Parere Uppa n.51/08

Parere all'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni in merito agli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165

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Parere n. 51/08

Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 
SEDE

OGGETTO: Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si fa riferimento alla nota n. 464/SEGR del 25 settembre 2008 con la quale codesto Ufficio chiede chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione del requisito della "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta, per le amministrazioni pubbliche, le regole per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale oppure di natura coordinata e continuativa. La disposizione, tra l'altro, è stata oggetto di recente novella da parte dell'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

In particolare, si chiede di sapere se sia consentito alle pubbliche amministrazioni conferire incarichi ad esperti in possesso della sola laurea triennale o della laurea triennale e di un titolo di master di primo livello, ovvero a professionisti non laureati iscritti in ordini o albi.

Relativamente al quesito formulato occorre ricordare che il legislatore ha modificato l'art. 7, comma 6, D. Lgs. 165 del 2001, dapprima con l'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A seguito dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, la disposizione in esame prevedeva che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria".

Con tale intervento è stata ristretta la platea dei soggetti che possono essere destinatari di incarichi di collaborazione, prevedendo che non fosse più sufficiente per il conferimento dell'incarico la "provata competenza" ed individuando, quale requisito minimo necessario, il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto della collaborazione.

Tutto ciò al fine di dare maggiore rilievo e valenza alla figura di "esperto" quale destinatario dell'incarico in coerenza con il principio che la prestazione deve essere "altamente qualificata". Tuttavia, ricorrere al criterio della "specializzazione universitaria" come requisito idoneo ad attestare la qualità di "esperto" in grado di fornire una prestazione "altamente qualificata" non risultava compatibile rispetto ad alcune attività quali quelle svolte da soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali per i quali la qualificazione professionale può derivare da talenti o abilità personali e non necessariamente da titoli universitari conseguiti. Il limite della specializzazione di tipo esclusivamente universitario risultava, altresì, non coerente rispetto al ruolo svolto nel nostro ordinamento giuridico dalla disciplina pubblicistica sugli ordinamenti professionali per i quali lo svolgimento dell'esame di Stato e il complesso delle norme che regolano l'esercizio della professione rappresentano già uno strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale.

Da ciò l'esigenza avvertita dal legislatore di integrare la disposizione con la previsione di casistiche in presenza delle quali è possibile prescindere dalla specializzazione universitaria. La formulazione "particolare e comprovata specializzazione universitaria" è stata sostituita, con la modifica operata dall'art. 46, del d.l. n. 112 del 2008, con quella "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" dove la congiunzione "anche" è stata inserita per anticipare le casistiche elencate nell'ultima parte del comma medesimo al ricorrere delle quali si può prescindere dal possesso del titolo universitario.

La norma modificata, infatti, prevede che, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, "si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali".

Ne deriva che quando si tratta di conferire incarichi individuali nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma occorre accertarsi che il soggetto abbia maturato un'esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta. E' evidente che nella circostanza si giustifica la deroga al titolo di studio nella misura in cui l'incarico da conferire inerisce inequivocabilmente ad una prestazione rientrante nei campi considerati, senza possibilità, pertanto, di interpretazioni estensive.

Analogo discorso vale nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini o albi professionali. L'iscrizione all'albo attesta, ai fini del conferimento dell'incarico, una specializzazione di per sé idonea allo svolgimento dell'incarico medesimo consentendo di prescindere dal possesso tanto della laurea magistrale quanto di quella triennale, laddove è accertata la maturata esperienza nel settore. Rimane ferma, in relazione alla specificità della prestazione, la facoltà dell'amministrazione di preferire il professionista provvisto di specializzazione universitaria.

Si conclude, inoltre, sottolineando che al di fuori delle deroghe descritte riprende pienamente vigore il principio della specializzazione universitaria secondo cui, la sola laurea triennale non è sufficiente ad integrare il requisito essendo a tal fine necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.

La circolare di questo Dipartimento n. 2, dell'11 marzo 2008, precisa, infine, che la modifica apportata all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, in ordine ai presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione, non esclude che la specializzazione richiesta possa derivare anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale.

E' il caso, infine, di aggiungere che la novella è finalizzata a definire i requisiti minimi per l'instaurazione del rapporto salvaguardando il principio che è la natura dell'incarico da conferire ed il suo livello di qualificazione che devono indirizzare le valutazioni dell'amministrazione sulla sufficienza del requisito minimo o sulla necessità di richiedere requisiti superiori.

Quanto sopra per le esigenze rappresentate da codesto Ufficio.

Il Capo Dipartimento
Antonio Naddeo