DM 24 aprile 2018 - Fondo di cui all'art.1, c. 365, legge 232/2016 a favore di varie PA

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D.M. 24 aprile 2018 ”Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205 del 2017”.

(Registrato alla Corte dei Conti  Reg.ne - Succ. n. 1078 del 18 maggio 2018)

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato, tra l’altro, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, recante “Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)” ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che, nel ripartire il Fondo di cui al citato articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, alla lettera b) prevede 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni ivi indicate;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 4 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 1° settembre 2017 Reg.ne Prev. n. 1791 con cui sono state autorizzate, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, assunzioni di personale a tempo indeterminato a valere sulle risorse definite dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 fino al loro completo utilizzo;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTA la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205 del 2017, e gli importi esposti nella colonna denominata “rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg.vigente (art. 23, c. 3, lett. b)” che con riferimento all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede un rifinanziamento del relativo fondo pari per l’anno 2018 ad euro 15 milioni, per l’anno 2019 a 80 milioni e, a decorrere dall’anno 2020, a 100 milioni annui;

VISTO l’articolo 1, comma 668, della predetta legge n. 205 del 2017 il quale prevede che, al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Sono esclusi dal citato comma 668 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811 dell’articolo 1 della medesima legge;

VISTO l’articolo 1, comma 670, della citata legge n. 205 del 2017 secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, in corso di perfezionamento, adottato in applicazione dell’articolo 1, commi 668 e 670, della citata legge n. 205 del 2017 che destina agli enti di ricerca ivi indicati complessivamente 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere su una parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che, detratte le risorse utilizzate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018, la disponibilità del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per effetto dell’autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziata dalla legge n. 205 del 2017, è pari per l’anno 2018 ad euro 5 milioni, per l’anno 2019 a 30 milioni e, a decorrere dall’anno 2020, a 50 milioni annui;

VISTE le richieste di autorizzazione ad assumere pervenute da varie amministrazioni, a valore sul predetto fondo che, complessivamente considerate, comporterebbero un onere ampiamente superiore alle disponibilità sopra indicate;

RITENUTO di dare priorità alle richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, in coerenza con le politiche e gli indirizzi di Governo, in relazione agli effettivi fabbisogni e nei limiti delle vacanze di organico;

TENUTO CONTO che per alcune amministrazioni la legge n. 205 del 2017 ha già destinato risorse aggiuntive per assunzioni a tempo indeterminato in relazione alle indifferibili esigenze ed agli effettivi fabbisogni di personale;

RITENUTO necessario ridurre gli importi richiesti dalle singole amministrazioni beneficiarie delle assegnazioni di risorse per rispettare i limiti derivanti dalla disponibilità finanziaria del fondo;

CONSIDERATO che, in relazione alla suddetta riduzione, è opportuno ripartire il fondo tra le amministrazioni beneficiarie assegnando alle medesime amministrazioni le relative risorse e autorizzare successivamente, previa istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, l’utilizzo delle stesse risorse nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

  1. Le risorse disponibili, al netto di quelle utilizzate in attuazione dell’articolo 1, commi 668 e 670, della legge n. 205 del 2017, del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per effetto dell’autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziata dalla citata legge n. 205 del 2017, pari per l’anno 2018 ad euro 5 milioni, per l’anno 2019 a 30 milioni e, a decorrere dall’anno 2020, a 50 milioni annui, destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono assegnate, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, alle amministrazioni di cui all’allegata Tabella 1, che è parte integrante del presente provvedimento, nel limite massimo di spesa indicato per ogni anno per ciascuna amministrazione.
  2. Le amministrazioni di cui all’allegata Tabella 1 sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, per le necessarie auotorizzazioni sull’utilizzo delle risorse, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale che si intende assumere, in relazione al fabbisogno, e la spesa annua lorda per ciascuna annualità e a regime effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo medio annuo, per ciascuna qualifica di personale da assumere. In caso di richiesta di avvio di nuove procedure concorsuali l’autorizzazione è subordinata al rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  3. Il Ministro dell’economia e delle Finanze, in esito alle verifiche svolte dalle competenti amministrazioni richiamate nel comma 2, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

TABELLA 1

 
ASSEGNAZIONE RISORSE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
a valere sulle disponibilità del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ex articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dalla legge n. 205 del 2017, pari per l’anno 2018 ad euro 5 milioni, per l’anno 2019 a 30 milioni e, a decorrere dall’anno 2020, a 50 milioni annui
 

AMMINISTRAZIONE

Risorse assegnate per assunzioni a tempo indeterminato

 

ANNO 2018

ANNO 2019

A DECORRERE DALL'ANNO 2020

 

Avvocatura dello Stato

€ 249.781,26

€ 1.498.687,52

€ 2.497.812,54

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

€ 208.000,00

€ 1.248.000,00

€ 2.080.000,00

 

Ministero dell'interno

€ 1.538.398,47

€ 9.230.390,83

€ 15.383.984,72

 

Ministero della salute

€  133.333,33

€ 800.000,00

€ 1.333.333,33

 

Istituto Nazionale

Previdenza Sociale

€ 2.270.486,94

€ 13.622.921,65

€ 22.704.869,41

 

Ispettorato nazionale del lavoro

€ 600.000,00

€ 3.600.000,00

€ 6.000.000,00

 

TOTALE RISORSE

€ 5.000.000,00

€ 30.000.000,00

€ 50.000.000,00