Provvedimento di modifica del bando MITE

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La Commissione RIPAM

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021, in corso di registrazione, che nomina la Commissione RIPAM;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’articolo 247, comma 1, che stabilisce che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo;

VISTO l’articolo 247, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che tra l’altro stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al medesimo comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture;

VISTO l’articolo 248, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente, in base alla lettera a), l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nonché, sulla base di quanto disposto dalla lettera b), lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247 del medesimo decreto;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76;

VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in corso di conversione, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica (G.U. - 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” - n. 63 del 9 agosto 2019);

CONSIDERATO che il concorso risulta già bandito alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che alla medesima data è stata effettuata la prova preselettiva;

CONSIDERATA l’esigenza rappresentata dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. 40549 del 19 aprile 2021, di modificare il bando di concorso, prevedendo lo svolgimento della prova scritta presso sedi decentrate nonché il ricorso alla strumentazione informatica;

CONSIDERATA la necessità di garantire la celerità della procedura concorsuale per l’assunzione del personale di Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica, assicurando la tutela della salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO della necessità di modificare la modalità di svolgimento della prova selettiva scritta e, qualora si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, la modalità di svolgimento della prova selettiva orale;

CONSIDERATA la necessità di modificare gli articoli 3, 6, 7 e 8 del predetto bando di concorso

 

DELIBERA

 

Articolo 1

Modifica del bando

1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica (G.U. - 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” - n. 63 del 9 agosto 2019) è modificato ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La prova selettiva scritta di cui all’articolo 7 si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali e la prova selettiva orale di cui all’articolo 8 verrà svolta in videoconferenza nell’ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:

  1. all’articolo 3, comma 3, alla lett. b) è aggiunto il seguente periodo: “la prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.”;
  2. all’articolo 3, comma 3, alla lett. c) è aggiunto il seguente periodo: “La prova selettiva orale verrà svolta in videoconferenza, nell’ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione  epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  3. all’articolo 6, comma 14, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta sono altresì pubblicate, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema “Step-One 2019”, le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica”;
  4. all’articolo 7, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.”;
  5. all’articolo 7, comma 5, è così sostituito: “L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui all’articolo 6, comma 14, comporterà l’esclusione dal concorso”;
  6. l’articolo 7, comma 9, è così sostituito: “I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:
    Risposta esatta: +0,50 punti;
    Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
    Risposta errata: -0,15 punti.”;
  7. l’articolo 7, comma 10, è soppresso;
  8. all’articolo 8, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La prova orale verrà svolta in videoconferenza, nell’ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione  epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema “Step-One 2019”, sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle predette misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l’esclusione dal concorso”.

 

Articolo 2

Forme di pubblicità

1. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema “Step-One 2019” e sul sito https://www.minambiente.it.

 

Articolo 3

Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

 

Articolo 4

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’articolo 1, comma 1, pubblicato, tra l’altro, nella G.U. - 4a serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 63 del 9 agosto 2019.

 

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Dott. Marcello Fiori

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Dott. Pasqualino Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Prof. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò