Per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 rilevano la residenza o la dimora temporanea

14 luglio 2021

Parere in tema di benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (Parere DFP n. 0030549 – P – 03/05/2021)

Permessi ex l. n. 104/1992 – rileva la residenza – possibilità di dichiarazione della dimora temporanea.

Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.

Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l'amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva.