Nota Uppa n.5/06

Nota al Ministero dell'Economia e Finanze (RGS-Igop) e al Ministero dell'Interno sul parere del Consiglio di Stato n.prot.3556/2005 del 16 gennaio 2005 relativo alle progressioni verticali.
(Si allega risposta alla nota del 29 maggio 2006, consultabile solo sul documento PDF).

Versione testuale del documento

22 maggio 2006

Ministero dell'Economia e Finanze 
Ragioneria generale dello stato - Igop

Ministero dell'Interno 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
Direzione centrale per le autonomie

e pc ANCI

UPPA 5/06

OGGETTO: parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005, sez. III del 16.01.05 relativo a progressioni verticali - DPCM 15 febbraio 2006 emanato ai sensi della legge 311/2004 'art. 1, c. 98 per gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del D.lvo 267/2000

Si richiama il parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005, sez. III del 16.01.05 concernente la normativa da applicare in materia di assunzioni per passaggi tra le aree di inquadramento a seguito di procedure di riqualificazione del personale dipendente che così recita "va, pertanto, ritenuto che rientrino nel blocco delle "assunzioni" di cui all'art. 1, comma 95 della legge n. 311/2004 anche le progressioni verticali da un'area all'altra poiché, anche in tal caso si verifica una novazione del rapporto di lavoro…"

Nel citato parere il Consiglio di Stato, riferendosi al regime di blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni statali, sottolinea che la stessa legge finanziaria "prevede un consistente temperamento a tale blocco, consistente nella possibilità di assunzioni in deroga a carico di un apposito fondo ai sensi dei commi 96 e 97 (…) e che è attraverso tale meccanismo (e solo attraverso di esso) che si potrebbe, se del caso, tenere conto del minore onere finanziario delle eventuali richieste di autorizzazione in deroga in relazione a procedure di riqualificazione"

Per le autonomie locali la legge n. 311/2004 prevede all'art. 1, c. 98 che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, siano individuati, con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata e da trasfondersi in DPCM, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, tali criteri devono garantire, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005.

Il predetto accordo di cui all'art. 1, c. 98 della legge n. 311/2004 è stato ratificato nella Conferenza Unificata del 24 novembre u.s. ed è stato recepito nel DPCM 15 febbraio 2006.

Tale DPCM individua per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, criteri e limiti per le assunzioni dall'esterno, considerando esclusivamente i costi di queste ultime e non prevede meccanismi di assunzioni in deroga che diano ragione del minore onere finanziario che le procedure di riqualificazione del personale interno generano rispetto alle assunzioni dall'esterno.

In considerazione di quanto evidenziato si ritiene, pertanto, che le progressioni verticali possono essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni Ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni dal servizio di personale verificatesi nel triennio 2004/2006, può effettuare secondo i criteri previsti dal DPCM 15 febbraio 2006 fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti.

Si coglie l'occasione comunque per rappresentare la possibilità di estendere tale modalità di computo non solo alle progressioni verticali ma anche alle assunzioni dall'esterno in considerazione delle difficoltà nel trasformare la parte residuale di risorse, specie nei casi ove sono previste poche unità di assunzione, in unità di assunzioni.

Inoltre, proprio il dettato del comma 98 dell'art.1 della legge 311/2004 che richiama il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza fa correttamente esplicito riferimento "alla realizzazione di economie di spesa lorde", al fine di non ledere l'autonomia delle regioni e delle autonomie locali, che sarà oggetto di verifica ai sensi dell'art. 6 del DPCM 15 febbraio 2006. Si ritiene quindi compatibile, con quanto previsto dal citato comma 98 e dalle disposizioni del DPCM richiamato, il computo delle assunzioni in termini di equivalenza della spesa riferita alle cessazioni verificatesi.

Data la rilevanza della questione si invitano gli Uffici competenti dei Ministeri in indirizzo ad esprimere il proprio avviso al riguardo, anche in considerazione delle intese acquisite in sede tecnica di Conferenza unificata del 5 aprile 2006, indetta per valutare l'ipotesi di una modifica o di un chiarimento sull'Accordo del 24 novembre 2005 recepito nel DPCM indicato in oggetto, con i rappresentanti dell'ANCI, che leggono per conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni 
Corso Vittorio Emanuele, 116 
00186 ROMA

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento Affari Interni e Territoriali 
Direzione centrale per le autonomie 
Via A. De Pretis 
00184 ROMA

All'ANCI 
Via dei Prefetti, 46 
00186 ROMA

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato n. prot. 355612005, sez. III del 16/01/2005 relativo a progressioni verticali - DPCM 15/2/2006 emanato ai sensi della legge n. 311/2004 art. 1, comma 98 per gli enti locali di cui all'art.2, commi 1 e 2 del D.lvo n, 267/2000.

Si fa riferimento alla nota n. DFP/20276/06/1.2.3 del 22/05/2006, con la quale codesto Dipartimento del la Funzione Pubblica, nel richiamare il parere del Consiglio di Stato in oggetto indicato, esprime la propria valutazione in merito all'impatto dello stesso con riferimento a quanto disposto dal decreto, anch'esso indicato in oggetto, recante la disciplina delle assunzioni a tempo per gli enti locali.

In particolare, si ritiene che le progressioni verticali possano essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni Ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni di personale verificatesi nel triennio 200412006, può effettuare secondo i criteri revisti dal richiamato DPCM, fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti.

In relazione a tale interpretazione, lo scrivente concorda con quanto espresso da codesto Dipartimento della Funzione Pubblica.