DPCM 21 settembre 2021 di autorizzazione al Ministero dell’Interno ad assumere 67 segretari comunali

DPCM 21 settembre 2021 recante autorizzazione al Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) ad assumere n. 67 unità di segretari comunali mediante iscrizione all’Albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso.

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021 - Reg.ne – Prev.n. 2985
Pubblicato in GU Serie Generale n. 1 del 3 gennaio 2022

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell’articolo 14 del del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone, tra l’altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l’altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l’articolo 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il d.P.C.M. del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, Reg.ne Succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni relative all’anno 2015 e all’80% delle cessazioni verificatesi nel biennio 2016-2017;

VISTO il d.P.C.m. del 5 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti, in data 19 giugno 2019, con il n. 1354, recante autorizzazione del Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale e provinciale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali e provinciali;

VISTO il decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, trasmesso con nota n. 13738 in pari data, con cui il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l’autorizzazione all’assunzione di n. 67 unità di segretari comunali mediante iscrizione all’Albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data risultano in servizio n. 2.374 segretari, di cui n. 2.203 titolari di sede, n. 77 in disponibilità, n. 94 in aspettativa comando o altro utilizzo, e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.161;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che vi sono n. 77 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a n. 2.958, di cui n. 2.205 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 621 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 109 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 15 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti (non capoluogo di provincia) e n. 8 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che, nel citato decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.787 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.161 sedi di segreteria e i n. 2.374 segretari in servizio;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che le assunzioni richieste trovano copertura nel residuo di unità utilizzabili a valere sul turnover del 2018, pari a n. 67 unità;

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 67 unità di segretari comunali mediante iscrizione all’Albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2021

per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Renato Brunetta

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Daniele Franco

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021 - Reg.ne – Prev.n. 2985
Pubblicato in GU Serie Generale n. 1 del 3 gennaio 2022