Parere Uppa n.44/08

Parere al Comune di Montebello di Bertona sulle stabilizzazioni

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Parere UPPA n.44/08

Al Comune di Montebello di Bertona 
P.zza Sandro Pertini, 1 
65010 Montebello di Bertona (PE)

OGGETTO: quesito sulla stabilizzazione.

Si fa riferimento alla nota del 7 maggio u. s., con la quale codesto Ente chiede un parere in merito alla legittimità di un'eventuale stabilizzazione di personale non dirigenziale utilizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, chiede se è legittimo, avviare la procedura di "prestabilizzazione" di una unità di personale in possesso dei requisiti temporali previsti dall'art. 3, comma 94, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in servizio al 1° gennaio 2008 non come titolare di contratto di co.co.co. ma come componente dell'ufficio di staff ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000. 

Con Circolare n. 5, del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del 18 aprile 2008, sono state dettate le linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni a favore del personale "precario", comprese quelle previste dal citato art. 3, c. 94, della Legge n. 244 del 2007. Come chiaramente espresso nella predetta Circolare, l'ipotesi di cui alla lettera b), del comma 94, non prefigura in nessun caso la possibilità di stabilizzare il suddetto personale con un'assunzione a tempo indeterminato, neppure successivamente all'eventuale compimento dei tre anni di tempo determinato ove detto personale risultasse assunto a seguito di superamento di un concorso bandito secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 560, della legge 27  dicembre 2006, n. 296. Un percorso di questo tipo non si rinviene scritto in alcuna disposizione e non può essere dedotto giuridicamente sia in quanto le disposizioni speciali, quali quelle sulla stabilizzazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, sia in quanto un tale orientamento andrebbe in contrasto con l'art. 36, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede un principio di carattere generale, prevalente in assenza di chiare ed esplicite disposizioni derogatorie, che è quello che in ogni caso non si possono istituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato pur in presenza di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori. L'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'art. 3, comma 94, lett. b) della legge n. 244 del 2007 può avvenire soltanto con le modalità indicate dall'art. 3, comma 106, della medesima legge. 

Fermo restando quanto sopra rappresentato, si aggiunge che il requisito temporale e la sussistenza di un contratto di co.co.co. al 1° gennaio 2008, come indicato dal dettato normativo, risultano essere elementi concorrenti rispetto ai quali non è possibile prevedere eccezioni. Si aggiunge, ad ogni buon fine, che come evidenziato nella citata circolare n. 5 del 2008 non possono rientrare nelle ipotesi di stabilizzazione i contratti stipulati ai sensi dell'art. 90, del D.Lgs. 267/2000, dato il carattere fiduciario degli stessi. Si tratta di contratti caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità che certamente non possono generare aspettative di assunzione a tempo indeterminato nel personale che ne risulta titolare, essendo destinati ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico.

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro