Parere in tema di mantenimento dell’indennità di amministrazione a seguito di mobilità

In caso di mobilità volontaria spetta il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione

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DFP-27149-P-21/04/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

All’ASL (omissis)

 

Oggetto: Parere in tema di mantenimento dell’indennità di amministrazione a seguito di mobilità.

 

Si fa riferimento alla nota (omissis) del (omissis), acquisita in pari data al protocollo DFP n. (omissis), con cui si chiede di esprimere un parere in materia di determinazione del trattamento economico spettante ad un dipendente del Ministero della difesa transitato in mobilità presso codesta Azienda.

Più in particolare, si chiede di conoscere se l’indennità di amministrazione, cui la contrattazione del comparto di provenienza attribuisce carattere fisso e ricorrente riconducendola alla retribuzione globale di fatto, possa essere mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.

Poiché il caso proposto si riferisce ad una mobilità volontaria, per la disciplina in materia di trattamento economico occorre fare riferimento alle previsioni dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.

Tale regime, la cui ratio va ricondotta al principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall’articolo 45, comma 2, dello stesso richiamato decreto legislativo, è confermato in modo più puntuale dal d.P.C.m. 26 giugno 2015, il cui articolo 3, comma 1, prevede che “Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Come chiarito dal medesimo decreto, il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza è invece contemplato – sia pure nei termini ivi previsti - dal comma 2 del citato articolo 3 per i casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale. Ma, come sopra detto, la fattispecie in esame non è una mobilità obbligatoria.

Sulla base di quanto sopra detto, per la determinazione del trattamento economico spettante al dipendente interessato, codesta Azienda dovrà fare riferimento esclusivamente agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto della sanità previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento – ancorchè a titolo di assegno ad personam riassorbibile – di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
F.to Riccardo Sisti