Inammissibilità del collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di un lavoro subordinato con privati

26 aprile 2021

 Parere in materia di aspettativa ex art. 18 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183. (DFP n. 19365 – P – 24/03/2021)

Aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità – rapporto di lavoro subordinato con soggetti privati – inammissibilità -

Ai dipendenti pubblici è consentito di essere collocati in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità per un periodo massimo di dodici mesi non rinnovabile “per avviare attività professionali e imprenditoriali”. Non rientra in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.