Avviso Fondo Innovazione Sociale

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica

FONDO INNOVAZIONE SOCIALE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE

Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019)

Roma, 5 aprile 2019
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

Sommario

1. Finalità dell’avviso 
2. Soggetti beneficiari 
3. Oggetto del finanziamento – interventi
4. Ammissione al finanziamento - programma triennale
5. Composizione del partenariato 
6. Risorse finanziarie
7. Aree di intervento
8. Termini e modalità di trasmissione della domanda di finanziamento
9. Ammissibilità delle proposte progettuali
10. Valutazione delle proposte progettuali
11. Modalità di erogazione del finanziamento
12. Obblighi del beneficiario 
13. Spese ammissibili e rendicontazione
14. Modulistica
15. Responsabile Unico del Procedimento
16. Trattamento dei dati

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

1. Finalità dell’avviso

Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2018 (di seguito d.P.C.M.) finanzia, secondo le modalità disciplinate dal presente avviso, gli interventi di cui all’art. 5 del medesimo d.P.C.M. nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale (di seguito Programma) finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato.
Come specificato nel Position paper allegato al presente avviso (All. 1), l’obiettivo del Programma è raggiunto attraverso il finanziamento e la realizzazione di appositi progetti sperimentali di innovazione sociale, di cui al successivo paragrafo 3, che prevedono il coinvolgimento necessario almeno dei seguenti soggetti:

  • una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario)
  • un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento
  • un investitore o finanziatore privato
  • un soggetto valutatore.

Il Programma è coerente e pertinente rispetto al framework di riferimento UE riconducibile alla Strategia Europa2020 e, in particolare, con i principali documenti di riferimento:

a) Social Investment Package – SIP
b) Flagship initiative “Innovation Union, European Platform against poverty”
c) Flagship initiative “A Digital Agenda for Europe”
d) Vision and trends of Social innovation in Europe – European Commission, Directorate-General for Research and Innovation — Policy Development and Coordination, 2017
e) Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale.

2. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del Programma sono i comuni capoluogo e le città metropolitane (All. 2).
Le proposte progettuali possono essere presentate soltanto dai soggetti beneficiari che sono responsabili della realizzazione dell’intero progetto e della relativa rendicontazione.
I soggetti beneficiari non possono presentare, a pena di esclusione, più di un progetto a valere sul presente Avviso in qualità di proponenti.

3. Oggetto del finanziamento - interventi

Attraverso apposita selezione di progetti, il Fondo finanzia, in successione, gli interventi di seguito specificati.

Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale. Lo studio di fattibilità deve contenere un’analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili, un modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale, il piano esecutivo per l’implementazione dell’intervento II.

Intervento II– Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, in linea con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui all’intervento precedente. La sperimentazione è finalizzata ad una verifica empirica dell’efficacia dell’idea progettuale, nonché della sostenibilità e replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità, tramite l’utilizzo dei relativi indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti nell’ambito del modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale previsto.

Intervento III – Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione. La sistematizzazione consiste nella prosecuzione ed estensione della sperimentazione di cui all’intervento precedente attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza d’impatto sociale che consentano al soggetto beneficiario/proponente di replicare in contesti diversi e/o più ampi gli interventi per i quali è stata condotta la sperimentazione al fine dell’implementazione e dell’incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.

4. Ammissione al finanziamento - programma triennale

I soggetti beneficiari/proponenti presentano la domanda di ammissione al finanziamento e la relativa proposta progettuale a partire esclusivamente dall’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva.Per l’attuazione dei progetti afferenti all’Intervento I, dichiarati ammissibili ai sensi del paragrafo 9 e positivamente valutati ai sensi del paragrafo 10 dal Comitato permanente di valutazione e monitoraggio di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 21 dicembre 2018 (di seguito “Comitato permanente”), il Dipartimento stipula apposita convenzione con il soggetto beneficiario/proponente nella quale sono disciplinati, tra l’altro, gli elementi e le modalità di valutazione dei risultati relativi all’intervento.Il passaggio dall’Intervento I all’Intervento II e, successivamente, all’Intervento III, presuppone una valutazione positiva, da parte del Comitato permanente, secondo i criteri di cui al paragrafo 10, dei risultati conseguiti nell’intervento precedente e la presentazione di un’apposita istanza del beneficiario/proponente, da redigersi secondo il format che sarà reso successivamente disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento. Gli interventi di cui al paragrafo 3, ciascuno della durata massima di un anno, sono progressivi e propedeutici l’uno all’altro.

