Parere n. 203/05

Accertamento medico dell'idoneità al servizio

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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO P.P.A.
Servizio per il Trattamento del Personale

21 febbraio 2005

Parere n. 203/05

ASS.n.6- Friuli Occidentale Servizi Sanitari
Via Vecchia Ceramica 1
33170 Pordenone

Oggetto: Accertamento medico idoneità al servizio.

Codesta Azienda chiede allo scrivente ufficio se sia legittimo che l'Amministrazione disponga d'ufficio l'accertamento medico dell'idoneità alle mansioni o a proficuo lavoro nei confronti del dipendente che non abbia ancora usufruito del cd periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva (art. 23 CCNL 1.9.1995 del comparto Sanità).
Si premette che la disciplina dei controlli delle infermità del lavoratore ha nella Costituzione (all'art.14) una generale riserva di legge, per la quale .."gli accertamenti e le ispezioni sono regolati da leggi speciali". L'art.5 della L. n.300/70 soddisfa questa riserva, disciplinando gli ambiti entro i quali il datore di lavoro può legittimamente esercitare la facoltà di far accertare l'idoneità fisica del dipendente. Tale facoltà è esercitabile esclusivamente per il tramite di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico (comma 3). Al riguardo, si osservi le verifiche sanitarie sui dipendenti pubblici tendenti all'accertamento di varie forme di inidoneità e inabilità (non dipendenti da causa di servizio) sono disciplinati da varie fonti normative individuate per le singole fattispecie, ai fini del cambio di mansioni, della dispensa dal servizio e dell'eventuale conseguimento di particolari trattamenti pensionistici. (Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa - art.2, comma 12 L.n.335/1995. Trattamento di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro art.13, L.n.274 /1991. Inabilità permanente al servizio d'istituto).

In tali accertamenti, per quanto disposto dal DPR n.461/2001 (art.15), trovano applicazione le disposizioni contenute dal decreto stesso in tema di competenza delle commissioni mediche di verifica territorialmente competenti (art.6). La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.477 del 14.12.2004, precisa che l'accertamento dei vari stati di inabilità dei i dipendenti di amministrazioni pubbliche, agli specifici fini descritti dalle norme, avviene secondo il regolamento di semplificazione di cui al citato DPR. Allo scrivente appare che l'individuazione di uno specifico iter procedimentale non esclude che l'amministrazione abbia la facoltà, prevista dall'art.5 della L.n.300/70, di far sottoporre il dipendente, nelle forme previste, alla visita per l'idoneità al servizio. Il citato DPR 461/2001, avente natura regolamentare, nel disciplinare i procedimenti che, ai vari fini, conducono all'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del pubblico dipendente, non priva di efficacia il citato art.5 il quale, anche per quanto previsto dall'art.2, comma 2 del D,Lgs n.165/2001 in materia di efficacia delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato ai dipendenti pubblici, è applicabile alle PP.AA. Passando al problema concernente le modalità mediante le quali il datore di lavoro può esercitare la facoltà di cui trattasi, è necessario chiarire ulteriormente che l'accertamento dell'idoneità al servizio del dipendente avviene, nei casi previsti dalla legislazione, quando si tratti di personale sottoposto a sorveglianza sanitaria (art.16, comma 2, D.L.n.626) su segnalazione del medico competente. In tutti i casi in cui, invece, si intenda verificare la persistente idoneità del lavoratore alle mansioni affidategli, in attività non rientranti nell'ambito della sorveglianza  sanitaria, il datore sarà tenuto a rispettare il disposto dell'art.5 L.n.300/70 rivolgendosi alle strutture sanitarie pubbliche competenti (per la differenza fra gli accertamenti, cfr. Corte d'Appello di Torino n.826/2003).

Considerato quindi, che l'amministrazione è tenuta a preservare in ogni tempo la salute dei lavoratori, e comunque, in generale a garantire la sicurezza del posto di lavoro, non si esclude che, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti oggettivi, l'amministrazione possa attivarsi d'ufficio al fine di chiedere l'accertamento dello stato di salute dei propri dipendenti, anche nei casi in cui non sia stato dichiarato lo stato di malattia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro