.

5.     Il Comitato di gestione:

  1. adotta il piano regolatore di sistema portuale;
  2. approva, entro novanta giorni dal suo insediamento,  su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche;
  3. approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
  4. predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  5. approva la relazione annuale sull’attività dell’AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  6. esprime i pareri di cui all’articolo 8, comma 3, lettere f), m), n), e q);
  7. delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni  di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro  anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, ed all’articolo 18, commi 1 e 3;
  8. delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 4;
  9. delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell’AdSP;
  • delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’AdSP;
  •  nomina il segretario generale su proposta del presidente dell’AdSP.

6.      Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti;  per la validità delle sedute  è richiesta  la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un regolamento  per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.”.  

Art. 10

(Modifiche all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All’articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   alla rubrica la parola: “Segretariato” è sostituita dalla seguente: “Segretario”;

b)  il comma 1 è abrogato;

c)   al comma 2, la parola: “portuale” è sostituita dalle seguenti: “di gestione”; la parola: “presidente,” è sostituita dalle seguenti: “presidente dell’AdSP, scelto” e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nelle materie amministrativo-contabili”;

d)      al comma 3, al secondo periodo, le parole: “in qualsiasi momento” sono soppresse, dopo la parola: “proposta” è inserita la seguente: “motivata” e la parola: “portuale” è sostituita dalle seguenti: “di gestione”; e’ aggiunto il seguente periodo: “Il Segretario generale è soggetto all’applicazione della disciplina dettata in materia di responsabilità dirigenziale, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.”;

e)   al comma 4:

1) la lettera a) è soppressa;

2) alle lettere b), le parole: “autorità portuale” sono sostituite con le seguenti: “autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali;

f)   al comma 4, lettera c), e), e g) la parola: “portuale” è sostituita dalle seguenti: “di gestione”;

g)   al comma 4, lettera f), dopo la parola: “regolatore” sono inserite le seguenti: “di sistema”;

h)  al comma 5, le parole: “organizzazioni portuali” sono sostituite dalle seguenti: “soppresse autorità portuali”;

i)   al comma 6, le parole: “autorità portuali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti “autorità di sistema portuali” e le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti”.

2. Il Segretario generale sovrintende e coordina le attività degli Uffici territoriali portuali di cui all’articolo

Art. 11

(Modifiche all’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. L’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

1.      Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

2.      I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell’incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell’AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attività attinenti le competenze dell’AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attività dell’AdSP.

3.      Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:

a)      provvede al riscontro degli atti di gestione;

b)      accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

c)       redige le relazioni di propria competenze ed in particolare  una relazione sul conto consuntivo;

d)      riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

e)       assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all’articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.

4.      Il Collegio può chiedere al Presidente dell’AdSP notizie sull’andamento e la gestione dell’AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti eventuali irregolarità riscontrate.

5.      Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente del Collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza purché con modalità di telecomunicazione che consentano l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l’intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.”.

Art. 12

(Integrazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l’articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono  inseriti i  seguenti:

“Art. 11 bis

(Tavolo di partenariato della risorsa mare)

1.      Presso ciascuna autorità di sistema portuale è istituito un  Tavolo di partenariato della risorsa mare, composto dal Presidente dell’AdSP che la presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti facenti parte del sistema portuale  dall’AdSP, al quale partecipano tutte le associazioni datoriali e sindacali rappresentative delle categorie operanti in porto, e la cui funzione di confronto partenariale ascendente e discendente si svolge nel rispetto degli indirizzi generali in materia contenuti nel Codice europeo di Condotta sul Partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) n.240/2014.

2.      Il Tavolo ha funzioni consultive di partenariato economico sociale in ordine:

a)      all’adozione del piano regolatore di sistema portuale;

b)      all’adozione del piano  operativo triennale;

c)       alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell’ambito del sistema portuale dell’AdSP nonché alla tematica  relativa all’organizzazione del lavoro in porto; in tal caso la composizione del tavolo è integrata dal rappresentati dei lavoratori delle AdSP;

d)      al progetto di  bilancio preventivo e consuntivo.

3.      Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano più porti centrali, di cui al Regolamento (UE) n.1315/2013, già sedi di AP Autorità portuali, presso ognuno di questi è istituito il Tavolo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall’AdSP, in di concerto con il Tavolo di Partenariato della Risorsa Mare ed in coerenza con i principi del Codice europeo di Condotta Partenariale.

Art. 11-ter

(Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP)

  1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale. Il tavolo è composto dai Presidenti delle AdSP ed è coordinato da  un soggetto  nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Si applica la applica la disciplina dettata in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sui limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.”. L’emolumento del Presidente, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa  di cui all’articolo 238 della legge  230 dicembre 2004, n. 311 relativa alla struttura tecnica di missione.”.

 

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le attività del Tavolo, di cui all’articolo 11-bis della legge n. 84 del 1994, come inserito dall’articolo 12 del presente decreto, sulla base degli indirizzi generali contenuti nel Codice europeo di condotta sul partenariato di cui al Regolamento delegato (UE) n.240/2014.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All’articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. la rubrica è cosi sostituita: “Indirizzo e vigilanza sulle autorità di sistema portuali”;
  2. al comma 1 dopo la parola: “autorità” inserire le parole: “di sistema”, dopo la parola: “sottoposta” inserire le parole: “all’indirizzo e”, e le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture  e dei trasporti”;
  3. al comma 2 la parola: “portuale” è sostituita dalle seguenti: “di gestione”;
  4. al comma 3  le parole: “dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a)      al comma 1 le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti” e infine sono aggiunti i seguenti periodi: “L’autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, l’autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente, nonché, sentita la regione o l’ente territoriale competente, al supporto funzionale per garantire l’ordinato svolgimento delle attività portuali.”;

b)      al comma 1-bis. Le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti” e dopo le parole: “ delle autorità” sono inserite le seguenti: “di sistema” ;

c)       al comma 1-ter. Le parole: “autorità portuale” sono sostituite dalle seguenti: “autorità di sistema portuale” e le parole: “dei trasporti e della navigazione” sono sostituite dalle seguenti: “delle infrastrutture e dei trasporti”.

Art. 15

(Abrogazione dell’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. L’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogato.

Art. 16

(Introduzione dell’articolo 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. Dopo l’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è inserito il seguente:

Art. 15-bis

(Sportello unico amministrativo)

  1.     Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.”.
  2.     Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni competenti adottano il regolamento attuativo dello Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 17

(Modifiche all’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All’articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 3, le parole: “Le autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “Le autorità di sistema portuali”;
  2. al comma 5, le parole: “le autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “le autorità di sistema portuali”.  

Art. 18

(Sportello unico doganale e dei controlli)

1.      Allo sportello unico doganale di cui all’articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  sono attribuiti altresì la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all’entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall’applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria e  di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato, sono coordinati dall’ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo.  Conseguentemente  il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di “Sportello unico doganale e dei controlli”.

2.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l’Ufficio doganale può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.      Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un’ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l’effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni valgono i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell’Unione europea o dai protocolli di settore. ”.

Art. 19

(Semplificazioni formalità arrivo e partenza delle navi )

  1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate alla Direttiva 2010/65/UE circa l’obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo  le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli  effetti personali dell’equipaggio, dell’elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo, all’articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 15 è inserito il seguente: “15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7.”

Art. 20

(Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria)

  1. Gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all’insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo.
  2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica.

ALLEGATO A (art. 5)

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Porti di Genova, Savona e Vado Ligure

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Porti di La Spezia e Marina di Carrara

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR  TIRRENO SETTENTRIONALE

Porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Rio Marina

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE

Porti di Civitavecchia,  Fiumicino e Gaeta

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Porti di Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale)

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI  SICILIA ORIENTALE

Porti di Catania e Augusta

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  DEL MAR  IONIO

Porto di Taranto

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE

Porto di Ravenna

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Porti di Venezia e Chioggia

  1. AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE

Porto di Trieste