DPCM 10 ottobre 2017 a firma Madia concernente la ripartizione di risorse finanziarie del Corpo forestale dello Stato

DPCM 10 ottobre 2017 a firma Madia concernente la ripartizione di risorse finanziarie del Corpo forestale dello Stato
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017- Reg.ne – Prev.n.2172
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2017

Versione testuale del documento

VISTO l’articolo 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” con il quale, nell’ambito dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, si disciplina, come chiarito dall’articolo 1 dello stesso decreto legislativo: a) la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia; b) l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l’attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il contingente transitato del personale del medesimo Corpo;

VISTO l’articolo 7, del predetto decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che “Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11”;

VISTO l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo il quale “In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2”;

VISTO il comma 7 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, secondo il quale, qualora successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, dello stesso articolo 12, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente comma 1, si può ricorrere, tra l’altro, alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati”;

VISTO il successivo comma 8, del citato articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che “Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6”;

VISTO il successivo comma 10, del medesimo articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della legge, le risorse finanziarie, corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate per le finalità di cui al comma 7, lettera a) (…) sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge”;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, il quale, nel fissare il regime di turn-over applicabile ad alcune pubbliche amministrazioni, stabilisce, all’ultimo periodo, che ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni previste, tra l’altro, dall’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

VISTO l’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2010 recante “Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2011, n. 26, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue, in relazione alle assunzioni effettivamente realizzate, corrispondenti a zero unità, come comunicato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2011 recante “Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2011, n. 303, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue, in relazione alle assunzioni effettivamente realizzate, corrispondenti a 191 unità, per un valore finanziario di euro 11.828.858,31, come comunicato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2013 recante “Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in favore dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2013, n. 85, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue, in relazione alle assunzioni effettive realizzate, corrispondenti a 47 unità, per un valore finanziario di euro 2.711.822,26, come comunicato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2013 recante ”Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato - anno 2013 - per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere - anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2013, n. 267, le successive richieste di rimodulazione del Corpo forestale dello Stato ed il resoconto delle disponibilità residue che, in assenza di assunzioni effettivamente realizzate, corrispondono al valore di quanto complessivamente autorizzato, ovvero 133 unità, per un valore finanziario di euro 8.519.084,00, come comunicato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 settembre 2014 recante ”Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256 e il resoconto delle disponibilità residue che, in assenza di assunzioni effettivamente realizzate, corrispondono al valore di quanto complessivamente autorizzato ovvero 97 unità, per un valore finanziario di euro 4.575.365,32, come comunicato dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri con nota del 16 gennaio 2017 e con e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017;

VISTA la già citata nota del 16 gennaio 2017 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e le e-mail del 1° marzo 2017 e del 24 maggio 2017 che danno conto, oltre che delle disponibilità residue a valere sulle facoltà di assunzione già autorizzate, anche delle cessazioni del personale del Corpo forestale intervenute negli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di definire le corrispondenti facoltà di assunzione del medesimo Corpo che costituiranno oggetto di autorizzazione del presente provvedimento;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;

VISTO l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2017;

VISTO l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017;

VISTO il medesimo comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2017;

VISTE le note con le quali le amministrazioni interessate hanno richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale per compensare il mancato transito di unità rispetto alla Tabella di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla documentazione pervenuta e sulle predette richieste;

CONSIDERATO che alla luce dell’istruttoria svolta non si verificano le condizioni previste dal successivo comma 8, del citato articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale dispone che “Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6”;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 agosto 2017 n. 44946, con la quale si chiede di acquisire, sul presente schema di d.P.C.M., il prescritto parere dei Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli del Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 6 settembre 2017 n. 17278, del Ministero della difesa con nota del 7 agosto 2017 n. 31227, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 2 ottobre 2017 n. 11561 e del Ministero dell’interno con nota dell’11 agosto 2017 n. 52691;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DECRETA

Articolo 1

(Facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non esercitate)

  1. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono:
    • autorizzate, le facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella Sezione A dell’allegata Tabella 1, che è parte integrante del presente decreto;
    • definite le facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella Sezione B dell’allegata Tabella 1;
    • calcolate, secondo quanto indicato nella Sezione C della medesima Tabella 1, l’ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A di cui al comma 1 del medesimo articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b);
    • determinate le finali risorse finanziarie a regime pari ad euro 50.139.905,01, nel limite capitario di 855 unità di personale, corrispondenti alle facoltà di assunzione del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, detratte quelle di cui alla lettera c).

Articolo 2

(Autorizzazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite dei mancati transiti)

  1. Al fine di compensare i mancati transiti di personale rispetto al numero complessivo di unità indicate, per ciascuna amministrazione, nella Tabella A di cui al comma 1, dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, sono autorizzate le assunzioni di personale previste, per ciascuna amministrazione, nell’allegata Tabella 2, che è parte integrante del presente decreto.

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Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 Ottobre 2017

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2017
​Reg.ne – Prev.n.2172
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2017