5. Composizione del partenariato

Al momento della presentazione della proposta progettuale di cui all’Intervento I, i soggetti beneficiari/proponenti devono indicare, secondo le modalità previste dal paragrafo 9, lett. d), la composizione del partenariato, anche da formalizzare in una fase successiva, come chiarito nello stesso paragrafo 9.
Il partenariato deve essere composto da almeno i primi due soggetti indicati al paragrafo 1: pubblica amministrazione proponente e soggetto privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore dell’intervento.Per accedere al partenariato di cui al capoverso precedente il soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento deve avere già acquisito la dichiarazione di impegno di un investitore o finanziatore privato di cui al successivo paragrafo 9, lett. e). 
Il soggetto valutatore, che subentra nell’Intervento II, non può aver svolto o svolgere altro ruolo all’interno del progetto. 
Possono inoltre far parte del partenariato, oltre ai soggetti precedentemente indicati, altri soggetti pubblici (Regioni, altri Comuni, Università, Enti di ricerca, etc.) e soggetti del settore privato, secondo le modalità previste nel paragrafo 9, lettera d). 
Nessun soggetto può presentarsi, in qualità di partner, in più di quattro proposte progettuali a valere sul presente Avviso, a pena di esclusione di tutte le proposte che eccedano detto limite, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. 
Eventuali modifiche del partenariato sono possibili solo previa approvazione del Dipartimento.

6. Risorse finanziarie

L’ammontare totale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente avviso è di € 21.250.000,00 (ventunomilioniduecentocinquantamila/00), a valere sul capitolo di spesa 243 “Fondo per l’innovazione sociale” del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo verifica della effettiva disponibilità sul medesimo capitolo nei prossimi esercizi finanziari.Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun intervento, secondo la procedura a sportello.
Il Dipartimento pubblica periodicamente, sul proprio sito, le informazioni relative allo stato di avanzamento del Programma.
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I non possono superare l’importo di euro 150.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento I per un totale ammontante a € 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00). 
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento II non possono superare l’importo di euro 450.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento II per un totale ammontante a € 8.100.000,00 (ottomilionicentomila/00).
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento III non possono superare l’importo di euro 1.000.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento III per un totale ammontante a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). 
Il Dipartimento si riserva di riallocare eventuali economie, derivanti dal mancato utilizzo di risorse destinate ad un Intervento, per il finanziamento di una diversa tipologia di Intervento successivo.

7. Aree di intervento

I progetti devono presentare un insieme coordinato di attività dirette al miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle seguenti aree indicate dall’articolo 3 del d.P.C.M.:
a) inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, protezione e recupero di donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, integrazione delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
b) animazione culturale da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie urbane;
c) lotta alla dispersione scolastica da intendersi come attività mirate alla prevenzione e contrasto di situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima della conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all’età scolare.

Alcuni interventi riconducibili a tali aree sono indicati, in modo esemplificativo, nel Position paper allegato al presente Avviso.

8. Termini e modalità di trasmissione della domanda di finanziamento

Le proposte progettuali per l’Intervento I devono essere trasmesse, esclusivamente e a pena di inammissibilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata progetti.uvp@pec.governo.it specificando nell’oggetto “FIS – titolo del progetto - soggetto beneficiario/proponente – INTERVENTO I”.
Le domande devono pervenire a partire dal 15 giugno 2019 e fino al termine massimo del 31 maggio 2020, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. 
Sono inammissibili le domande inviate fuori dai termini previsti dal presente Avviso, senza l’utilizzo della posta elettronica certificata o senza firma digitale. 
I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all’ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a sportello. Accedono al finanziamento solo i progetti dichiarati ammissibili ai sensi del paragrafo 9 e valutati positivamente ai sensi del paragrafo 10 da parte del Comitato permanente.

9. Ammissibilità delle proposte progettuali

La prima domanda di ammissione al finanziamento può riguardare solo la tipologia di Intervento I come descritto al paragrafo 3. 
Il soggetto beneficiario/proponente deve presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) Domanda di ammissione al finanziamento compilata in ogni sua parte (All. 3) firmata digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario/proponente o da soggetto munito di apposita delega;

b) Scheda progetto, firmata digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario/proponente o da soggetto munito di apposita delega, e compilata in ogni sua parte, con riferimento agli elementi principali dell’idea progettuale e del suo sviluppo fino all’Intervento III (All. 4);

c) Piano economico-finanziario del progetto relativo all’intervento I, firmato digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario/proponente o da soggetto munito di apposita delega, (All. 5);

d) Dichiarazione di intenti per la costituzione del partenariato sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti (o soggetti muniti di apposita delega) di tutti i componenti (All. 6) oppure, nel caso in cui sia stato già costituito, copia del relativo accordo.
In entrambi i casi deve essere specificato: 

I. che i soggetti componenti conferiranno/conferiscono mandato collettivo speciale al soggetto beneficiario/proponente;

II. il ruolo svolto da ciascun componente del partenariato nell’ambito delle attività progettuali;

e) Dichiarazione di impegno di un investitore o finanziatore privato a collaborare nella definizione degli interventi I e II per valutare le eventuali condizioni di finanziabilità del progetto ai fini dell’intervento III. La dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di apposita delega e rivolta al soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento, contiene anche la presa d’atto che il Fondo non finanzia gli oneri finanziari connessi all’operazione di investimento/finanziamento;

f) Delibera di Giunta comunale o decreto del sindaco metropolitano, contenente l’approvazione della domanda di ammissione al finanziamento.

La formalizzazione dei partenariati può, quindi, avvenire anche dopo la presentazione del progetto, ma prima della sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento. Per le successive domande di ammissione al finanziamento, relativamente agli Interventi II e III, i relativi format saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento a seguito della pubblicazione di integrazione del presente Avviso.

10. Valutazione delle proposte progettuali

I progetti dichiarati ammissibili ai sensi del paragrafo 9 sono valutati dal Comitato permanente attraverso un’istruttoria di merito basata su criteri coerenti con quelli generali indicati dall’articolo 7 del d.P.C.M. Il Comitato permanente attribuisce fino ad un massimo di 100 punti per ciascuna tipologia di Intervento. Sono ammessi al finanziamento, secondo l’ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 70/100.
Di seguito si riportano i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi con riferimento alla tipologia di Intervento I.

Intervento I- Studio di Fattibilità e pianificazione esecutiva

 

Descrizione del criterio

Punteggio

A. Proposta progettuale, ampiezza e profondità dei benefici sociali generabili

30

a.1 Rilevanza e accuratezza della descrizione del bisogno sociale individuato in relazione alle aree di intervento e al gruppo target di popolazione nonché della capacità di generare valore pubblico per il territorio di riferimento

10

a.2 Descrizione e pertinenza dei possibili strumenti e indicatori di misurazione e valutazione dell’impatto sociale

7

a.3 Appropriatezza della suddivisione del lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi di progetto con riferimento all’esperienza, competenza e capacità organizzativa dei partner nonché alla coerenza del profilo dell’investitore/finanziatore privato rispetto allo strumento di finanza prescelto

6

a.4 Adozione di strumenti e modalità volte a favorire una prospettiva di genere

2

a.5 Affidabilità della proposta progettuale dimostrata attraverso il riferimento ad analisi nazionali e internazionali/indagini/studi/modelli

2

a.6 Congruità del Piano economico-finanziario

3

B. Innovatività della soluzione proposta come oggetto dello studio di fattibilità

 

18

b.1 Originalità dell'idea progettuale in riferimento al rapporto fra rischi e potenzialità della stessa

6

b.2 Capacità di creare un approccio innovativo ai servizi pubblici attraverso soluzioni e strumenti che sappiano cogliere le opportunità derivanti dall’ICT e dall’ibridazione di diverse accezioni di innovazione (tecnologica, sociale e di processo), con risultati attesi duraturi nel tempo

12

C. Potenziale di scalabilità e replicabilità della soluzione proposta

 

20

c.1 Capacità di scalare gli impatti generabili dall’idea progettuale

10

c.2 Possibilità di replicare gli impatti generabili della proposta progettuale in altri contesti

10

D. Miglioramento delle capacità di innovazione delle pubbliche amministrazioni

 

32

d.1 Dimostrabilità del criterio di sostenibilità economica e sociale della proposta progettuale, con particolare riferimento alla capacità e dimostrabilità di generare minori spese o maggiori entrate per la pubblica amministrazione

14

d.2 Adattabilità dell’idea progettuale alla costruzione di strumenti di finanza d’impatto sociale da cui si evinca il vantaggio per la pubblica amministrazione in termini di valore pubblico

10

d.3 Capacità di creare relazioni collaborative fra soggetti operanti sul territorio anche con riferimento allo strumento giuridico-amministrativo prescelto per il partenariato

8

Di seguito si riportano i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi con riferimento alla tipologia di Intervento II e III.

