Circolare n. 9/2010

Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti  organizzativi e degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. In particolare l'art. 2, commi 8-bis e seguenti.
Registrata da parte della Corte dei conti.

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Circolare n. 9 del 2010

DFP 0035313 P-1.2.3.1 del 28/07/2010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario Generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

A tutte le Agenzie
Loro Sedi

Agli Enti pubblici non economici  ed agli enti di ricerca
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)
Loro Sedi

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze

  • Gabinetto del Ministro
  • Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP
    Roma

Oggetto : Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti  organizzativi e degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. In particolare l'art. 2, commi 8-bis e seguenti.

Premessa

Excursus normativo

Amministrazioni destinatarie

Le misure di riduzione degli assetti organizzativi

Dotazione organica provvisoria e riflessi in materia di assunzioni

Premessa
L'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, avente ad oggetto "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", reca un nuovo intervento di riduzione degli assetti organizzativi riguardante alcune amministrazioni centrali, che si aggiunge a quello già prescritto dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ed è ad esso assimilabile per analogia delle misure e per coincidenza delle amministrazioni destinatarie, fatte salve le deroghe specifiche e le esclusioni che saranno evidenziate nel corso della presente circolare.

Il nuovo intervento di riorganizzazione previsto giunge all'esito di un percorso normativo articolato e complesso, che trova quale comune denominatore delle diverse disposizioni di legge interessate un duplice obiettivo:

  • da un lato la volontà di realizzare un progetto di riordino di enti ed organismi pubblici;
  • dall'altro il conseguimento di un miglioramento dell'indebitamento netto il cui ammontare è stato definito precisamente dalla legge.

Al fine di fornire un quadro di riferimento sistematico e coordinato delle disposizioni che riguardano la materia e che sono correlate alla misura contenuta nella legge 25/2010, si ritiene propedeutico un loro specifico richiamo e commento. La ricostruzione esegetica delle fonti interessate è, altresì, utile per definire la portata applicativa della norma di riduzione degli assetti organizzativi e per fornire indicazioni, criteri e modalità operative univoci e coerenti.
La presente circolare è stata condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da nota  del 20 luglio 2010, n. 17083.

Excursus normativo
Sono risalenti nel tempo le misure adottate dal legislatore per la riorganizzazione dell'apparato amministrativo attraverso una razionalizzazione degli enti pubblici volta ad eliminare inefficienze e costi superflui.

Senza andare troppo indietro, è sufficiente richiamare l'art. 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che interveniva a modificare l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, allo scopo di dare nuovamente attualità all'esigenza di un intervento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi.

Al fine di dare maggior vigore alla norma che ribadiva la necessità di una riorganizzazione degli enti pubblici per ridurre le duplicazioni e gli sprechi, il legislatore ha associato alla misura di riordino un obiettivo finanziario di risparmio precisamente quantificato, utile ai fini della manovra finanziaria e perciò da realizzare ineludibilmente.

Il successivo comma 483 dell'art. 1 della legge 296/2006, infatti, sanciva che dall'attuazione del comma 482 dovesse derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. La relativa clausola di salvaguardia veniva indicata dall'articolo 1, comma 621, della medesima legge. Sulla materia è poi intervenuta la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'articolo 2, comma 634, ha riproposto nuovamente la necessità, in relazione agli obiettivi di stabilità e crescita, di una riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, mediante  riordino, trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi espressamente elencati.

La legge finanziaria 2008 ha riaffermato l'obiettivo finanziario di miglioramento dell'indebitamento netto di cui al citato articolo 1, comma 483, della legge 296/2006, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Successivamente il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ha introdotto, con l'art. 26, la misura c.d. "Taglia-enti" che, per gli enti confermati, rinvia alle misure di riordino di cui al citato articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 e su cui si dirà a seguire.

L'art. 17, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, fossero assegnati a ciascuna  amministrazione vigilante obiettivi di risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 296/2006. Detta disposizione è stata abrogata dall'art. 2, comma 8-septies, del decreto legge 194/2009, convertito in legge 25/2010. Conseguentemente, sono stati soppressi nell'art. 17 anche alcuni dei commi successivi al terzo, connessi con i suddetti adempimenti, quale in particolare il comma 7, che prevedeva il blocco delle assunzioni fintanto che le amministrazioni non avessero dato conto del raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati. Si chiarirà più avanti l'attuale disciplina relativa alle assunzioni per le amministrazioni interessate.

Ha trovato invece applicazione il comma 4, del citato articolo 17, del decreto legge 78/2009 che stabiliva, nelle  more della definizione degli obiettivi di risparmio, l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze di accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Con decreto del 23 dicembre 2009, n. 95821 sono stati, infatti, adottati per l'anno 2009 i predetti tagli lineari che hanno interessato alcuni Ministeri per la parte riguardante i trasferimenti stanziati per enti pubblici da essi vigilati.  La misura non ha interessato gli enti pubblici nazionali che non ricevono contribuiti direttamente a carico del bilancio dello Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, detti tagli lineari sono stati resi definitivi dall'art. 2, comma 8-septies, del citato decreto legge 194/2009 convertito in legge 25/2010.

Si rammenta che, della parte dell'art. 17 del decreto legge 78/2009, dedicata al riordino degli enti pubblici, rimangono, altresì, vigenti il comma 6 ed il secondo periodo del comma 8.

Il comma 6 integra i principi ed i criteri direttivi di riordino degli enti, come previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007,  introducendo i seguenti nuovi criteri di riorganizzazione:

- riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale e contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

- riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

Rimane altresì vigente il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 del d.l. 78/2009 secondo cui le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

Per tali enti, a seguito dell'attuazione dell'art. 2, comma 8bis, della legge 25/2010,  gli eventuali risparmi conseguiti sono accantonati nei rispettivi bilanci e resi indisponibili ai sensi del predetto art. 17, comma 8, secondo periodo del decreto legge 78/2009 e, per gli enti previdenziali, sono comunque utili al raggiungimento dell'obiettivo finanziario previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 247/2007.

Amministrazioni destinatarie

Il quadro normativo sopra illustrato ci consente di definire le amministrazioni destinatarie della nuova misura nell'ambito di quelle individuate dall'art. 74 del d.l. 112/2008, come richiamato dall'art. 2, comma 8-bis, del d.l. 194/2009, tenuto conto delle deroghe previste e delle esclusioni che si ricavano dal predetto percorso normativo.

I destinatari contemplati dall'art. 74 sono i seguenti:

  • amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  • agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
  • enti pubblici non economici;
  • enti di ricerca;
  • enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi per espressa previsione di legge (art. 2, comma 8-quinquies, d.l. 194/2009):

  1. le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 78/2009 e del comma 6 del medesimo articolo 17. La suddetta riduzione delle risorse - acquisita, ai sensi dell'art. 2, comma 8-septies, della legge 25/2010, in via definitiva al bilancio dello Stato nell'importo complessivo pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2010 - determina per gli enti e le agenzie interessati l'esclusione dalle ulteriori misure di riorganizzazione previste dal comma 8-bis del citato articolo 2. La diminuzione dei trasferimenti si traduce in una contrazione del fabbisogno degli enti, che richiede un necessario momento di verifica volto a definire l'ambito di applicazione delle misure di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 8-bis.

A tal fine i Ministeri vigilanti sono tenuti a comunicare ai propri enti vigilati la misura della riduzione operata per singolo ente in applicazione del decreto del 23 dicembre 2009, n. 9582, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del d.l. 78/2009. Detto decreto, infatti, per taluni capitoli opera in modo indistinto con riferimento a più enti. Gli stessi Ministeri vigilanti dovranno, altresì, comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- Igop, le misure di razionalizzazione poste in essere dai suddetti enti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 244/2007, come integrato dal comma 6, dell'art. 17, del d.l. 78/2009.

La mancata dimostrazione della riduzione del fabbisogno in coerenza con la riduzione della risorse , ai sensi dell'art. 17, comma 4, determina l'applicazione delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo 2, comma 8-bis, della citata legge 25/2010.

Sono in ogni caso compresi nell'obbligo di riduzione, senza possibilità di deroga, tutti i Ministeri (art. 2, comma 8-quinquies, ultimo periodo, d.l. 194/2009).

