Nota operativa in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota d’obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68

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Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali
c.a. Dott. Raffaele Tangorra
rtangorra@lavoro.gov.it

segreteriadgmercatolavoro@lavoro.gov.it

Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione
c.a. Dott.ssa Grazia Strano

DGInnovazione@lavoro.gov.it

Oggetto: Nota operativa in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota d'obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Facendo seguito agli incontri tecnici svolti in materia di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, in vista dell'emanazione della nota operativa di codesto Ministero sulla compilazione del prospetto informativo, che si ritiene essenziale, si comunica l'avviso dello Scrivente Ufficio competente a fornire indirizzi generali alle amministrazioni in materia di lavoro pubblico.

Come noto, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, è intervenuto in materia di collocamento obbligatorio, prevedendo, al comma 6 dell'articolo 7, che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.".

In base al comma 7 della predetta disposizione, il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.

Alla luce delle novità introdotte e tenuto conto dei diversi quesiti formulati dalle pubbliche amministrazioni, si rende opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota di riserva da parte dei datori di lavoro pubblici, con l'obiettivo di rendere effettiva la tutela del diritto al lavoro dei soggetti appartenenti alle predette categorie nello spirito e secondo al disciplina prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

1.   La compilazione del prospetto informativo 
Come noto, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della richiamata legge 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo [1] dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. A tal proposito è intervenuta la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010, n. 2 in tema di "Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative".

In base al predetto articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Al fine di semplificare il monitoraggio da parte di questo Dipartimento e delle competenti Direzioni generali di codesto Ministero relativamente all'attuazione della legge 68/1999 nel settore pubblico, alla luce di quanto disposto dal richiamato articolo 7, comma 7, del d.l. 101/2013, è necessario che le amministrazioni procedano alla compilazione e all'invio del prospetto informativo anche nei casi in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva ossia anche nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, non sussisterebbe detto obbligo.

Resta fermo che, in base all'articolo 3, comma 1, della legge 68/1999, le amministrazioni tenute ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, nei limiti indicati dalla disposizione richiamata, sono quelle con almeno 15 dipendenti. Solo queste ultime, pertanto, hanno l'obbligo di compilare il prospetto informativo.

Si aggiunge che, in base all'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, i datori di lavoro pubblici che occupano più di cinquanta dipendenti, hanno altresì l'obbligo di riservare una quota pari a un punto percentuale in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Si richiama, infine, il comma 4 dell'articolo 3 secondo cui, per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

2.   Modalità di computo della quota d'obbligo

2.1 Soprannumerarietà di personale
Come detto, in base all'articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente.

Dal testo normativo emergono i seguenti aspetti:

  • necessità di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente;
  • la base di computo deve essere calcolata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente (articolo 4, comma 1,legge 68/1999) ed analogamente le quote di riserva (articolo 3 legge 68/1999);
  • il legislatore introduce, poi, un correttivo per la rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie, in quanto occorre tener conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. In sostanza, la base di computo, calcolata secondo i criteri dell'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, deve tenere conto, ove necessario, della dotazione organica vigente. Si intende che se tale dotazione organica è numericamente superiore rispetto alla base di computo (di norma lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con le precisazioni di cui al predetto articolo 4, comma 1) non occorre operare correttivi. In questo caso le assunzioni delle categorie protette sono calcolate sulla base di computo e devono essere effettuate a copertura della quota d'obbligo anche in soprannumero. Qualora la dotazione organica sia numericamente inferiore rispetto alla base di computo occorre tenere conto della predetta dotazione organica "nettizzando" la base di computo della parte eccedente la dotazione organica. In questo caso le assunzioni delle categorie protette sono calcolate sulla base di computo al netto della parte eccedente e devono essere effettuate a coperture della quota anche in soprannumero. A seguito della rideterminazione operata secondo i criteri descritti, l'amministrazione è, dunque, obbligata ad assumere anche in soprannumero.

La portata innovativa della disposizione introdotta riguarda la deroga, a favore delle categorie protette, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Pertanto, anche nel caso di soprannumerarietà di personale, le amministrazioni sono obbligate a coprire le quote d'obbligo previste dalla legge 68/1999.

Come chiarito anche nella circolare n. 5 del 21 novembre 2013 [2] del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2013, Reg. n. 9 Fog. n. 175, le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget delle assunzioni a tempo indeterminato e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della predetta quota calcolata sulla base di computo di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e con le specificazioni sopra illustrate. In estrema sintesi, la base di computo è rappresentata - come sopra spiegato - dal personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, al netto del personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, in ordine alla determinazione del dato di scopertura desumibile dal prospetto informativo trasmesso a codesto Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 68/1999, aggiornato al 31 dicembre 2013, occorre che le pubbliche amministrazioni verifichino se sia corretto il calcolo della base di computo comunicata in sede di compilazione del predetto prospetto nei termini sopra indicati.

