In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione

24 settembre 2020

A più di tre anni dalla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, sono state riviste le regole che ne presidiano il funzionamento. Il DM 6 agosto 2020 innova parzialmente la disciplina dell’Elenco, abrogando il precedente DM 2 dicembre 2016, con la sola esclusione dell'articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2020.

Alcune delle innovazioni più significative, immediatamente in vigore, riguardano:

  • la revisione dei requisiti di integrità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c);
  • l’opportunità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari (art. 6, comma 6);
  • la possibilità che il Dipartimento della funzione pubblica, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, possa erogare specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, riconoscendo fino a un massimo di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto (art. 6, comma 8);
  • nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 7, comma 6);
  • l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i professionisti, due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8, commi 1 e 2).

 

L’articolo 5 del DM 2 dicembre 2016 resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dall’1 dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all’art 5 del DM 6 agosto 2020.