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'obbligo di riduzione si attua secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 8-ter, della legge 25/2010. La predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

  1. i posti di organico relativi al  personale amministrativo operante presso gli "Uffici giudiziari". Rientrano nell'accezione tutti gli uffici di cancelleria e segreteria che svolgono istituzionalmente attività di supporto a quella giurisdizionale, con riferimento alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa, compresa quella contabile ed ogni altra giurisdizione speciale. Poiché le amministrazioni interessate a questa deroga non sempre hanno una dotazione organica definita per singolo ufficio che consenta di stabilire il numero di posti che deve essere escluso dal taglio, è necessario che le amministrazioni medesime redigano un documento apposito che individui il contingente di posti di organico relativo al personale assegnato ai predetti uffici, in termini qualitativi e quantitativi. Il documento sarà valutato nella sua congruità dallo Scrivente Dipartimento e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  2. il Dipartimento della protezione civile;
  3. le Autorità di bacino di rilievo nazionale, previste dall'art. 13 della legge 18 maggio 1989, n. 183, soppresse espressamente dall'articolo 63, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con decorrenza 30 aprile 2006, e successivamente prorogate dall'articolo 170, comma 2-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284, fino alla data di entrata in vigore del decreto che definisca la disciplina dei distretti idrografici, decreto non ancora definito;
  4. il Corpo della polizia penitenziaria;
  5. i magistrati. Anche qui, ovviamente, si fa riferimento a tutti gli ordini di personale di magistratura previsti dal nostro ordinamento giuridico;
  6. l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
  7. le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  8. le strutture del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. E' superfluo il riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili ed al personale militare e delle Forze di polizia di Stato che è già contemplato nei precedenti numeri. Si aggiungono però le strutture degli avvocati e procuratori dello Stato, e quelle del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quelle dei dipendenti degli enti che svolgono attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Accanto alle deroghe espressamente citate, vi sono poi le esclusioni che si ricavano dall'excursus normativo di cui al precedente paragrafo. In particolare sono esclusi dalla misura prevista dall'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010 gli enti nazionali che non sono contemplati nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 5, della legge 311/2004.

Si precisa, infine, per quanto riguarda gli enti di ricerca, che, ove sottoposti agli interventi previsti dall'art. 2, comma 8-bis, della legge 25/2010, essi sono destinatari soltanto della misura di riduzione delle strutture dirigenziali e dei relativi posti di organico e non devono procedere alla riduzione della dotazione organica relativa al personale non dirigenziale, tenuto conto dell'espressa esclusione in tal senso contenuta nel citato art. 2, comma 8-bis, lett. b) della legge 25/2010.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze si richiama la specifica previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,della legge 22 maggio 2010, n. 73. Per quanto d'interesse la norma dispone la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, prevedendo, altresì, che la riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal predetto comma concorre al conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Le misure di riduzione degli assetti organizzativi

L'art. 2, comma 8-bis, del d.l. 194/2009 interviene sulle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali all'esito della riduzione realizzata ai sensi dell'art. 74 del d.l. 112/2008.

La riduzione degli assetti organizzativi, che aveva come scadenza il 30 giugno 2010, è una misura di razionalizzazione che deve ispirarsi a principi di contenimento dei costi mediante concentrazione delle funzioni istituzionali, accorpamento di strutture che svolgono attività omogenee, quali quelle logistiche e strumentali, eliminazione delle duplicazioni di funzione.

Si tratta di dare attuazione ai principi generali che sovrintendono all'organizzazione degli uffici, anche in applicazione dell'art. 97 della Costituzione, e che devono favorire la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale e migliorando la funzionalità degli uffici rispetto ai compiti e ai programmi di attività assegnati, nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Ispirandosi ai suddetti principi, il primo intervento da operare attiene alla riduzione delle strutture o posti di funzione dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10 per cento, rispetto a quelle risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 del d.l. 112/2008, con conseguente riduzione della relativa dotazione organica.

Si evidenzia che le amministrazioni devono realizzare, nei loro atti organizzativi, una piena corrispondenza tra le strutture o i posti di funzione dirigenziale e i posti previsti in dotazione organica. Questi ultimi, infatti, devono essere tutti censiti con indicazione di quelli che attengono alle strutture, di quelli che rientrano nell'ambito della diretta collaborazione con l'organo politico, nonché di quelli relativi agli incarichi concernenti funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Non sono, ovviamente, ammessi posti di funzione dirigenziale superiori al contingente di dotazione organica approvato e ridotto ai sensi della normativa in esame.

