Non sussiste un diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa per l’espletamento di incarichi a tempo determinato presso enti locali

14 maggio 2021

Parere sulla concessione dell’aspettativa ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aspettativa per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato – diritto soggettivo – non sussiste (Parere DFP 0025780 – P – 16/4/2021)

Non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali.

L’amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’articolo 110 potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.