Circolare n. 6/2012 - applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificazione

Chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000. Le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di regolarità contributiva (DURC).
Pubblicata sulla G.U. n. 207 del 5 settembre 2012

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APPLICAZIONE AL DURC DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DALL'ARTICOLO 40, COMMA 02, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 15, LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 
All'I.N.A.I.L. 
All'I.N.P.S. 
Alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili 
All'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
A tutte le Pubbliche amministrazioni 
Loro Sedi 
All'ANCI 
Associazione Nazionale Comuni  Italiani 
All'UPI 
Unione Province d'Italia 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Alla Provincia Autonoma di Trento 
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo 
Loro Sedi 

1. Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di  certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183. 
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' intervenuto sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) con l'art. 14, comma 6-bis, stabilendo che "nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni". 
La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonche' nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili. 
La norma non ha pero' fatto venire meno l'attualita' del problema, piu' volte sollevato a questa Amministrazione, dell'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40. 
Il privato puo' infatti richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullita', ai sensi del comma 02 dell'art. 40,dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Tale conclusione consegue alla soluzione che si ritiene di condividere con riguardo al profilo della natura del DURC. 
Il DURC e', invero, un certificato, avendo tutte le caratteristiche che l'art. 1, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 445 del 2000 richiede per definire tale un documento ("documento rilasciato da un'amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche"). 
A questa conclusione e' pervenuta anche la giurisprudenza del giudice amministrativo che, con orientamento consolidato, ha affermato che il DURC costituisce una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6072; id. 4 agosto 2010, n. 5213; id., sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934; id., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874). 
La natura di certificato e' attribuita al DURC anche dall'art. 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che al comma 1 chiarisce che "Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento". 
Tale essendo la natura del DURC, deve concludersi nel senso dell'applicabilita' allo stesso dei principi dettati dal d.P.R. n. 445 del 2000. Aggiungasi che l'art. 44 bis, d.P.R. n. 445 del 2000, introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011 (applicabile per le fattispecie non rientranti nella previsione introdotta dall'art. 14, comma 6-bis, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5), ha espressamente previsto che "Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore". In sostanza, il legislatore del 2011, nell'ambito della semplificazione delle certificazioni amministrative, ha tenuto conto delle peculiarita' della disciplina relativa al DURC, prevedendo che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione verifichera' la veridicita' di quanto dichiarato dal privato, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000. In altri termini, il legislatore, mediante il richiamo alla specifica disciplina di settore, ha inteso includere le informazioni relative alla regolarita' contributiva nell'ambito di applicazione del principio generale dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni amministrative, contenuto nel comma 1, lett. a), del citato art. 15, ribadendo implicitamente che le uniche eccezioni sono quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore. In tali casi, infatti, l'Amministrazione - ricevuta l'autocertificazione - dovra' procedere, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato, "I controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono effettuati con le modalita' di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultante dei registri da questa custoditi". 
 

2. Acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici. 
Nella materia dei lavori pubblici l'acquisizione d'ufficio del DURC - peraltro gia' espressamente prevista dall'art. 6, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolarita' contributiva e' condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale. In queste ultime ipotesi, infatti, un eventuale ritardo nella richiesta del DURC puo' tradursi in uno slittamento dei pagamenti, con conseguente maggiore onerosita' degli stessi ed evidente responsabilita' erariale del dipendente incaricato di chiedere il DURC agli Istituti previdenziali e alle Casse edili. Si ricorda peraltro che le imprese interessate, secondo quanto chiarito da una nota congiunta del 26 gennaio 2012 dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S., attraverso un'apposita funzione di consultazione disponibile su l'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it, possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
3. Modalita' di effettuazione della richiesta del DURC. 
Risulta alla scrivente che e' prassi delle Amministrazioni inoltrare la richiesta di rilascio del DURC attraverso i canali della posta cartacea e che anche gli Istituti previdenziali e le Casse edili trasmettono nelle vie ordinarie, tramite posta, il documento. 
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l'inoltro della richiesta il servizio on line disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it. Si invitano, altresi', gli Istituti previdenziali e le Casse Edili ad utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata. 
L'utilizzo di tale modalita', oltre a determinare indubbi risparmi di risorse economiche e amministrative, comporta anche una riduzione dei tempi per chiudere il procedimento di acquisto d'ufficio del DURC. 
Nel caso in cui venga rilasciato d'ufficio, sul certificato deve essere apposta la dicitura "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio". 
Roma, 31 maggio 2012 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
Patroni Griffi 
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 358