2.2 Base di computo per la determinazione della quota d'obbligo
In base all'articolo 5, comma 8, della legge 68/1999, così come sostituito dall'articolo 9 comma 1, lettera a) del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale. Inoltre, secondo quanto precisato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 [3], per i datori di lavoro l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall'amministrazione. Dunque, anche rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un'articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione complessivamente intesa. In considerazione del fatto che non si può procedere alla compensazione interregionale, di cui meglio si dirà più avanti, i datori di lavoro pubblici con sedi territoriali devono garantire un'omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, cosicché la quota complessiva delle relative assunzioni sia il più possibile distribuita, con apposita ripartizione, in modo omogeneo tra le regioni e le province.

2.3 Compensazione territoriale
Per quanto riguarda il meccanismo della compensazione regionale si rinvia all'articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater, della legge 68/1999. La disciplina è stata oggetto di recenti modifiche legislative: l'articolo 9 del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, ha sostituito il previgente comma 8 ed ha aggiunto i successivi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Relativamente al settore pubblico, il comma 8-ter della richiamata previsione normativa dispone che: "I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione". Dunque, come già detto, i datori di lavoro pubblici, a differenza dai datori di lavoro privati, possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale. Sotto tale aspetto la disciplina in materia di compensazione nel settore pubblico introdotta dal suddetto decreto-legge 138/2011 non è innovativa della previgente.

Anche sotto l'aspetto della procedura autorizzatoria che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad attivare in caso di compensazione si ritiene non siano intervenute novità. Infatti, l'articolo 5 della legge 68/1999, antecedentemente alle modifiche introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge 138/2011, al comma 8 prevedeva che: "I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse".

Per il settore pubblico, coerentemente con il quadro normativo sopra richiamato, l'articolo 5, comma 4, del DPR 333/2000, già disponeva che: "I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso àmbito regionale e in via automatica", prevedendo quindi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere allo strumento della compensazione automatica. L'articolo 5, comma 4, del DPR 333/2000 si può considerare tuttora vigente in quanto la nuova previsione di legge, per quel che concerne il datore di lavoro pubblico, non differisce, come già detto, da quella contenuta nel previgente comma 8.

Si precisa, in ogni caso, che anche in base all'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 8-ter, della legge 68/1999, l'istituto della compensazione regionale si configura come ipotesi eccezionale rispetto al principio generale dell'omogenea distribuzione della quota.

Si evidenzia, infine, che la compensazione territoriale su base interregionale si potrebbe giustificare nel solo caso in cui la disomogeneità di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della fase transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge 68/1999. Si ricorda, infatti, che l'articolo 18, comma 1, della legge 68/1999 prevede che: "I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa."

Solo per questa fattispecie è ammessa, in via eccezionale, la compensazione interregionale.

Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in ogni caso, poter dimostrare che la situazione di anomalia nella distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio nazionale dipende dalla richiamata circostanza ed altresì di aver posto in essere ogni opportuna iniziativa, tra cui la mobilità volontaria, volta a sanare la disomogeneità rilevata.

Come evidenziato anche nella circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le amministrazioni centrali, in raccordo con i servizi per l'impiego, stabiliscono, secondo criteri di programmazione razionale ed omogenea, come operare per le richieste numeriche di disabili che interessano uffici di più regioni, mentre è il servizio individuato dalla regione che ha la competenza autorizzatoria per le domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione. Il tutto nel rigoroso rispetto dei criteri sull'omogenea distribuzione delle assunzioni obbligatorie nel territorio nazionale.

3. Quota d'obbligo delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate.
Relativamente alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si evidenzia che, in base all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 2, della legge 407/1998, aggiunto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Prima che intervenisse il d.l. 102/2010, secondo quanto precisato dal dPR 333/2000 e dalla circolare di questo Dipartimento n. 3/2003, nella quota di riserva dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.  Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell'1 per cento della legge 68/1999, le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Né questa poteva essere quella dell'articolo 3 della legge 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di "Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili", nell'unico articolo, prevede che "Il quarto periodo del comma 2 dell' articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall' articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all' articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.".

Quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in possesso dei requisiti di invalidità dell'articolo 1 della legge 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'articolo 3 della stessa legge. Ciò precisato, l'articolato della richiamata legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede la possibilità di superare la quota di riserva dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il termine "superare" previsto in riferimento alla quota conferma l'interpretazione che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rientrano nella medesima riserva.

Nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli. Dunque, in base alla normativa vigente le assunzioni obbligatorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rientrano nell'ambito della quota dell'1 per cento dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/1999; per le pubbliche amministrazioni il superamento della quota può avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell'articolo 1, comma 2, della legge 407/1998. Quanto detto è da riferire anche alle categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si aggiunge che il comma 2-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 [4], prevede che "Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all' articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall' articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione".
Di recente risulta adottato il decreto di attuazione della richiamata disposizione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà


[1] Decreto MLPS 22 novembre 1999 - "Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"

[2] Avente ad oggetto: "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

[3] Recante "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

[4] Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.