Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 marzo 2020

Misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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IL SEGRETARIO GENERALE

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l 'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato;

VISTO l'atto del Segretario Generale 7 maggio 2018, con il quale sono state individuate per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le attività per le quali non è possibile il ricorso al lavoro agile in relazione alla natura e alle modalità di svolgimento delle relative prestazioni;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2019, recante direttiva sul lavoro agile;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

VISTA la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante misure temporanee sul lavoro agile;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 4 marzo 2020, recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), di prevedere che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che sono tenuti a garantire le attività essenziali o indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza, come individuate nel presente provvedimento;

INFORMATI le organizzazioni sindacali ed il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Nuove misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile

1.            A decorrere dalla data del presente provvedimento, tutto il personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (a qualunque titolo, senza distinzione di categoria di inquadramento e di funzione svolta), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, svolge in via ordinaria l 'attività lavorativa in modalità agile.

 

2.            Sarà cura dei responsabili apicali di ciascuna struttura organizzativa e dei singoli dirigenti dare istruzioni al personale relativamente al contenuto dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile.

 

3.            La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai responsabili di ciascuna struttura organizzativa, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva del Segretario Generale 2 maggio 2019, citata in premessa, pur in assenza di progetto individuale e anche con l'utilizzo di propri dispositivi individuali.

 

Art. 2

Fruizione di ferie, congedi e banca ore

1.  I responsabili di ciascuna struttura organizzativa favoriscono la fruizione della banca ore, dei periodi di congedo ordinario o di ferie, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, stabilendo che siano godute prioritariamente le ferie maturate nell'anno 2018 ed eventualmente ancora non autorizzate, tenuto conto dell'ormai prossimo termine massimo per la fruizione (30 giugno 2020) e successivamente quelle maturate nel 2019.

 

Art. 3

Individuazione delle attività indifferibili

1.            I responsabili apicali delle strutture organizzative definiscono, entro le ore 19,00 della data odierna, le attività indifferibili per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza presso la sede di lavoro di un contingente minimo di personale individuato anche secondo criteri di rotazione, garantendo in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa nei seguenti settori operativi :

 

a)            supporto amministrativo all'attività del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle altre Autorità politiche presenti presso la Presidenza

 

b)           supporto ai rapporti  istituzionali nazionali e internazionali  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri e delle altre Autorità politiche presenti presso la Presidenza

 

c)            supporto tecnico-logistico all'attività del Consiglio dei ministri , del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle altre Autorità politiche presenti presso la Presidenza

 

d)           gestione del personale e validazione degli atti amministrativi

 

e)           gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.

 

2.            Le modalità attuative di quanto previsto al comma 1, nonché le successive eventuali modifiche, sono comunicate all'Ufficio del Segretario Generale (usg@mailbox.governo.it).

 

Art. 4

Modalità di svolgimento delle attività indifferibili

1.     Il personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza deve limitare a quanto strettamente indispensabile gli spostamenti tra gli uffici dell'Amministrazione.

2.      Ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematiche e, nei casi eccezionali in cui ciò non sia ritenuto possibile, con modalità tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale.

3.            Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici. Per il personale in servizio all'estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati.

4.            L'accesso di personale estraneo alle sedi dell'Amministrazione è consentito esclusivamente nei casi in cui la sua presenza sia assolutamente necessaria all'espletamento delle attività indifferibili.

 

Art. 5

Obblighi del personale dirigenziale

1. I dirigenti adeguano i propri provvedimenti alle esigenze anche sopravvenute, garantendo in ogni caso il rispetto del principio secondo cui il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative.

 

Art. 6

Efficacia del decreto

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno efficacia fino alla durata dell'attuale stato di emergenza sanitaria, ad eccezione di quelle relative all'adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, che producono effetti fino al 25 marzo 2020, salvo eventuali successive modifiche.

 

Roma, 12 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa