Parere n.113/02

Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
19 marzo 2002

Al Ministero delle Attività Produttive Ex Ministero dell'Industria

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

Sintesi: Sono soggetti al principio di onnicomprensività della retribuzione gli incarichi che sono strettamente connessi col rapporto funzionale e di servizio che il dirigente ha con l'amministrazione.

In risposta alla nota n. 43326 del 1° febbraio 2002, si fa presente che, non avendo fornito alcun riferimento normativo per identificare la fattispecie alla quale si fa riferimento, e considerato che il quesito posto nella nota citata riguarda un'ipotesi diversa ("incarichi per i quali la nomina è assembleare e la relativa proposta è effettuata dal rappresentante della società controllata") da quella sottoposta nella precedente nota del 6 novembre 2001 prot.69093, sub lett.d) ( " nomina assembleare e la relativa designazione o proposta di competenza del rappresentante della società controllante o partecipante" ) si possono accordare le seguenti indicazioni in via generale. Ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno nel caso concreto del principio dell'onnicomprensività, occorre adottare il criterio di natura oggettiva seguito dal legislatore del d.lgs. n.165/2001. Ciò comporta che assume rilevanza il rapporto funzionale e di servizio che il dirigente designato o nominato ha con l'amministrazione che rappresenta in seno a organismi, comitati, organi collegiali. Gli incarichi soggetti al regime dell'onnicomprensività, di cui all'art. 24 del d.lgs. n.165/2001, definiti dalla direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 1° marzo 2000, riguardano, infatti, tutti gli  incarichi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall' amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, e quelli conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione di essa (come ad es. quelli degli amministratori di società controllate da società a partecipazione statale) e comunque gli incarichi il cui  volgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione. 
Nel caso in cui non si rinvenga la sussistenza del predetto nesso, come sembrerebbe nel caso di specie, viene a mancare il presupposto dell' operatività del principio dell'onnicomprensività e si applicano le disposizioni sull'autorizzazione degli incarichi esterni, sulla base dell'opportuna valutazione degli eventuali profili di compatibilità o di conflitto d'interesse.

Il Direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico