DPCM 9 ottobre 2021 di ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato personale enti crateri sismici

di cui al comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Registrato dalla Corte dei conti in data 23/11/2021 n. 2835
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 284 del 29 novembre 2021

Versione testuale del documento

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO l’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall’articolo 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare il comma 3 dell’articolo 57 citato, che prevede, tra l’altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 dell’articolo 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017;

VISTO l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo cui le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

VISTA la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto «indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;

CONSIDERATO che il predetto comma 3 dell’articolo 57 citato, dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2021, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

VISTO il successivo comma 3-bis dell’articolo 57 citato che, nell’istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che il predetto comma 3-bis dispone, tra l’altro, che il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

VISTO l’articolo 1, comma 952, della legge n. 178 del 2020, che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni sopra indicato;

VISTE le istanze presentate alla data del 31 marzo 2021, ai sensi del richiamato articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai fini del riparto delle risorse del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

PRESO ATTO che, a fronte del successivo e parziale emendamento dell’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020 ad opera della citata legge n. 178 del 2020, le istanze nel frattempo trasmesse dalle amministrazioni non sono risultate esaustive rispetto alle informazioni necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l’accesso al contributo e che, pertanto, si è reso necessario rendere disponibile online sul portale “Lavoro Pubblico” (https://www.lavoropubblico.gov.it) un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unità di personale da stabilizzare in coerenza con la definitiva formulazione del disposto normativo, invitando tutte le amministrazioni che avevano presentato richiesta a compilare il modulo medesimo;

CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi dei dati e dell’istruttoria effettuata, è risultato che sono state presentate n. 133 istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive 499 unità di personale da parte degli enti di cui all’elenco allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;

RITENUTO in attuazione del richiamato comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un importo parametrato al costo annuo del personale (comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni) distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso gli enti che stabilizzano, in linea con provvedimenti di analogo contenuto già adottati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all’on. Renato Brunetta è conferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 4 agosto 2021

DECRETA

Articolo 1

Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3-bis dell’articolo 57 medesimo presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta fra le amministrazioni indicate nell’elenco allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’ente che opera l’assunzione. L’erogazione delle risorse di cui al presente comma e l’entità delle stesse è finalizzata all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno:

CCNL Comparto Funzioni locali

categoria D - D1

categoria C - C1

categoria B - B1

Valore del contributo annuo lordo pro-capite per un’unità a tempo pieno

 

euro 40.000

euro 36.000

euro 32.000

CCNL Comparto Funzioni centali – sez. EPNE

categoria C - C1

 

categoria B - B1

Valore del contributo annuo lordo pro-capite per un’unità a tempo pieno

euro 40.000

 

euro 35.000

 

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato interessate mediante riparto del Fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2021

 

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Renato Brunetta

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Daniele Franco