Il secondo intervento attiene alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 del d.l. 112/2008.

La spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale va calcolata sulle singole aree tenendo conto del costo medio dell'area in relazione alle fasce retributive di ciascuna area. Il costo medio si calcola considerando per ogni singola fascia retributiva il trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL vigente, nonché il trattamento economico accessorio individuato sulla base del predetto CCNL e del relativo Contratto integrativo di amministrazione certificato dai competenti organi di controllo, ivi compresi gli oneri a carico del datore di lavoro. La riduzione del dieci per cento si applica sul costo complessivo della dotazione organica così calcolato. Una volta determinata l'entità del risparmio di spesa, l'individuazione delle posizioni da eliminare nell'ambito delle aree avverrà utilizzando i medesimi criteri di quantificazione sopra indicati.

Al fine di evitare la creazione di situazioni soprannumerarie le riduzioni sulle dotazioni organiche non dirigenziali dovranno essere effettuate prioritariamente seguendo il criterio della completa compensazione su tutte le vacanze disponibili.

In ogni caso, in assenza di posti disponibili troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 9, commi 25, 26 e 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il quale stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze di organico. Tali unità di personale resteranno temporaneamente in posizione soprannumeraria, con successivo riassorbimento all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale.

Qualora per esigenze funzionali od organizzative si deroghi al principio della completa compensazione delle vacanze, la presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, ai fini della neutralità finanziaria, necessita di rendere indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino carenze di organico.

Fino al completo riassorbimento, le amministrazioni interessate non potranno assumere nuovo personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto con riferimento alle aree che presentino soprannumeri, nonché in relazione a posti resi indisponibili in altre aree che presentino vacanze in organico. Sono, comunque, consentite le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo.

Gli interventi di riduzione degli assetti organizzativi devono essere accompagnati dall'adozione di appositi atti di riorganizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni che non hanno adempiuto all'art. 74 del d.l. 112/2008 possono procedere in un'unica soluzione secondo i criteri sopra descritti, cumulando le misure di riduzione.

Per i Ministeri è possibile procedere ai nuovi tagli con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ovvero riducendo le dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, solo ove abbiano già ottemperato al predetto articolo 74. Tuttavia, anche in questo caso, rimane auspicabile per i Ministeri recepire il nuovo assetto con gli strumenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenuto conto che il comma 8 bis lett. a) impone la rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Dotazione organica provvisoria e riflessi in materia di assunzioni

Il termine previsto per adempiere era quello del 30/06/2010. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al paragrafo precedente le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai posti coperti al 28/02/2010; nella determinazione della dotazione organica provvisoria sono ricomprese, comunque entro il limite dei posti risultanti dalle riduzioni  ai sensi del comma 8 bis, le procedure concorsuali ordinarie, intese come autorizzazioni ad assumere ed autorizzazioni a bandire concesse alla medesima data del 28 febbraio, nonché quelle avviate sulla base di disposizioni di carattere speciale e le procedure relative alle assunzioni  delle  categorie protette nei limiti delle quote d'obbligo. Sono, inoltre, fatte salve le procedure di mobilità avviate ovvero per le quali vi sia stata un'esternazione di volontà da parte dell'amministrazione volta a richiedere l'assegnazione temporanea o la cessione di contratto riferiti a personale nominativamente individuato.

Sono fatti salvi anche i conferimenti di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, avviati alla predetta data mediante individuazione nominativa del soggetto destinatario dell'incarico.

Qualora le amministrazioni non abbiano adempiuto alle misure previste entro il 30 giugno 2010, è fatto comunque loro divieto, a decorrere dallo stesso 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La formulazione "continuano ad essere esclusi" si configura come una norma di interpretazione anche dell'art. 17, comma 7, del d.l. 78/2009 facendo perciò salvi i provvedimenti adottati dalle amministrazioni nel periodo di blocco delle assunzioni fissato dal predetto articolo.

Restano, altresì, escluse dal divieto descritto le assunzioni relative al personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali.

E' opportuno sottolineare che le amministrazioni o le categorie di personale escluse dalla misura di riduzione degli assetti organizzativi, sono anche escluse dal blocco delle assunzioni intervenuto a decorrere dal 30 giugno scorso. Sono, altresì, escluse le categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE