DPR del 12 settembre 2016, recante autorizzazione al MIUR ad assumere a tempo indeterminato

19 settembre 2016

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e, in particolare, l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO l’articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

CONSIDERATO che, come già previsto in applicazione dell’articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ed, in particolare, l’articolo 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, è emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione;

VISTO l’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

VISTA le legge 7 aprile 2014, n. 56, recante del riordino delle funzioni delle province;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare l’articolo 1, commi da 420 a 428, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province;

VISTO, in particolare, il comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che, nel prevedere il divieto di effettuare nuove assunzioni, ha espressamente escluso il personale non amministrativo del comparto AFAM dalle suddette procedure di mobilità;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

VISTA la nota del 17 giugno 2016, n. 15406, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2015/2016, n. 100 docenti, di cui n. 89 di I fascia e n. 11 di II fascia e, per l’anno accademico 2016/2017, n. 60 docenti, di cui n. 50 di I fascia e n. 10 di II fascia;

PRESO ATTO che con la suddetta nota n. 15406 del 17 giugno 2016 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2015/2016 sono pari a n. 1.330, di cui n. 1.220 di I fascia e n. 110 di II fascia, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2015 sono state pari a n. 146 unità di personale docente, di cui n. 135 di I fascia e n. 11 di II fascia, e che le cessazioni dal servizio con decorrenza 1° novembre 2016 sono stimate in n. 121 unità di personale docente, di cui n. 103 di I fascia – cui si aggiungono n. 4 unità di I fascia del ruolo ad esaurimento – e n. 14 di II fascia;

PRESO ATTO che con la suddetta nota n. 15406 del 17 giugno 2016 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca specifica che l’assunzione delle n. 100 unità di personale docente per l’anno accademico 2015/2016 riguarderà n. 25 unità (di cui n. 16 di I fascia e n. 9 di II fascia) provenienti dalle graduatorie nazionali preesistenti, vale a dire dalle graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), e n. 75 unità (di cui n. 73 di I fascia e n. 2 di II fascia) provenienti dalle graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, mentre l’assunzione delle n. 60 unità di personale docente per l’anno accademico 2016/2017 riguarderà n. 50 unità provenienti dalle graduatorie nazionali preesistenti, vale a dire dalle graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), e n. 10 unità provenienti dalle graduatorie nazionali di cui al suddetto articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, lettera b), che ha esteso agli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 15406 del 17 giugno 2016 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nelle more dell’adozione del regolamento di cui di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, ha motivato il mancato rispetto delle percentuali di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con l’esigenza di garantire il funzionamento della didattica delle istituzioni AFAM interessate, immettendo nei ruoli profili professionali coerenti con le discipline vacanti in dette istituzioni, per le quali le graduatorie per esami e titoli (GET) e le graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) risultano ad oggi esaurite, e che si procederà ad un futuro riequilibrio dei canali di reclutamento;

VISTE le note del 29 aprile 2016 e del 24 maggio 2016, con le quali l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona ha attivato, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n.165 del 2001, la procedura di collocamento in disponibilità di personale per n. 8 unità di docenti di I fascia;

VISTA la nota del 21 luglio 2016, n. 18498, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ad integrazione della richiesta formulata con nota del 17 giugno 2016, n. 15406, richiede l’autorizzazione ad assumere, per l’anno accademico 2016/2017, ulteriori n. 8 docenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona;

VISTA la nota dell’ Ufficio Legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, del 9 agosto 2016 prot. ACG/7-RIFPA/10775 con la quale si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 agosto 2016 prot. 65988, recante parere in merito all’assunzione a tempo indeterminato di n. 100 docenti di I e II fascia per l’anno accademico 2015/2016, e di n. 68 docenti di I e II fascia per l’anno accademico 2016/2017, comprensivi delle unità di personale interessate alle procedure di disponibilità dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona;

RITENUTO, fermo restando da parte dell’Amministrazione l’utilizzo di graduatorie valide, di poter autorizzare, per l’anno accademico 2015/2016, l’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 100 docenti di I e II fascia e, per l’anno accademico 2016/2017, di un contingente di n. 68 docenti di I e II fascia, comprensivi delle unità di personale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona, in applicazione dell’articolo 33, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A:

Articolo 1
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ricorrendo all’utilizzo di graduatorie valide, è autorizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, di:

  1. n. 100 docenti di I e II fascia, per l’anno accademico 2015/2016;
  2. n. 68 docenti di I e II fascia, per l’anno accademico 2016/2017, comprensivi delle unità di personale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.B. Pergolesi” di Ancona.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, Addì 12 settembre 2016

Registrato dalla Corte dei conti il 7 ottobre 2016, Reg.ne Prev. n. 2728.

(Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 261 del 8-11-2016)