Intervento II – Sperimentazione

Descrizione del criterio

Punteggio

A. Significatività dei risultati emersi dallo studio di fattibilità in termini di rilevanza del bisogno sociale oggetto di intervento

32

a.1 Chiarezza della descrizione quali-quantitativa del bisogno sociale oggetto di intervento

10

a.2 Accuratezza della mappatura del bisogno in relazione alla sua dislocazione territoriale

6

a.3 Profondità dell’impatto sociale della soluzione proposta nello studio di fattibilità per il raggiungimento degli obiettivi dell’idea progettuale

10

a.4 Affidabilità dei risultati emersi nello studio di fattibilità anche in riferimento a benchmark nazionali e internazionali

6

B. Accuratezza della progettazione esecutiva in termini di programmazione delle
attività oggetto di intervento

 

12

b.1. Chiarezza e realizzabilità del cronoprogramma in termini di coerenza fra attività programmate, tempistica e risorse previste

12

C. Pertinenza del modello di misurazione e valutazione in ragione della
misurabilità dell’impatto sociale

 

14

c.1 Chiarezza e significatività del modello di valutazione e degli indicatori quali-quantitativi di outcome per la misurazione quali-quantitativa dell’impatto sociale

7

c.2 Chiarezza, significatività, oggettività e controllabilità degli indicatori al fine di misurare i risultati conseguibili del breve periodo attraverso la sperimentazione in coerenza col modello di valutazione d’impatto sociale

7

D. Significatività del modello oggetto dello studio di fattibilità in un’ottica di
miglioramento della capacità amministrativa

 

26

d.1 Accuratezza della quantificazione delle minori spese e/o maggiori entrate di risorse per la pubblica amministrazione generabili dall’impatto sociale e/o dell’individuazione delle modalità attraverso cui il progetto garantisce una totale o parziale sostenibilità economica

10

d.2 Significatività dell’innovazione dimostrata nello studio di fattibilità nella modalità di offerta dei servizi e nell’interazione e integrazione di forme di collaborazioni tra attori locali durature nel tempo

8

d.3 Adeguatezza dell’analisi sulla tipologia di strumenti di finanza ad impatto sociale ritenuta più idonea alle esigenze dell’economia sociale e ai progetti di innovazione e imprenditoria sociale

8

E. Consistenza ed affidabilità del partenariato proposto e di eventuali associati

 

16

e.1 Chiarezza nella ripartizione degli obiettivi fra il soggetto proponente e i partner, con il migliore rapporto possibile tra obiettivi, azioni, costi di realizzazione e allocazione dei rischi progettuali

8

e.2 Esperienza e competenza del valutatore selezionato per la certificazione dei risultati attesi

8

 

Intervento III – Sistematizzazione

Descrizione del criterio

Punteggio

A. Qualità e significatività della misurazione di impatto sociale realizzata

 

24

a.1 Capacità di fornire evidenze circa l'efficacia del progetto e dimostrazione del cambiamento sociale positivo generato e generabile grazie all’impatto sociale misurato

24

B. Accuratezza della progettazione esecutiva in termini di programmazione delle attività oggetto di intervento

 

12

b.1. Chiarezza e realizzabilità del cronoprogramma in termini di coerenza fra attività programmate, tempistica e risorse previste

12

C. Coerenza e realizzabilità dello strumento di finanza d’impatto proposto

 

12

c.1 Coerenza fra il livello di complessità dello strumento di finanza d’impatto proposto e le competenze (manageriali, finanziarie, altre) formate presso l’amministrazione

12

D. Capacità di coinvolgimento di investitori o finanziatori privati in grado di favorire la scalabilità e la replicabilità dell’intervento

 

36

d.1 Valore percentuale del finanziamento privato rispetto al fabbisogno complessivo del progetto

18

d.2 Idoneità a produrre effetti anche a seguito della conclusione delle attività finanziate

10

d.3 Replicabilità in altri contesti a seguito della valutazione della sperimentazione svolta

8

E. Consistenza ed affidabilità del partenariato proposto e di eventuali associati

 

16

e.1 Chiarezza nella ripartizione degli obiettivi fra il soggetto proponente e i partner, con il migliore rapporto possibile tra obiettivi, azioni, costi di realizzazione e allocazione dei rischi progettuali

8

e.2 Esperienza e competenza del valutatore selezionato per la certificazione dei risultati attesi

8

In relazione agli esiti della prima fase di avvio del programma triennale, il Dipartimento della funzione pubblica si riserva la facoltà di integrare le tabelle relative alla valutazione degli Interventi II e III con le medesime modalità di cui all’ultimo capoverso del precedente paragrafo 9.

11. Modalità di erogazione del finanziamento

A seguito della valutazione positiva del progetto, il Dipartimento e il beneficiario/proponente stipulano una convenzione in cui vengono definite le obbligazioni in capo alle Parti.

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 13, sono ulteriormente definiti nella predetta convenzione in cui sono indicate anche le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell’attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti. 

In sede di stipula della convenzione, il Dipartimento può richiedere al soggetto beneficiario/proponente di rimodulare l’importo del finanziamento richiesto, anche sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato permanente in sede di valutazione.

L’erogazione del finanziamento, oltre che all’accettazione delle condizioni fissate nella convenzione, è comunque subordinata all’approvazione della convenzione stessa da parte degli Organi di controllo.

Il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 20 % dell’intero finanziamento entro sessanta giorni dall’approvazione della convenzione da parte degli Organi di controllo, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvio delle attività del progetto;

- la residua quota di finanziamento verrà ripartita secondo modalità determinate nella Convenzione in base alla durata del progetto, fermo restando quanto previsto dal presente Avviso.

Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il finanziamento in caso di inadempimento e di omessa o incompleta rendicontazione.

12. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario/proponente assume l’obbligo di adempiere in buona fede a quanto previsto e disciplinato dal presente Avviso, assicurando il rispetto dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione. Si impegna altresì, in ogni fase all'attuazione dell'Intervento, a rispettare i principi e la normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del no-profit, prevedendo e applicando requisiti di partecipazione e criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e finalizzati a garantire la massima partecipazione e concorrenza.

Il beneficiario/proponente, al fine dell’erogazione del finanziamento, ha l’obbligo di:

a) concludere l’attività oggetto di finanziamento per ciascun Intervento e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione;

b) consentire i controlli specificati dalla convenzione;

c) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate secondo tempi e modalità definite dal Dipartimento;

d) finalizzare le risorse esclusivamente agli obiettivi previsti dall’Avviso;

e) rispettare le regole in materia di utilizzo dei loghi e delle policy di comunicazione del Programma così come definite dal Dipartimento nella convenzione;

f) collaborare attivamente ad iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;

g) rispettare ogni altro adempimento previsto in convenzione.

13. Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese relative agli Interventi sono ammissibili quando sono:

a) effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili all’Intervento;

b) coerenti con il budget approvato;

c) riferibili temporalmente al periodo di attuazione dell’Intervento;

d) comprovabili attraverso giustificativi di spesa contenenti il riferimento specifico all’Intervento;

e) tracciabili attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari (mandati di pagamento, assegni non trasferibili, bonifici, etc.);

f) contenute nei limiti autorizzati.

Sono rendicontabili a costi reali le seguenti macro-categorie:

Costi diretti

a) Risorse umane

b) Viaggi, vitto e alloggio

c) Materiali e attrezzature

d) Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)

e) Interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili (entro il 30% del finanziamento)

f) Altri costi

Costi indiretti

Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti).

Non possono essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima della sottoscrizione della convenzione, né quelle relative agli oneri finanziari connessi all’operazione di finanziamento privato.

14. Modulistica

In allegato al presente Avviso è messa a disposizione tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle proposte progettuali relative all’Intervento I.
Tutti gli allegati, specificati in calce, sono parte integrante del presente Avviso.

15. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Alessandra Barberi, dirigente del Servizio per la valutazione indipendente dell’Ufficio per la valutazione della performance. Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio valutazione della performance all’indirizzo mail segreteria.uvp@governo.it o al numero di telefono 06/68997584. Il presente Avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica nella sezione “Innovazione sociale”.

16. Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è assicurato nei termini indicati nell’All. 7 denominato “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.

Allegati:

1. Position Paper

2. Elenco soggetti beneficiari

3. Domanda di ammissione al finanziamento

4. Scheda progetto

5. Piano economico-finanziario

6. Dichiarazione di intenti

7. Informativa sul trattamento dei dati personali