Parere Uppa n.48/08

Parere al Ministero dell'Ambiente in merito alle procedure di autorizzazione ad assumere ai sensi dell'art. 1, comma 519, legge 26 dicembre 2006, n. 296. Stabilizzazione di personale

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Parere UPPA n. 48/08

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per i servizi interni 
Viale Cristoforo Colombo, 44 
00147 ROMA

e, p.c.: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Capo di Gabinetto 
Capo U.L. 
Servizio di controllo interno 
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP 
Via XX settembre , n.97 
00187 Roma

OGGETTO: Autorizzazione ad assumere ai sensi dell'art. 1, comma 519, legge 26 dicembre 2006, n. 296. Stabilizzazione di personale 

Si fa riferimento alle note n. 9247/PR4 del 30 maggio 2008 e n. 10140/PR4 del 12 giugno 2008 con la quale codesta amministrazione sottopone diverse problematiche riguardanti la fattispecie di cui all'oggetto e chiede un parere interpretativo in ordine alle stesse. Nello specifico, con DPR 29 novembre 2007 sono state autorizzate al Dicastero in indirizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 296/2006, assunzioni per un onere a regime pari a € 1.538.067, per le seguenti unità di personale: 

C1 12

C2 29

C3 1

Totale 42

L'amministrazione fa presente che, oltre alle unità sopra indicate autorizzate ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, a conclusione delle procedure di individuazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla stabilizzazione, è emersa una platea costituita dalle seguenti unità:

C1 17

C2 115

C3 1

Totale 133

Un ulteriore elemento che si rileva dalle note pervenute riguarda l'attività svolta dal personale interessato alla stabilizzazione. Trattasi di unità assunte con contratto a tempo determinato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 i cui oneri ricadono per il 74% su risorse comunitarie e per il 26 % sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del Ministero dell'Economia e delle finanze. I contratti a tempo determinato del personale in argomento sono, in sostanza, finanziati al 100% da risorse che non sono allocate nel bilancio del Ministero. Inoltre, le unità sotto specificate, ricomprese nel numero complessivo di 133, prestano servizio presso Regioni, ARPA e vari enti locali: 

C1 17

C2 72

Totale 89

L'art. 3, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che "gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006". Rispetto alle 89 unità di cui sopra, codesta Amministrazione non è in grado di conoscere se e quale personale sia stato stabilizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 113, legge 244/2007 dalle amministrazioni contemplate dalla norma stessa. 

Infine, ad oggi, il Ministero in indirizzo, tenuto conto dei processi di riqualificazione per il personale di ruolo previsti dalla legge n. 93/2001, oggetto di specifico accordo con le OO.SS. già certificato dalle amministrazioni competenti, si troverebbe ad avere nell'area C una disponibilità di posti vacanti in organico pari a n. 39 che è insufficiente per dare corso alle stabilizzazioni autorizzate. I posti non coperti sono così ripartiti: 

C1 10

C2 28

C3 1

Totale 39

Ciò rappresentato si espongono di seguito le seguenti importanti considerazioni: 
1. A fronte di un'autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 296/2006, di 42 unità di personale dell'area C si ritiene che la presenza nella stessa area di posti vacanti in organico pari a 39, al netto di quelli destinati alla riqualificazione, sia dovuta ad una mancata o incoerente predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno che non costituisce un mero adempimento prescritto dalla legge ma uno strumento gestionale di risorse e di visione delle politiche del personale indispensabile per ogni amministrazione. Eventuali rideterminazioni della dotazione organica medesima, ad invarianza di spesa, sono ammissibili nella misura in cui rispondono ad effettive esigenze connesse con il reale fabbisogno dell'amministrazione che deve prescindere dalle aspettative assunzionali dei vincitori di concorso o del personale destinatario di stabilizzazione. Ferma restando la necessità per il futuro di utilizzare in maniera più corretta l'apposito strumento di pianificazione del reclutamento previsto dal legislatore, si reputa utile ribadire che in nessun caso sono ammesse assunzioni in soprannumero ovvero in assenza di posti disponibili nella dotazione organica. 

2. In una corretta programmazione triennale del fabbisogno, i posti disponibili in dotazione organica possono essere utilizzati nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, nell'ambito di vacanze  nell'area C pari a 50, almeno 25 vanno destinate a concorsi pubblici. I rimanenti 25 possono essere ripartiti tra progressioni verticali e stabilizzazioni. 

3. L'utilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato per supportare i progetti sopra specificati lascerebbe intendere che lo stesso non è stato utilizzato per lo svolgimento di compiti rientranti nel fabbisogno ordinario dell'amministrazione. Si esprimono, quindi, perplessità sull'inserimento del personale in questione in un percorso di stabilizzazione, considerato che tutte le assunzioni a tempo indeterminato, e quindi anche quelle mediante procedure speciali, vanno necessariamente riferite ad esigenze  permanenti dell'ente. Rimane salva l'esplicita previsione dettata dall'art. 3, comma 113, della legge 244/2007, per le amministrazioni ivi indicate.

4. La stabilizzazione non rappresenta un obbligo per l'Amministrazione, ma soltanto uno strumento per reclutare personale con un criterio che dà prevalenza alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, nel rispetto di un'esigenza funzionale reale e concreta di acquisizione di risorse che viene espressa nella programmazione triennale del fabbisogno. Ne deriva che il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519, della legge 296/2006 non costituisce un elemento vincolante ai fini dell'assunzione. L'amministrazione, perciò, bene può scegliere di non applicare la disposizione speciale o applicarla solo nella misura corrispondente all'effettivo fabbisogno, rispettando i principi dell'adeguato accesso dall'esterno. 

5. Circa la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro del personale che l'amministrazione, in ragione di un'espressa volontà manifestata in tal senso, intende stabilizzare, è opportuno ribadire che detta proroga si configura subordinata al rispetto dei vincoli finanziari posti dal legislatore in materia di ricorso al contratto a tempo determinato. Si fa riferimento al limite di cui all'art. 1, comma 187, della legge finanziaria 266/2005, come da ultimo rideterminato dall'art. 3, comma 80, della legge 244/2007. Del resto, nella fattispecie, l'assenza

6. nei contratti a tempo determinato in questione, di un nesso reale con il fabbisogno ordinario dell'amministrazione è confermato dal fatto che gli stessi erano finanziati con risorse terze.

7. Codesta amministrazione non può più procedere alle assunzioni autorizzate con il DPR 29 dicembre 2007 in quanto le stesse, ai sensi dell'art. 3, comma 86, della legge 244/2007 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. Le risorse finanziarie previste non potranno più essere utilizzate.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che codesto Ministero, tenuto primariamente conto delle disponibilità in dotazione organica e delle risorse finanziarie connesse con il regime assunzionale vigente previsto dal legislatore, debba rideterminare la propria programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto delle disposizioni e dei principi sopra esposti.

Si richiamano anche le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 sulla riduzione degli assetti organizzativi. Circa la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione, il riferimento è all'art. 1, comma 526, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 66 del citato D.L. 112/2008, nonché allo stesso articolo 66, comma 5. 

Per quanto riguarda la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale che, alla luce di quanto sopra, si potrà e vorrà stabilizzare rimane fermo il vincolo finanziario di cui al punto 5. In considerazione del quadro rappresentato, vedrà codesta amministrazione quali dovranno essere gli atti amministrativi adottati che necessiteranno di un riesame in sede di autotutela.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro