DPCM del 5 dicembre 2019

Recante autorizzazione al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali.

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2019 - Reg.ne – Prev. n. 2435
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 2020
 

Versione testuale del documento

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone, tra l’altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30%;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO il d.P.C.M. del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, Reg.ne Succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni relative all’anno 2015 e all’80% delle cessazioni verificatesi nel biennio 2016-2017;

VISTO il d.P.C.m. del 5 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti, in data 19 giugno 2019, con il n. 1354, recante autorizzazione del Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale e provinciale;

VISTO il decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, trasmesso con nota del 20 settembre 2019, n. 12595, con cui il Ministero dell’interno – ex AGES ha chiesto l’autorizzazione a bandire il settimo corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali (COA 7);

CONSIDERATO che il numero dei candidati da ammettere alla frequenza del corso-concorso è di n. 222 unità, comprensivo del 30 per cento dei posti per cui si intende avviare le procedure di reclutamento, pari a n. 171;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che alla data del 17 settembre 2019 risultano in servizio n. 2.818 segretari, di cui n. 2.555 titolari di sede, n. 148 in disponibilità, n. 74 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 6 in utilizzo presso l’Albo Nazionale, n. 33 in aspettativa, n. 1 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 4.762;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che vi sono n. 148 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a n. 2.207, di cui n. 1.524 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 547 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 103 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 22 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti (non capoluogo di provincia) e n. 11 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che, nel citato decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 1.944 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.762 sedi di segreteria e i n. 2.818 segretari in servizio;

VISTA la comunicazione inviata per posta elettronica in data 15 ottobre 2019, acquisita con prot. DFP n. 64922 in pari data, con la quale il Ministero dell’interno – ex AGES ha, tra l’altro, reso noto il dato previsionale delle cessazioni relative all’anno 2019, stimate in circa n. 215 unità, e all’anno 2020. quantificate in circa n. 200 unità;

CONSIDERATO che sulle facoltà di assunzione conseguenti alle cessazioni verificatesi nel nelle precedenti annualità residuano n. 68 unità autorizzabili;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 19 settembre 2019, n. 12499, il Ministero dell’interno – ex AGES ha comunicato che le cessazioni dal servizio verificatesi nel 2018 sono pari a n. 214 unità e che, pertanto, la relativa facoltà assunzionale è pari a n. 171 unità, cui si aggiungono n. 68 unità residuate dalle precedenti annualità;

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno ex Ages risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Fabiana Dadone;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1
1. Il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Il Ministro dell’economia e delle finanze