E’ ammissibile prevedere, sulla base delle esigenze dell’amministrazione, il possesso di ulteriori titoli nelle procedure finalizzate alle progressioni fra aree

25 ottobre 2021

Parere in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree

(Quesito DFP 0066005 – P –06/10/2021)

 

Progressione tra aree – titoli ulteriori - ammissibilità - unico candidato - necessità della procedura valutativa.

 

La nuova formulazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno.

In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.

Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.

Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.

La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale pretederminazione dei criteri di valutazione.