Direttiva 30 ottobre 2001 (auto di servizio)

Direttiva sui modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello stato e degli enti pubblici non economici.

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DIRETTIVA SUI MODI DI UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

1. PREMESSA

Si fa seguito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998,concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio, ed ai provvedimenti normativi ed amministrativi in materia, al fine di raggiungere l'obiettivo di una significativa riduzione delle spese, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie nelle amministrazioni civili dello Stato e negli enti pubblici non economici.

Tenuto conto delle azioni già intraprese da alcune amministrazioni, si ritiene opportuno procedere ad una verifica dell'attuazione delle disposizioni vigenti.

2. GESTIONE INDIRETTA

La direttiva del 1998 promuove l'affidamento del servizio di trasporto di beni e persone a soggetti-terzi, in conformità alle recenti disposizioni intervenute in materia di bilancio, garantendo alle singole amministrazioni piena autonomia quanto alle modalità di esternalizzazione e alla scelta del contraente.

Al fine di ottenere un consistente contenimento delle spese, l'affidamento a terzi deve comportare l'effettiva riduzione del numero delle autovetture e la conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida.

L'esternalizzazione, di fatto, deve prevedere l'affidamento del servizio di trasporto, la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti e la riorganizzazione delle strutture interne delle amministrazioni adibite alla gestione della mobilità.

Le amministrazioni sono tenute ad aderire alle convenzioni, previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulate dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) S.p.A., al fine di conseguire maggiori benefici in termini di

economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

Tali convenzioni contemplano il noleggio a lungo termine di autoveicoli per la durata e la percorrenza chilometrica scelta dall'amministrazione contraente, che deve indicare le tipologie di autovetture necessarie ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di noleggio vanno compresi servizi accessori quali la preassegnazione di un automezzo equivalente a quello ordinato, il costo

dell'assicurazione, il servizio di soccorso stradale, la disponibilità di carte petrolifere, il ritiro dell'usato.

Infine, le convenzioni in questione devono contenere clausole che consentano la personalizzazione delle forniture, anche allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della spesa.

3. DISMISSIONE PARCO AUTO E SMANTELLAMENTO OFFICINE

Per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di dismissione del parco automobilistico, le singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dal comma 120 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute a individuare entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto a

società private, mediante procedure concorsuali, idonee società specializzate, al fine di assicurare che il procedimento venga portato a compimento in tempi ragionevolmente brevi, o, in alternativa, procedere direttamente alla vendita in blocco, con procedura ad evidenza pubblica, al soggetto che presenterà la migliore offerta economica.

Le società specializzate, a tal fine, applicano le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.

Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione devono essere versati sui competenti capitoli di entrata delle singole amministrazioni o sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di entrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. NORMATIVA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALL'USO ESCLUSIVO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'uso esclusivo delle autovetture di servizio viene regolamentato dalle disposizioni vigenti che di seguito si richiamano.

Il comma 118 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 elenca le Autorità cui è

consentito l'uso esclusivo delle autovetture:

- Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Ministri;

- Sottosegretari di Stato.

Inoltre, a salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 ha individuato, fino ad oggi, ulteriori categorie cui possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio, fermo restando quanto stabilito dal comma 122 del citato art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dichiara la perdita di tale diritto nei confronti di coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica.

Tali categorie sono le seguenti:

- Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore Generale della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato;

- Presidenti di Autorità indipendenti;

- Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretari Generali dei Ministeri,

Capi di Gabinetto di Ministri, titolari di incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali;

- Commissari del Governo presso le Regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001 si è provveduto a limitare la facoltà di assegnazione in uso esclusivo rispetto alle categorie che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 indicava.

Pertanto, attualmente, le categorie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001 sono:

- Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

- Ministri e Vice Ministri;

- Sottosegretari di Stato;

- Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore Generale della Corte dei Conti, Avvocato Generale dello Stato, Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Presidenti di Autorità indipendenti.

Si raccomanda, nell'applicazione immediata di tale modifica, di voler assicurare il pieno rispetto dei limiti sopra ridefiniti.

Le procedure previste ai punti 2 e 3 della presente direttiva non si applicano alle auto di servizio assegnate in uso esclusivo.

Infine, si ricorda che l'art. 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133 dispone che le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura, ai fini della tutela e sicurezza, o ad altri soggetti esposti a pericoli e per i quali la protezione sia stata disposta nelle forme e dagli organismi collegiali stabiliti dalla legge.

5. ASSEGNAZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, che è intervenuto a modifica dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, dispone affinché le amministrazioni adottino dei piani di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione e del relativo personale di guida, prevedendo la possibilità, all'interno degli stessi piani, di assegnare autovetture non esclusive per esigenze di servizio del titolare e, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi delle strutture, ai soggetti preposti a queste ultime o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente.

Tali strutture, per le quali è prevista la possibilità di assegnazione di auto di servizio, sono:

- Uffici di gabinetto di Ministri;

- Uffici di segretariato generale di Ministeri;

- Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, nonché Direzioni Generali delle Amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;

- Uffici di livello dirigenziale generale;

- Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;

- Tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;

- Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;

- Direzione Nazionale Antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.

6. MONITORAGGIO E INFORMAZIONE AL PARLAMENTO

Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998 e di avere un quadro generale della nuova organizzazione del servizio automobilistico, le diverse amministrazioni e gli enti interessati, anche per il tramite del responsabile della mobilità, dovranno far pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 15 dicembre 2001, una relazione contenente i seguenti elementi:

1) procedure avviate in merito all'esternalizzazione del servizio di trasporto;

2) numero delle autovetture ad uso esclusivo;

3) soluzioni prescelte per la sostituzione delle autovetture in dotazione, non rientranti nel punto 2): utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente;

razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti; ricorso al mezzo privato o convenzione con ticket taxi; noleggio a ore, a breve o a lungo termine; noleggio con o senza conducente;

4) numero delle autovetture dismesse;

5) modalità prescelte per la dismissione;

6) effettuazione dello smantellamento delle officine;

7) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;

8) prospetto contenente i dati relativi all'economia di spesa conseguita.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 febbraio 2002, riferirà al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornirà annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.

Roma, 30 ottobre 2001

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI

DI INFORMAZIONE E SICUREZZA